CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 44944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione al difetto di legittimazione del sostituto processuale a formulare la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, è manifestamente infondato poiché, come risulta dagli atti e come puntualmente precisato dalla Corte di appello, nel caso di specie la richiesta di rito alternativo era stata formulata dal difensore di fiducia e procuratore speciale via PEC; considerato che, nella specie, come pure risulta dagli atti, lo stesso imputato, nel conferire procura speciale a procedere ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., aveva autorizzato il difensore di fiducia ad avvalersi del sostituto processuale all'uopo delegato; rilevato, pertanto, che il ricorso, che non si è confrontato con le considerazioni pur spese sul punto specifico dalla Corte di appello, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]