CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 agosto 2026
Cassazione n. 24746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dall'avvocatoMarcello Poggioli-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 1260/2022 depositata il 31/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1260/2022, depositata in data 31/10/2022, la CGTdi II grado dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Gallerani e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 474/2018 con la qualeNumero registro generale 9654/2023Numero sezionale 5064/2026Numero di raccolta generale 24746/2026Data pubblicazione 24/08/2026la CTP di Modena aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dallecontribuenti avverso gli avvisi di accertamento catastali alle stessenotificati in data 24.6.2017, contenenti la comunicazione di variazionecatastale relativa a due immobili.La Corte regionale riteneva, “innanzitutto, fondata la questionepreliminare posta dal contribuente, relativa al difetto di motivazionedell’avviso di accertamento”, con conseguente nullità degli avvisi perdifetto di motivazione. Rilevava inoltre che “in ogni caso, appaionocondivisibili le considerazioni svolte dai contribuenti negli atti difensivi,supportate da perizie che effettuano una rilevazione accurata dellecondizioni degli immobili in questione, anche di natura comparativarispetto a fabbricati simili presenti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]: nellerelazioni si dà conto delle ragioni del corretto classamento delle due unitàimmobiliari secondo la categoria A/7 (“abitazioni di tipo in villino”), inluogo della categoria A/8 (“abitazioni in ville”), tenuto conto dellecaratteristiche costruttive e dimensionali degli immobili e della loroposizione in zona periferica industriale del Comune, quando invecel’assegnazione della categoria A/8 richiede la localizzazione in zoneurbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio del territoriocomunale, nonché un’ampia estensione delle superfici e la presenza dicaratteristiche costruttive e di finiture di livello superiore all’ordinario, nonriscontrabili nelle unità immobiliari in questione, come può evincersidall’esame della documentazione fotografica in atti…”.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado dell’Emilia-Romagnal’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente deduce la “violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 7 della legge 212/2000 e 3 legge 241/90 in relazioneall’art. 360 cpc, comma 1, n. 3 sulla mancanza/carenza di motivazioneNumero registro generale 9654/2023Numero sezionale 5064/2026Numero di raccolta generale 24746/2026Data pubblicazione 24/08/2026dell’atto impositivo”, sul presupposto che, laddove l’attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito di procedura Docfa, l’obbligo dimotivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi difatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio el’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da unavalutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Nel caso dispecie, si evidenzia che il classamento è stato attribuito sulla scorta dellecaratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’immobile riportate nelladichiarazione Docfa, rimaste immutate rispetto alla situazioneprecedentemente denunciata dalla dichiarante nel 2014, variata solo inragione del frazionamento in due unità, realizzato però senza opere.2. Tanto premesso, va ritenuta la fondatezza della preliminareeccezione, sollevata dalle controricorrenti, di inammissibilità del ricorso, inquanto “diretto ad impugnare solamente una delle due autonome rationesdecidendi che sorreggono la sentenza di secondo grado”, ossia quellarelativa al rilevato vizio di motivazione degli avvisi di accertamento.La Corte regionale, come risulta chiaramente dai passaggimotivazionali della sentenza sopra trascritti, ha, infatti, “innanzitutto”ritenuto la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione e,“in ogni caso”, reputato condivisibili le considerazioni dei contribuenti,supportate da accurate rilevazioni, anche di natura comparativa, degliimmobili, evidenzianti le “ragioni del corretto classamento delle due unitàimmobiliari secondo la categoria A/7 (“abitazioni di tipo in villino”), inluogo della categoria A/8…”.Nessuna censura viene in effetti mossa dalla ricorrente in merito allaulteriore statuizione volta ad argomentare, “in ogni caso”, la correttezza,nel merito, del classamento catastale operato dalle contribuenti, conconseguente illegittimità, pertanto, degli avvisi di accertamento, ove purefosse stato ritenuto insussistente il vizio motivazionale.Numero registro generale 9654/2023Numero sezionale 5064/2026Numero di raccolta generale 24746/2026Data pubblicazione 24/08/20262.1. Orbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico egiuridico, perché possa giungersi alla cassazione della stessa èindispensabile che il soccombente censuri tutte le riferite rationes e cheesse risultino tutte fondate, atteso che l'omessa o inefficace impugnazionedi una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censurerelative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l'autonomamotivazione non impugnata o impugnata con esito negativo, nonpotrebbero produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, dellasentenza (v., tra le altre, Cass. n. 6968/2026; Cass., n. 475/2026; Cass.,n. 34212/2025; Cass. n. 5102/ 2024; Cass., n. 18403/2023; Cass., SU, n.10012/2021).3. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’Ufficioricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delleEntrate al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese delpresente giudizio, che liquida in 4.000,00 euro per compensi professionali,oltre a 200,00 euro per esborsi ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente