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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02717/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10348/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 451/2018 depositata il14/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] A seguito di declaratoria d’incompetenza del Tribunale di Potenza, il Tribunale di Ravenna, adito dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] – che chiedeva l’applicazione dell’art. 18 l. n. 55/90 per il pagamento di un subappalto intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] nella misura inferiore al 20% rispetto al prezzo di aggiudicazione - respinse sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale del convenuto, volta ad ottenere il risarcimento del danno.

In esito alla rituale impugnazione del Petruzzelli, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art.342 c.p.c., con l’aggiunta delle spese.

Il giudice di appello ha ritenuto che il requisito della specificità –già richiesto nella versione ratione temporis dell’art. 342 c.p.c. – fosse palesemente mancante in tutti e quattro i motivi di gravame.

Contro la predetta sentenza (n. 451/2018) ricorre per cassazione l’impresa [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi, illustrati da successiva memoria.

Montelungo soc. coop. in liquidazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della pronunzia e del procedimento di appello, per violazione degli artt. 101, 132, 342, 348 bise 348 ter c.p.c. e 24 Cost., ex art. 360 n. 4 c.p.c. e 111 Cost.

L’opinione della Corte d’appello avrebbe riecheggiato l’indirizzo circa la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, in violazione fra l’altro dell’art. 6 CEDU.

Il motivo è inammissibile. 1.1) L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Sez.

L., n. 3612 del 4 febbraio 2022; Sez. 1, n. 24048 del 6 settembre 2021).

Per converso, la censura si diffonde su differenti questioni di principio e non coglie la ratio della sentenza impugnata che, dopo aver enunciato il requisito della specificità (“richiede che l’appello contenga una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata ed a incrinarne il fondamento logico-giuridico”), passa in rassegna la struttura dell’atto di gravame (“riporta il contenuto letterale della comparsa conclusionale (pag. da 4 a 12) e della memoria di replica (pagine da 12 a 21)..il contenuto dell’appello alle pagine da 12 a 21 è un “copia/incolla” delle precedenti pagine d’appello da 2 a

12. Alla pagina 22 l’appellante enuncia le conclusioni rassegnate nel giudizio davanti al tribunale di Ravenna”). 2) Il secondo motivo sottolinea la violazione di legge, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 C.P.C., per omessa decisione sul primo motivo di appello.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente reputato che la predetta doglianza consistesse nella trascrizione del testo della sentenza TAR Lazio n. 32134/2010.

In realtà, dalle prime righe della citazione di primo grado, riportata nell’atto di appello, si sarebbe potuto rilevare come la domanda del subappaltatore fosse stata formulata ai sensi dell’art. 18 l. n. 55/90.

Il motivo è inammissibile. 2.1) In proposito, la Corte d’Appello afferma “ il primo motivo d’impugnazione consiste nella trascrizione del testo della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n° 32134/2010, la cui rilevanza in giudizio non è dato in alcun modo di comprendere (pagine da 24 a 27).

Dalla pagina 28 alla pagina 33 l’appellante trascrive il testo della CTP redatta dall’ing.

Migliaccio: anche qui senza alcun collegamento alla fattispecie concreta e senza alcuna censura al percorso logico- giuridico della sentenza di primo grado”.

A fronte della suddetta impostazione, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, almeno per sintesi, il motivo di gravame e spiegare la congruenza logica con il thema decidendum, per dare alla Corte la possibilità di comprenderne la specificità.

Invece, si limita ad invocare l’art. 18 legge n. 55/1990 cit. (in relazione al quale la Corte di merito ha rilevato l’assenza di collegamento con la fattispecie: v. pag. 5 sentenza) nonché una clausola contrattuale, di cui neppure riporta il contenuto, e neppure illustra la rilevanza della sentenza del TAR richiamata. 3) Il terzo motivo assume la violazione di legge, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per omessa decisione sul secondo motivo dell’atto di appello, giacché la Corte distrettuale avrebbe mancato di considerare che il documento prodotto dall’appellante non era stato disconosciuto tempestivamente ex adverso .

Si sarebbe trattato di un riconoscimento di debito, idoneo da solo a sostenere la domanda.

Il terzo motivo è inammissibile. 3.1) In proposito la Corte ha osservato “l’impugnazione riporta (da pag. 33 a pag. 35) la trascrizione integrale e letterale dell’ordinanza 6 aprile 2004 del tribunale di Potenza con la quale quel tribunale aveva ritenuto tardivamente disconosciuto un documento prodotto dal Petruzzelli.

Il motivo trascura totalmente di esporre le ragioni per le quali il percorso argomentativo, che ha invece ritenuto tempestivo il predetto disconoscimento, (sarebbe erroneo) ed i motivi per i quali il documento sarebbe dirimente nella lite”.

Anche in questo caso manca, da parte dell’odierno ricorrente, qualunque critica puntuale alla suddetta motivazione. [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che il documento sarebbe stato un riconoscimento di debito formulato dalla società Montelungo e come tale idoneo da solo a sostenere la domanda, il che fra l’altro neppure è esatto, giacché la ricognizione didebito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art.1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere diprovare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmenteprovato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalriconoscimento (Sez. 1, n. 2091 del 25 gennaio 2022; Sez. 1, n. 20689 del 13 ottobre 2016).

Nel motivo di gravame, il ricorrente non coglie la ratio decidendi: piuttosto che insistere sulla valutazione del Tribunale di Potenza, il egli avrebbe dovuto criticare il ragionamento del Tribunale di Ravenna che – evidentemente – per ritenere tempestivo il disconoscimento –aveva smontato il ragionamento del Tribunale di Potenza e cioè la tesi della tardività del disconoscimento.

Quindi la mancata riproduzione del ragionamento del Tribunale di Ravenna rendeva privo di specificità il motivo di appello e, di conseguenza, rende privo di specificità anche il motivo di ricorso per cassazione, ugualmente carente sotto tale profilo. 4) L’ultima censura attiene alla violazione di legge, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per omessa decisione sui motivi di cui al punto 4 della sentenza.

L’affermazione della decisione impugnata che la doglianza sarebbe stata la trascrizione della comparsa conclusionale della memoria di replica denoterebbe una chiusura totale ad una valutazione del merito dei motivi posti alla base dell’atto di appello.

Anche il quarto motivo è inammissibile. 4.1) La valutazione della sentenza impugnata al riguardo è la seguente: “Anch’esso è totalmente privo del requisito della specificità, posto che alle pagine 36 e ss. l’appellante trascrive, ancora una volta, il testo della comparsa conclusionale e della memoria di replica del giudizio di primo grado, così che il testo delle pagine 35 e ss è la riproduzione letterale delle pagine 15 e 16 dell’appello”.

Invero, allorquando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134) in ordine allaspecificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall'appellante) non abbia costituito un mero richiamo "per relationem", ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza (Sez. 6-L, n. 17268 del 19 agosto 2020; Sez. 6-3, n. 25308 del 28 novembre 2014).

In questo senso, è carente appunto la dettagliata censura delle argomentazioni utilizzate dal giudice di meritoe dunque il motivo di ricorso risulta privo di specificità.

Il motivo è altresì privo di specificità perché - a parte il generico richiamo all’art. 18 della legge n. 55/1990 cit. di cui , come già detto,la CA ha rilevato l’assenza di collegamento con la fattispecie - richiama genericamente “ documentazione proveniente da controparte” euna perizia di parte , riportandone solo le conclusioni senza riportare invece le argomentazioni essenziali che le sorreggevano ed inoltre non dice neppure dove e quando tale materialeprobatorio è stat o prodott o .

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante la mancanza di attività difensiva da parte del consorzio Montelungo.

La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10348/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 451/2018 depositata il14/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] A seguito di declaratoria d’incompetenza del Tribunale di Potenza, il Tribunale di Ravenna, adito dall’impresa [OSCURATO:PERSONA] – che chiedeva l’applicazione dell’art. 18 l. n. 55/90 per il pagamento di un subappalto intercorso con il [OSCURATO:PERSONA] nella misura inferiore al 20% rispetto al prezzo di aggiudicazione - respinse sia la domanda principale, sia quella riconvenzionale del convenuto, volta ad ottenere il risarcimento del danno. In esito alla rituale impugnazione del Petruzzelli, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame, ai sensi dell’art.342 c.p.c., con l’aggiunta delle spese. Il giudice di appello ha ritenuto che il requisito della specificità –già richiesto nella versione ratione temporis dell’art. 342 c.p.c. – fosse palesemente mancante in tutti e quattro i motivi di gravame. Contro la predetta sentenza (n. 451/2018) ricorre per cassazione l’impresa [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di quattro motivi, illustrati da successiva memoria. Montelungo soc. coop. in liquidazione è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la nullità della pronunzia e del procedimento di appello, per violazione degli artt. 101, 132, 342, 348 bise 348 ter c.p.c. e 24 Cost., ex art. 360 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. L’opinione della Corte d’appello avrebbe riecheggiato l’indirizzo circa la predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, in violazione fra l’altro dell’art. 6 CEDU. Il motivo è inammissibile. 1.1) L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Sez. L., n. 3612 del 4 febbraio 2022; Sez. 1, n. 24048 del 6 settembre 2021). Per converso, la censura si diffonde su differenti questioni di principio e non coglie la ratio della sentenza impugnata che, dopo aver enunciato il requisito della specificità (“richiede che l’appello contenga una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata ed a incrinarne il fondamento logico-giuridico”), passa in rassegna la struttura dell’atto di gravame (“riporta il contenuto letterale della comparsa conclusionale (pag. da 4 a 12) e della memoria di replica (pagine da 12 a 21)..il contenuto dell’appello alle pagine da 12 a 21 è un “copia/incolla” delle precedenti pagine d’appello da 2 a 12. Alla pagina 22 l’appellante enuncia le conclusioni rassegnate nel giudizio davanti al tribunale di Ravenna”). 2) Il secondo motivo sottolinea la violazione di legge, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 C.P.C., per omessa decisione sul primo motivo di appello. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente reputato che la predetta doglianza consistesse nella trascrizione del testo della sentenza TAR Lazio n. 32134/2010. In realtà, dalle prime righe della citazione di primo grado, riportata nell’atto di appello, si sarebbe potuto rilevare come la domanda del subappaltatore fosse stata formulata ai sensi dell’art. 18 l. n. 55/90. Il motivo è inammissibile. 2.1) In proposito, la Corte d’Appello afferma “ il primo motivo d’impugnazione consiste nella trascrizione del testo della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n° 32134/2010, la cui rilevanza in giudizio non è dato in alcun modo di comprendere (pagine da 24 a 27). Dalla pagina 28 alla pagina 33 l’appellante trascrive il testo della CTP redatta dall’ing. Migliaccio: anche qui senza alcun collegamento alla fattispecie concreta e senza alcuna censura al percorso logico- giuridico della sentenza di primo grado”. A fronte della suddetta impostazione, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere, almeno per sintesi, il motivo di gravame e spiegare la congruenza logica con il thema decidendum, per dare alla Corte la possibilità di comprenderne la specificità. Invece, si limita ad invocare l’art. 18 legge n. 55/1990 cit. (in relazione al quale la Corte di merito ha rilevato l’assenza di collegamento con la fattispecie: v. pag. 5 sentenza) nonché una clausola contrattuale, di cui neppure riporta il contenuto, e neppure illustra la rilevanza della sentenza del TAR richiamata. 3) Il terzo motivo assume la violazione di legge, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per omessa decisione sul secondo motivo dell’atto di appello, giacché la Corte distrettuale avrebbe mancato di considerare che il documento prodotto dall’appellante non era stato disconosciuto tempestivamente ex adverso . Si sarebbe trattato di un riconoscimento di debito, idoneo da solo a sostenere la domanda. Il terzo motivo è inammissibile. 3.1) In proposito la Corte ha osservato “l’impugnazione riporta (da pag. 33 a pag. 35) la trascrizione integrale e letterale dell’ordinanza 6 aprile 2004 del tribunale di Potenza con la quale quel tribunale aveva ritenuto tardivamente disconosciuto un documento prodotto dal Petruzzelli. Il motivo trascura totalmente di esporre le ragioni per le quali il percorso argomentativo, che ha invece ritenuto tempestivo il predetto disconoscimento, (sarebbe erroneo) ed i motivi per i quali il documento sarebbe dirimente nella lite”. Anche in questo caso manca, da parte dell’odierno ricorrente, qualunque critica puntuale alla suddetta motivazione. [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che il documento sarebbe stato un riconoscimento di debito formulato dalla società Montelungo e come tale idoneo da solo a sostenere la domanda, il che fra l’altro neppure è esatto, giacché la ricognizione didebito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art.1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere diprovare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmenteprovato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dalriconoscimento (Sez. 1, n. 2091 del 25 gennaio 2022; Sez. 1, n. 20689 del 13 ottobre 2016). Nel motivo di gravame, il ricorrente non coglie la ratio decidendi: piuttosto che insistere sulla valutazione del Tribunale di Potenza, il egli avrebbe dovuto criticare il ragionamento del Tribunale di Ravenna che – evidentemente – per ritenere tempestivo il disconoscimento –aveva smontato il ragionamento del Tribunale di Potenza e cioè la tesi della tardività del disconoscimento. Quindi la mancata riproduzione del ragionamento del Tribunale di Ravenna rendeva privo di specificità il motivo di appello e, di conseguenza, rende privo di specificità anche il motivo di ricorso per cassazione, ugualmente carente sotto tale profilo. 4) L’ultima censura attiene alla violazione di legge, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per omessa decisione sui motivi di cui al punto 4 della sentenza. L’affermazione della decisione impugnata che la doglianza sarebbe stata la trascrizione della comparsa conclusionale della memoria di replica denoterebbe una chiusura totale ad una valutazione del merito dei motivi posti alla base dell’atto di appello. Anche il quarto motivo è inammissibile. 4.1) La valutazione della sentenza impugnata al riguardo è la seguente: “Anch’esso è totalmente privo del requisito della specificità, posto che alle pagine 36 e ss. l’appellante trascrive, ancora una volta, il testo della comparsa conclusionale e della memoria di replica del giudizio di primo grado, così che il testo delle pagine 35 e ss è la riproduzione letterale delle pagine 15 e 16 dell’appello”. Invero, allorquando col ricorso per cassazione venga denunciata la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. nella legge 7 agosto 2012, n. 134) in ordine allaspecificità dei motivi di appello, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, potendo ritenere assolto l'onere di specificazione dei motivi d'appello quando il rinvio al contenuto della comparsa conclusionale di primo grado (operato dall'appellante) non abbia costituito un mero richiamo "per relationem", ma si sia coniugato con l'espressa censura delle argomentazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza (Sez. 6-L, n. 17268 del 19 agosto 2020; Sez. 6-3, n. 25308 del 28 novembre 2014). In questo senso, è carente appunto la dettagliata censura delle argomentazioni utilizzate dal giudice di meritoe dunque il motivo di ricorso risulta privo di specificità. Il motivo è altresì privo di specificità perché - a parte il generico richiamo all’art. 18 della legge n. 55/1990 cit. di cui , come già detto,la CA ha rilevato l’assenza di collegamento con la fattispecie - richiama genericamente “ documentazione proveniente da controparte” euna perizia di parte , riportandone solo le conclusioni senza riportare invece le argomentazioni essenziali che le sorreggevano ed inoltre non dice neppure dove e quando tale materialeprobatorio è stat o prodott o . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, stante la mancanza di attività difensiva da parte del consorzio Montelungo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterio
Sentenza Cassazione n. 02717/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris