Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35637/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen..

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. e all'art. 416-bis cod.pen..

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata si risolve in una mera eiencazione di elementi, senza che, tuttavia, se ne possa rintracciare alcuno legittimante l'applicazione della misura, che richiede l'alta probabilità che Anello avesse perpetrato taluna delle condotte tipiche delineate dall'art. 416-bis cod.pen..

Precisa che non sono a tal fine utili le conversazioni intercettate, dal contenuto suggestivo, ma prive dell'indicazione di comportamenti di fatto assunti da Anello, tali da comprovare la sua dote di uomo d'onore riservato attribuitagli dagli investigatori. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo d'impugnazione si risolve nella prospettazione di una lettura delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle sentenze irrevocabili versate in atti, sulle intercettazioni di conversazioni, sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza oltre che sula base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità e attendibilità non è stata messa in discussione.

Sono proprio questi ultimi a spiegare il fenomeno e il ruolo degli uomini d'onore riservati -tra i quali viene indicato Anello- pur appartenenti alla consorteria, ma non presentati alla totalità degli affiliati.

La conferma dell'intraneità del ricorrente al sodalizio -così come indicata dai collaboratori di giustizia- veniva trovata dai giudici nelle conversazioni intercettate, con particolare riguardo a quelle intercorse tra lo stesso Anello e [OSCURATO:PERSONA] e tra Anello e [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tali dati, i giudici hanno ricavato il ruolo attivo di Anello all'interno del sodalizio, che presenzia all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA]; che promuove riunioni al fine di dirimere contrasti interni; che conosce le dinamiche e le strategie del sodalizio, di cui si attribuisce in parte anche la paternità; che altri sodali riconoscono quale componente dell'associazione criminale.

Tanto conduce a rilevare come la struttura argomentativa del provvedimento impugnato sia conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio», (Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 06/02/2018, dep. il 2019, Sacco, Rv. 275164 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 38117 del 09/07/2013, Fusco, Rv. 256334 - 01, più di recente, non massimata, Sez. 6, Sentenza n. 20655 in data 08/03/2023, Caputo).

2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

Da ciò l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a PALERMO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod.proc.pen. e all'art. 416-bis cod.pen.. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata si risolve in una mera eiencazione di elementi, senza che, tuttavia, se ne possa rintracciare alcuno legittimante l'applicazione della misura, che richiede l'alta probabilità che Anello avesse perpetrato taluna delle condotte tipiche delineate dall'art. 416-bis cod.pen.. Precisa che non sono a tal fine utili le conversazioni intercettate, dal contenuto suggestivo, ma prive dell'indicazione di comportamenti di fatto assunti da Anello, tali da comprovare la sua dote di uomo d'onore riservato attribuitagli dagli investigatori. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo d'impugnazione si risolve nella prospettazione di una lettura delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle sentenze irrevocabili versate in atti, sulle intercettazioni di conversazioni, sulle riprese delle telecamere di videosorveglianza oltre che sula base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui credibilità e attendibilità non è stata messa in discussione. Sono proprio questi ultimi a spiegare il fenomeno e il ruolo degli uomini d'onore riservati -tra i quali viene indicato Anello- pur appartenenti alla consorteria, ma non presentati alla totalità degli affiliati. La conferma dell'intraneità del ricorrente al sodalizio -così come indicata dai collaboratori di giustizia- veniva trovata dai giudici nelle conversazioni intercettate, con particolare riguardo a quelle intercorse tra lo stesso Anello e [OSCURATO:PERSONA] e tra Anello e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tali dati, i giudici hanno ricavato il ruolo attivo di Anello all'interno del sodalizio, che presenzia all'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA]; che promuove riunioni al fine di dirimere contrasti interni; che conosce le dinamiche e le strategie del sodalizio, di cui si attribuisce in parte anche la paternità; che altri sodali riconoscono quale componente dell'associazione criminale. Tanto conduce a rilevare come la struttura argomentativa del provvedimento impugnato sia conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «la convergenza di plurime e attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia in merito all'appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso può costituire un compendio indiziario sufficientemente grave per l'adozione di una misura cautelare personale solo quando a siffatta indicazione si accompagni anche la descrizione di specifici fatti o comportamenti dell'accusato, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio», (Sez. 1, Sentenza n. 4087 del 06/02/2018, dep. il 2019, Sacco, Rv. 275164 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 38117 del 09/07/2013, Fusco, Rv. 256334 - 01, più di recente, non massimata, Sez. 6, Sentenza n. 20655 in data 08/03/2023, Caputo). 2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con il ricorso si sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). Da ciò l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 35637/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris