CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante1570 pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 571/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 21/03/2023 R.G.N. 1916/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21446/2023Numero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 14004/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Con sentenza n. 571/2023, pubblicata il 21.03.2023, laCorte d'Appello di Venezia ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 678/2022 delTribunale di Vicenza.Il giudizio di primo grado era stato instaurato dal Cassanego peropporsi all'ordinanza-ingiunzione n. 101/2020 emessadall'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Vicenza. Taleprovvedimento irrogava una sanzione amministrativa di €16.144,50 per plurime violazioni della normativa giuslavoristicaaccertate nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (giàNavigare s.r.l.), della quale il ricorrente era stato Presidente delConsiglio di Amministrazione.2. La Corte territoriale, confermando la decisione di primogrado, ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sollevatadal trasgressore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981.I giudici di merito hanno rilevato che la complessità delleindagini - coinvolgenti circa 250 posizioni lavorative e oltre 200soggetti assunti a sommarie informazioni - giustificasse il tempointercorso tra il rapporto iniziale dei Carabinieri (25.03.2013) ela notifica del verbale unico di accertamento (18.09.2015),individuando la chiusura dell'attività istruttoria in epocacompatibile con il termine di 90 giorni.3. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.4. Il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] el'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro hanno resistito concontroricorso.Numero registro generale 21446/2023Numero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 14004/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 13/05/20261. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazionedell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 14 della legge n. 689 del1981, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per averritenuto "congruo", attraverso un giudizio presuntivoasseritamente privo di precisione e concordanza, il termine dinotifica della contestazione avvenuta in data 10.08.2015.Sostiene il ricorrente che, avendo la stessa Corte d'Appelloammesso che l'audizione dei lavoratori si era conclusa nell'aprile2014, tra tale data e la notifica del verbale fosse decorso oltreun anno, violando il termine di 90 giorni dall'accertamentoprevisto dalla legge.2. Il motivo è infondato.Nella specie la Corte, con motivazione in fatto non implausibile,ha dato conto delle ragioni a sostegno dell’insussistenza dellalamentata tardività e conseguente compromissione dei principidi ragionevolezza, certezza del diritto e diritto di difesa.Giova evidenziare, al riguardo, che l'individuazione della datadell'esito del procedimento dalla quale decorre ex art. 14,comma 2, della L. n. 689 del 1981 il termine di novanta giorniper la relativa contestazione, deve essere accertata medianteuna valutazione del complesso delle verifiche compiutedall'Amministrazione procedente e della congruità del tempo atal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità.3. La Corte d’appello, nel rispetto del principio in virtù delquale l'accertamento non coincide con la generica edapprossimativa percezione del fatto, ma con il compimento delleindagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gliNumero registro generale 21446/2023elementi dell'infrazione, previa valutazione dei dati acquisitNi umero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 14004/2026afferenti alle condotte da contestare, ha correttamente fattoData pubblicazione 13/05/2026applicazione dei principi di diritto ripetutamente affermati daquesta Corte e richiamati nella stessa motivazione.Ha chiarito il Giudice di legittimità (cfr., sul punto, fra le altre,Cass. n. 20977 del 2024) che il giudice dell'opposizione, dinanzial quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degliestremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito delprocedimento di accertamento di più violazioni connesse - datadalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativacontestazione - deve valutare il complesso degli accertamenticompiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità deltempo a tal fine impiegato, avuto riguardo alla loro complessità,anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzioneper dette violazioni, senza, tuttavia, potersi sostituireall'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di attiistruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabileintervallo temporale.Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha motivato in modo nonimplausibile che l'indagine fosse "certamente molto complessae articolata", basandosi su una cospicua documentazione e sullanecessità di coordinare dati provenienti da centinaia didichiarazioni testimoniali. La circostanza che l'audizione fisicadei lavoratori sia terminata nell'aprile 2014 non implical'immediata conclusione dell'accertamento, poiché la successivafase di "ricapitolazione, disamina e valutazione" della mole dielementi raccolti costituisce parte integrante del procedimentoistruttorio volto a formulare la contestazione. L'apprezzamentodella congruità di tale tempo è riservato al giudice di merito e,Numero registro generale 21446/2023risultando, nella specie, non implausibile, è insindacabile in sedeN umero sezionale 1570/2026Numero di raccolta generale 14004/2026di legittimità.Data pubblicazione 13/05/20264. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 91c.p.c. in relazione alla condanna alle spese dei gradi precedenti.5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 13comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002.I “motivi” secondo e terzo sono inammissibili non essendoriconducibili, al di là della formale indicazione in rubrica delricorrente, all’ambito dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. . Entrambii motivi infatti non svolgono censure che investonodirettamente la sentenza impugnata ma si limitanorispettivamente a chiedere, nella prospettiva della cassazionedella detta decisione in accoglimento del primo motivo di ricorsoper cassazione, la riforma della statuizione di condanna allespese e di condanna al raddoppio del contributo ex art. 13comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002. Tanto esclude uno specificocontenuto di critica alla decisione di appello.In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguonola soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favoredelle Amministrazioni controricorrenti.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma dell'art. 13, comma 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002. P.Q.MNumero registro generale 21446/2023Numero sezionale 1570/2026La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagaNummeeron dti ora ccolta generale 14004/2026Data pubblicazione 13/05/2026delle spese del presente giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre aspese prenotate a debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma dell'art. 13, comma 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115del 2002.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 marzo2026.La PresidenteAntonella Pagetta