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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05691/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Scutella" [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannandolo alla pena di C 1000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "precedenti penali", e dunque ha assolto al relativo onere motivazionale, mentre il motivo di ricorso si limita a menzionare alcune massime giurisprudenziali, senza individuare alcun specifico profilo critico relativo alla motivazione data, sul punto, dal Tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] k ° C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato Scutella" [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 697 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], condannandolo alla pena di C 1000 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che la sentenza impugnata ha motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei "precedenti penali", e dunque ha assolto al relativo onere motivazionale, mentre il motivo di ricorso si limita a menzionare alcune massime giurisprudenziali, senza individuare alcun specifico profilo critico relativo alla motivazione data, sul punto, dal Tribunale; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] k ° C
Sentenza Cassazione n. 05691/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris