CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 07749/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22520/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 119/2021 depositata il29/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio dapprima verso il condominio dello stabile di Palermo, via della Libertà 38, assumendo di essere caduta all’interno della proprietà di quest’ultimo a causa di un difetto di manutenzione del manto; poi, a seguito della eccezione di difetto di legittimazione passiva del condominio, che ha negato di essere proprietario di quell’area, che invece apparteneva ad altri, ha chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio i proprietari, ossia [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che erano i venditori del terreno. 2.-Il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, notificandolo ad [OSCURATO:PERSONA], che però, prima che spirasse il termine per costituirsi, è deceduta. Con la conseguenza che il processo di appello è proseguito in contumacia di quest’ultima e si è concluso con la parziale riforma della sentenza di primo grado e con la condanna della contumace al risarcimento del danno. 3.-Dunque, dopo che l’appello era stato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima è deceduta, ma ciò è accaduto prima che spirasse il termine di costituzione in giudizio. 4.-Con due motivi di ricorso l’erede di [OSCURATO:PERSONA], ossia [OSCURATO:PERSONA] di Benisichi, ha proposto impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. Vi è memoria difensiva. Considerato che 5.- I due motivi di impugnazione possono essere scrutinati insieme. Infatti: 5.1.- Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 101, 156, 299, 303 e 304 c.p.c. La tesi del ricorrente è che, essendo pacificamente intervenuto il decesso dell’appellata, subito dopo la notifica dell’appello e prima della scadenza del termine per costituirsi, il procedimento doveva dirsi interrotto automaticamente, ed il fatto che ciò non sia accaduto ha comportato la nullità di ogni atto compiuto, compresa la sentenza. 5.2.-Il secondo motivo , che denuncia anche esso violazione degli articoli 101 156, 299, 303 c.p.c., rimprovera ai giudici di merito di avere omesso di dichiarare l’interruzione del processo, decidendo invece nel merito. I motivi sono fondati. Infatti, è principio di diritto che l'art. 299 cod. proc. civ. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli (Cass. 18351/ 2013; Cass. 22944/ 2018). L’interruzione opera dunque automaticamente, a prescindere dalla conoscenza del fatto interruttivo, ossia il decesso della parte, che invece rileva ai soli fini del termine per la riassunzione. Il ricorso va dunque accolto. La sentenza cassata con rinvio ad altro collegio che dovrà disporre nuovamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la Lomia, integrazione non realizzatasi in questa sede. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Cor