CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione. Ritenuto che l'unico motivo proposto (Vizio di motivazione in relazione agli artt.240 e 253 cod. proc. pen., con riferimento ad un sequestro di denaro operato dalla polizia giudiziaria) è privo di autosufficienza, non essendo documentata idonea allegazione dell'anzidetto sequestro, asseritamente operato dalla Polizia giudiziaria; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così