CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 16424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23784/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 824del 2/7/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/5/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. GiovanniFanticini; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e, con deci- sione nel merito, per l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi; uditoil difensor e della ricorrente e lett a l a sua memori a .F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Agri- gento,avverso la cartella di pagamento notificatagli dall’agente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; deduceva l’invalidità dell’atto in quanto privo di motivazione, dell’esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e dell’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e perché notificato in formato .pdf con p.e.c. mancante di firma digitale; svol- geva altresì contestazioni sul merito della pretesa creditoria. 2.L’agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l’inam- missibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all’art. 617 cod. proc. civ., essendo decorso, alla data dell’atto introduttivo (del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), il termine decadenziale prescritto dalla citata disposizione. 3.Con la sentenza n. 824 del 2/7/2021 il Tribunale di Agrigento dichia- rava «priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata» e con- dannava l’agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite. 4.Avverso tale decisione, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione exart. 617 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. pro- poneva, in data 29/9/2021, ricorso per cassazione, basato su quattro mo- tivi; [OSCURATO:PERSONA] non svolgeva difesenel giudizio di legittimità. 5.In data 29/3/2023, si costituiva, depositando memoria, l’Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (sciolta, can- cellata d’ufficio dal registro delle imprese ed estinta con decorrenza dal 30/9/2021) in forza dell’art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 2021 n. 106. 6.In esito all’adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ., la causa era rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente in relazione a que- stione, di massima di particolare importanza e già oggetto di contrasto giu- risprudenziale, attinente alla validità della procura speciale rilasciata al di- fensoredel ricorrente e ai conseguenti profili di ammissibilità dell ’ atto in- troduttivo.7.Con la sentenza n. 2075 del 19/01/2024, le Sezioni Unite dichiaravano ammissibile il ricorso e ne rimettevano l’esame a questa Sezione. 8.Fissata l’odierna udienza pubblica, la ricorrente depositava memoria exart. 378 cod. proc. civ. 9.Il Pubblico Ministero, con la sua memoriae anche all’udienza, conclu- deva per l’accoglimento del primo motivo e, con decisione nel merito, per l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di tardività dell’opposizione exart. 617 cod. proc. civ. 2.La censura è fondata. 3.Nella sentenza impugnata sono richiamati sia l’art. 615, sia l’art. 617 cod. proc. civ. e il giudice di merito non fornisce una precisa qualificazione dell’opposizione spiegata, la quale compete, perciò, al giudice dell’impugna- zione. 4.Come risulta dalla sentenza (pagg. 5 e 6), con la propria iniziativa processuale [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito «la mancanza di titolo esecutivo fondante l’impugnata intimazione» –questione riconducibile a opposizione exart. 615 cod. proc. civ. e per la quale l ’ odierna ricorrente ha proposto appello –e aveva altresì svolto contestazioni – riconducibili all ’ art. 617 cod. proc. civ. –attinenti alla regolarità formale della cartella di pagamento (as- seritamente affetta da «insanabili vizi formali»), segnatamente riferite alla carenza di motivazione dell’atto della riscossione. 5.Proprio perché era stata formulata dall’agente della riscossione l’ec- cezione di decadenza exart. 617 cod. proc. civ. il Tribunale di Agrigento si sarebbe dovuto premurare, in primo luogo, di dare (quantomeno inciden- talmente) una corretta qualificazione dell’opposizione e, poi, di fornire una decisione sulla questione preliminare dedotta.6.Il giudice di merito ha, invece, completamente mancato ai suoi doveri e, dunque, di pronunciarsi sulla necessità di far valere eventuali vizi formali degli atti prodromici (ai quali è assimilata la cartella di pagamento) entro il termine exart. 617 cod. proc. civ. e, cioè, entro 20 giorni dalla conoscenza legale o di fatto dell’atto opposto. 7.Il motivo –che denuncia il vizio di minuspetizione – è, perciò, fondato. 8.Il giudice di merito ha accertato che la cartella era stata regolarmente notificata oltre sei mesi prima della proposizione dell’opposizione. 9.Perciò, proprio dall’accertamento compiuto dal giudice di Agrigento si evince che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e che , ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito: infatti, l’originaria opposizione agli atti esecutivi – in quanto proposta ben oltre il termine di decadenza processuale prescritto dall’art. 617 cod. proc. civ., la cui inosservanza è rilevabile anche d’ufficio(e, se non coperta da giudicato interno, pure in sede di legittimità) –è inammissibile. 10. Restano conseguentemente assorbite le ulteriori censure. 11. Ai soli fini della regolazione delle spese, si deve rilevare che – nonostante l’applicabilità alla successione nei rapporti processuali di Agen- zia delle Entrate-Riscossione (AdER) a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (avvenuta in forza dell’art. 76, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla l. n. 106 del 2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021) dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193 del 2016 e del Protocollo 22 giugno 2017 tra AdER e l’Avvocatura Generale dello Stato, secondo il quale il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente e di regola affidato all’Avvocatura, con conseguente invalidità, in difetto di specifici presupposti, della procura spe- ciale rilasciata ad un avvocato del libero foro (da ultimo, Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 1806 del 17/01/2024, Rv. 669825-01) –deve reputarsi valida- mente compiuta l’attività processuale svolta innanzi a questa Corte anche dopo la predetta successione: infatti, per effetto del principio della cosid- detta perpetuatio dell ’ ufficio di difensore (di cui è espressione l ’ art. 85 c.p.c.), l’estinzione dell’agente della riscossione e l’automatico subentro del successore Agenzia delle Entrate-Riscossione non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo ante- riormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (arg. da Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 3312 del 03/02/2022, Rv. 663766-01). 12. Ai sensi dell ’ art. 385, comma 2, cod. proc. civ., nel dispositivo si provvede, con pronuncia sostitutiva di quella resa dal Tribunale di Agri- gento, sulle spese del giudizio di merito. 13. Alla decisione consegue, altresì, la condanna del l ’ intimato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. P. Q. M. La Corte, accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inam- missibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA]; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere adAgenzia delle Entrate - Riscos- sione le spese del grado di merito, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge; condanna [OSCURATO:PERSONA] a rifondere adAgenzia delle Entrate - Riscos- sione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00 per com- pensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfet