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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29031/2023

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SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rivalutazione della concessione della sospensione condizionale della pena, con dichiarazione di irrevocabilità della condanna; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il motivo di ricorso formulato ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha chiesto di accogliere il motivo di ricorso formulato ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2022 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina, rideterminando la pena inflitta in anni due di reclusione ed € 600,00 di multa. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo chela Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta, non aveva statuito alcunchè in ordine alla sospensione condizionale della pena, non fornendo così alcuna risposta alle censure mosse con l'atto di appello.

2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], per motivazioni analoghe a quelle del coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Preliminarmente, si deve osservare che il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso, posto che in base agli artt. 157 e 161 cod. pen. il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. è di anni dodici e mesi sei, cui vanno aggiunti, nel caso in esame, giorni 476 di sospensione della prescrizione disposta nel corso del giudizio, per cui il termine verrà a scadere il 15 luglio 2024.

Passando al merito del ricorso, si deve rilevare la fondatezza dello stesso, considerato che nella motivazione della Corte di appello non è stata presa in considerazione la richiesta di sospensione condizionale della pena; considerata la risalenza nel tempo dei fatti (2010) e l'incensuratezza degli imputati, si ritiene che il giudizio di prognosi favorevole sulla astensione dalla commissione di ulteriori reati possa essere effettuato da questa Corte, per cui il beneficio, -che dovrà essere limitato alla sola pena detentiva visto che la pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., supererebbe il limite di due anni imposto dall'art. 163 cod. pen.- può essere concesso.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. r j .n.f•\ P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena detentiva, beneficio che concede ad entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] nel resto i ricorsi.

Sentenza a motivazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla rivalutazione della concessione della sospensione condizionale della pena, con dichiarazione di irrevocabilità della condanna; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il motivo di ricorso formulato ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ che ha chiesto di accogliere il motivo di ricorso formulato ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 25 ottobre 2022 confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina, rideterminando la pena inflitta in anni due di reclusione ed € 600,00 di multa. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo chela Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta, non aveva statuito alcunchè in ordine alla sospensione condizionale della pena, non fornendo così alcuna risposta alle censure mosse con l'atto di appello. 2. Propone ricorso anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], per motivazioni analoghe a quelle del coimputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1 Preliminarmente, si deve osservare che il termine di prescrizione del reato non è ancora decorso, posto che in base agli artt. 157 e 161 cod. pen. il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 628 cod. pen. è di anni dodici e mesi sei, cui vanno aggiunti, nel caso in esame, giorni 476 di sospensione della prescrizione disposta nel corso del giudizio, per cui il termine verrà a scadere il 15 luglio 2024. Passando al merito del ricorso, si deve rilevare la fondatezza dello stesso, considerato che nella motivazione della Corte di appello non è stata presa in considerazione la richiesta di sospensione condizionale della pena; considerata la risalenza nel tempo dei fatti (2010) e l'incensuratezza degli imputati, si ritiene che il giudizio di prognosi favorevole sulla astensione dalla commissione di ulteriori reati possa essere effettuato da questa Corte, per cui il beneficio, -che dovrà essere limitato alla sola pena detentiva visto che la pena pecuniaria, ragguagliata ai sensi dell'art. 135 cod. pen., supererebbe il limite di due anni imposto dall'art. 163 cod. pen.- può essere concesso. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consentono di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. r j .n.f•\ P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena detentiva, beneficio che concede ad entrambi i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] nel resto i ricorsi. Sentenza a motivazione
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