CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. RG 11195 del 202 4 , per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 4818 del 202 4 che ha definito il ricorso 25863/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., SANZO' ANGIOLINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cassiodoro 1/a, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] della Pietra, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. sez. S2 -ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 2 - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] C e [OSCURATO:PERSONA] C.LAHALLE 24, -intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n.2784/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevatoche: -con deliberazione del 28/4/2006 l’assemblea del Condominio di via Col. C. Lahalle 24 in Napoli aveva deciso di ratificare l'azione di rivalsa nei confronti della SAI assicurazioni s.p.a. per i danni da risarcire agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] daasserite infiltrazioni provenienti da un bene di proprietà comune o, eventualmente, di esercitare autonomamente tale azione, nonché di ratificare un’ azione di ripetizione di indebito esercitata inriconvenzionale nei confronti di una condomina proprietaria di un immobile gravato da vincolo di destinazione a favore del portiere, nonché infine di autorizzare l'amministratore a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 8625/2005, avente ad oggetto una negatoria servitutis; - c on citazione del 12/5/06 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 2019 n. sez. S2 -ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 3 - Scarano, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. impugnarono questa delibera assembleare, lamentando che le tre statuizionifossero stateassunte in difetto delle maggioranze di legge e rappresentando che la ratifica dell’azione di rivalsa non era neppure stata inserita quale argomento all’ordine del giorno; -con sentenza n. 468/2011 del 14.1.2011, il Tribunale di Napoli respinse l’impugnazione, condannandoi condomini alle spese ; - c on sentenza n. 2784/2018, la Corte d'Appello di Napoli respinse l'appello; - c on sentenza n. 4818/2024, questa Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso per cassazione dei condomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo della delibera concernente l’autorizzazione a proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 8625/2005, avente ad oggetto una negatoria servitutis,in applicazione del principio consolidato per cui «le azioni reali, come l'actio negatoria servitutis, siano esse indirizzate contro i condomini, o contro i terzi, essendo dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità, al contenuto, o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio, possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, esulando dalle normali attribuzioni dell'amministratore ex art. 1130 comma primo n. 4) cod. civ.»; ha, quindi, rigettato glialtri motivi, confermando che , in base al combinato disposto degli articoli 1130 comma In. 4) e 1131 comma II cod. civ., l'esercizio dell'azione di rivalsa contro l'assicuratore del Condominio e l'azione di ripetizione di indebito nei confronti della condomina costituivano atti conservativi che l'amministratore poteva autonomamente compieresenza necessità di ratifica o autorizzazione daparte dell'assemblea condominiale; Ric. 2019 n. sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 4 - -in conseguenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha cassato senza rinvio la sentenza in relazione al motivo accolto e ha compensato le spese di secondo grado (oltre che di legittimità ), in considerazione dell’accoglimento soltanto parziale della impugnazione della delibera; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la correzione di questa sentenza nella parte in cui non sono state regolatele loro spese di primo grado, pur essendo stata riformata la sentenzacon decisione nel merito ; -[OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese; il Condominio di via Col. C. Lahalle 24 in Napoli e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non hanno svolto ulteriori difese; considerato che: -in forza del cd. effetto espansivo, la cassazione anche parziale della sentenza si estende e quindi travolge la statuizione sullespese e la Corte,quando – come nella specie - cassi e decida nel merito ex art.384 cod. proc. civ., deve provvedere alla liquidazione dellespese dell'intero giudizio ; -nell’ultimo rigo di motivazione della sentenza n. 4818/2024 e in dispositivo è stataeffettivamente omessa la statuizione sulle spese di primo grado, ma tale omissione integra un mero lapsus calami, non emergendo dalla sentenza nessun elemento che induca ad ipotizzare una precisa volontà del Collegio giudicante di escludere, dalla liquidazione delle spese del giudizio di merito(a cui era tenuta), quelle di primo grado(cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15650 del 27/07/2016 ) ; -risulta in conseguenza evidente che l’omissione integra un mero errore materiale emendabile, con la procedura di correzione prevista dall’art. 391 bis cpcnel senso che nell’ultima pagina, sia in motivazione Ric. 2019 n. sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 5 - che in dispositivo, dopo le parole “secondo grado” va aggiunto “ , di primo grado”; - non vi è luogo a statuizione sulle spese della presente fase perché, come stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis cod. proc. civ., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica(Sez. U -, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024) ; P.Q.M La Corte dispone la correzione dellapropria s entenza n. 4818 del 23/02/2024nel senso che nell’ultima pagina, sia in motivazione che in dispositivo, dopo le parole “secondo grado” va aggiunto “ , di primo grado”. Manda alla Cancelleria pe le prescritte annotazioni. Così decis