CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 05934/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5934/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 12/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 212/2026* * CC 23/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * di * CE il [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * Roma di fiduciaavverso il decreto emesso in data 30/09/2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * *ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con il decreto del 30 settembre 2025 giudicando insede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione dellaCorte del 26 marzo 2025 ha confermato il decreto emesso dalla sezione specializzata per lemisure di prevenzione del Tribunale di * * * * il 22 maggio 2024 con ilquale è stata rigettata l istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell art. 34bis comma 6 d.lgs. 6 settembre 2022 n. 159 avanzata da * * quale titolaredell omonima impresa individuale.2. Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore deducendo2.1. * di motivazione anche rafforzata in merito al mancato rispetto da parte delgiudice del rinvio delle questioni di diritto decise nella sentenza di annullamento.Si deduce che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alla questione di dirittoindicata nella sentenza rescindente della Corte essendosi limitato a prendere inconsiderazione i soli profili formali dell istanza di ammissione al controllo giudiziariovolontario ritenendo preclusiva l esistenza di un giudicato amministrativo e senzaconsiderare che la sentenza della Corte di Cassazione n. 46007 del 6 luglio 2018escludente l aggravante dell agevolazione mafiosa andava valutata insieme ad ulteriorielementi quali il lungo tempo durante il quale l impresa non aveva avuto più rapporti“sospetti” e la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del2023 nel procedimento * 29594/2018 di assoluzione dall accusa di concorsoesterno in associazione mafiosa che aveva riconfermato l estraneità di quest ultimo rispettoad una contiguità stabile con il “clan dei casalesi”.2.2. * di motivazione anche con travisamento della prova rispetto alla erroneavalutazione dei presupposti per l applicazione del controllo giudiziario.Si censura il decreto impugnato per carenza di motivazione sul necessario requisitodella occasionalità della agevolazione e sul giudizio prognostico della emendabilitàdell impresa con conseguente reinserimento della stessa nel circuito dell economia legale.Si afferma che il giudice delle misure di prevenzione dovrebbe esaminare le criticitàposte a base dell informazione interdittiva antimafia nella prospettiva di comprendere se lemisure che l impresa intende attuare siano adeguate a superarle mentre nel caso di speciela Corte di appello giudicando in sede di rinvio non avrebbe effettuato tale valutazioneincorrendo sia in un in un error in procedendo rispetto all obbligo di cui all art. 627 comma 3cod. proc. pen. anche di motivazione rafforzata sia in un error in iudicando ritenendo talegiudizio precluso dal giudicato amministrativo pregresso.2.3. Violazione di legge mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione aisensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 34 bisd.lgs. 159 del 2011 nonché agli artt. 6 e 8 della * europea dei diritti dell uomoviolazione dell obbligo normativo di motivazione rafforzata.Si deduce ancora che gli stessi elementi che la Corte con la sentenza rescindentedella Sesta Sezione aveva ritenuto inidonei a fondare il giudizio di occasionalitàdell agevolazione sono stati nuovamente valutati come idonei dalla Corte di appello in sededi giudizio di rinvio in violazione dell obbligo di uniformarsi ai principi stabiliti nel giudiziorescindente.Inoltre si deduce che la Corte di appello aveva ritenuto idonei a fondare un giudiziodi non occasionalità dell agevolazione elementi tratti da sentenze assolutorie negandoconseguentemente l ammissione al controllo giudiziario volontario con conseguenzenotevolmente dannose per l attività imprenditoriale e per la reputazione del ricorrente pur inassenza di una condanna e in contrasto con la presunzione di innocenza con conseguentelesione dei diritti garantiti dagli artt. 6 e 8 *La Corte di appello inoltre nel decreto impugnato non avrebbe chiarito se nel casoin esame si configurasse una stabile «contiguità concorrente» o una continuità di tipo«occasionale» così facendo si sarebbe discostata dal principio di diritto della sentenzarescindente non avendo motivato sulla reale natura del rapporto del ricorrente conl organizzazione mafiosa.2.4. Violazione di legge mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione aisensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 34 bisd.lgs. 159 del 2011 violazione dell obbligo normativo di motivazione rafforzata.La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza secondo la qualel impresa dell odierno ricorrente si era dichiarata sin dal primo grado di giudizio disponibilead adottare un modello di organizzazione gestione e controllo con annesso codice etico aisensi e per effetti del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 con la contestuale nomina di unorganismo di vigilanza.In tal modo la Corte di appello avrebbe fondato il suo giudizio sulla nonoccasionalità dell agevolazione mafiosa sulla base di dati statici consistenti nellacristallizzazione della realtà preesistente senza effettuare un giudizio prognostico sullaemendabilità dell impresa mediante gli strumenti di controllo e di gestione previsti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l inosservanza del vincolomotivazionale imposto al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento con rinvio dellaCorte è manifestamente infondato.2.1. In tema di onere motivazionale in sede di giudizio di rinvio a seguito diannullamento per vizio di motivazione la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che ilgiudice di rinvio mantiene nell ambito del capo colpito dall annullamento piena autonomia digiudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove nonché il potere didesumere anche sulla base di elementi probatori prima trascurati il proprio liberoconvincimento colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate conl unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carentidalla Corte e con l obbligo di conformarsi all interpretazione offerta dalla Corte di legittimitàalla questione di diritto * 2 n. 27116 del 22/05/2014 * * * 259811 01* 5 n. 34016 del 22/06/2010 * * 248413 01 .2.2. Quanto in particolare al controllo giudiziario la Corte ha chiarito che quandosia formulata richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis comma 1 del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159 su iniziativa della parte pubblica la valutazione del prerequisito del pericoloconcreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare le attività economiche e le aziende èriservata in via esclusiva al giudice della prevenzione in funzione di un controllo c.d.prescrittivo mentre nel caso di istanza della parte privata ai sensi del comma 6 delmedesimo articolo tale valutazione deve tener conto dell accertamento di quello stessoprerequisito effettuato dall organo amministrativo con l informazione antimafia interdittivache rappresenta pertanto il substrato della decisione del giudice ordinario al fine digarantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell ordinepubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l esercizio dell impresa * 2 n.9122 del 28/01/2021 * * 280906 – 02 .2.3. * fattispecie con sentenza n. 23346 del 26 marzo 2025 la Corte avevaannullato con rinvio il decreto della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2024ritenendo apparente la motivazione relativa alla stabilità dell agevolazione da parte delricorrente inoltre il decreto impugnato aveva omesso di valutare il contenuto della sentenzadi annullamento senza rinvio della Corte Sesta Sezione n. 46007 del 6 luglio 2018relativamente all aggravante di cui all art. 7 legge n. 203 del 1991 ora art. 416 bis1 cod.pen. contestata nell ambito dei due delitti di turbata libertà degli incanti art. 353 cod. pen.con la quale si era stabilito che la Corte di appello non aveva dato conto degli elementi checonsentivano di affermare che il ricorrente avesse agito allo specifico fine di agevolare ilsodalizio piuttosto che singole persone o almeno avesse fatto propria quella finalitàperseguita da altri concorrenti analogamente la motivazione del decreto impugnato eracarente nella parte in cui per quanto riguarda l imputazione di concorso esterno nel delitto dicui all art. 416 bis cod. pen. dalla quale il ricorrente era stato assolto in primo gradonell ambito di altro procedimento penale non era stato indicato alcun elemento indiziario dacui desumere la stabilità dell agevolazione.2.4. La Corte di appello di Napoli giudicando in sede di rinvio facendo correttaapplicazione dei principi di autonoma valutazione del giudice della prevenzione dei fattiaccertati in sede penale con motivazione del tutto congrua ha spiegato i motivi per i qualideve escludersi nel caso in esame l occasionalità dell agevolazione dell organizzazionemafiosa.* correttamente le mosse dall accertamento del prerequisito del pericoloconcreto di infiltrazioni mafiose effettuato dall organo amministrativo substrato delladecisione riservata alla cognizione del giudice ordinario ai fini dell accertamento della nonoccasionalità dell agevolazione è stata congruamente valorizzata la circostanza che perquanto riguarda i due delitti di cui all art. 353 cod. pen. il ricorrente non era stato assoltoperché il fatto non sussiste ma era stato prosciolto perché i reati erano estinti perprescrizione si trattava quindi di fatti accertati nella loro storicità neanche negati dalricorrente che davano conto della conoscenza da parte dello stesso dei meccanismi dialterazione degli appalti pubblici e delle dinamiche attraverso le quali i sodali acquisivano ladisponibilità degli imprenditori compiacenti.La Corte di appello inoltre con motivazione del tutto logica ha affermato chel agevolazione stabile o non occasionale prevista agli articoli 34 e 34 bis d.lgs. n. 159 del2011 non coincide con l agevolazione rilevante ai fini dell applicazione della circostanzaaggravante prevista dall articolo art. 416 bis1 cod. pen. poiché la seconda ai finidell applicazione della sanzione penale richiede l accertamento della finalità perseguitadall autore del delitto di favorire l attività dell associazione mafiosa e della consapevolezzadell ausilio prestato al sodalizio mentre la prima riguarda aspetti di pubblica sicurezzatendendo esclusivamente ad impedire che le imprese obiettivamente agevolatrici dellacriminalità organizzata possano contrattare con la pubblica amministrazione.In definitiva la motivazione del decreto impugnato è pienamente legittima e coerentequando argomenta in ordine al fatto che il ricorrente * * quando consegnava a* * le «buste in bianco» contenenti le offerte firmate in bianco per lapartecipazione a procedure ad evidenza pubblica si rendeva conto dell illiceità dell azionema non del fatto che tale attività fosse svolta nell interesse della cosca camorristica edunque mentre legittimamente non poteva essere sanzionato ex art. 416 bis1 cod. pen.senz altro poteva essere oggetto dell informazione interdittiva antimafia perché la suaimpresa oggettivamente agevolava stabilmente la criminalità organizzata pag. 5 del decretoimpugnato .Ne conseguiva che pur non essendo stato il ricorrente condannato anche per lacircostanza aggravante della agevolazione mafiosa e pur essendo stato assolto nell ambitodi un secondo procedimento dall accusa di concorso esterno nel delitto di cui all art. 416 biscod. pen. poteva ritenersi che i delitti di turbata libertà degli incanti commessi in concorsocon * * fossero funzionali a interessi della criminalità organizzata integrandoa tutti gli effetti delle condotte di vicinanza funzionale alla organizzazione mafiosa nozioneben diversa da quella di partecipazione o di concorso esterno ma rilevante in materia dimisure di prevenzione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità si veda tra le altre* U n. 111 del 30/11/2017 dep. 2018 * * 271512 – 01 * 2 n. 27855 del22/03/2019 * * 277402 – 013. * infondati anche il secondo e il quarto motivo di ricorso che vanno trattaticongiuntamente in quanto entrambi denunciano vizi relativi alla erronea valutazione deipresupposti per l applicazione del controllo giudiziario volontario ed i connessi vizimotivazionali.3.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione relativo all analisi del presupposto delcarattere non occasionale dell agevolazione dedotto nella prima parte del secondo motivo diricorso vengono riproposte censure che sono state già esaminate nell ambito del primomotivo di ricorso al quale si rinvia.3.2. Quanto al vizio di motivazione sull ulteriore requisito ai fini dell applicazione delcontrollo giudiziario volontario rappresentato dalla effettiva possibilità di bonificadell impresa dedotto nell ambito del secondo e del quarto motivo di ricorso si osservaquanto segue.In caso di richiesta di controllo giudiziario volontario avanzata ai sensi dell art. 34bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 la verifica demandata al tribunale competente in temadi misure di prevenzione si snoda lungo le seguenti due direttrici a il carattere occasionaledell agevolazione che il libero svolgimento dell attività economica può determinare neisoggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione b la concreta possibilitàdell impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano affrancandosi dalcondizionamento delle infiltrazioni mafiose.A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora l impresaabbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell art. 34 biscomma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 il giudice non può limitarsi a prendere atto dellasussistenza dell informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizioamministrativo avverso la stessa ma deve accertare anche sia il carattere occasionaledell agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell attività economica può determinarenei soggetti di cui al comma 1 dell art. 34 del citato d.lgs. sia la concreta possibilità perl impresa di riallinearsi al contesto economico sano affrancandosi dal condizionamento delleinfiltrazioni mafiose * 5 n. 13388 del 17/12/2020 dep. 2021 Società * ** 280851 – 01 * 5 n. 7090 del 19/11/2024 dep. 2025 * di * F E ** * 287660 – 01 .Da quanto sinora detto deriva che ostativa all accoglimento della domanda dicontrollo volontario è la constatazione da parte del tribunale della prevenzione dellaesistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell impresa a vantaggio di realtàorganizzate inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso se ed in quanto talecondizione al momento della domanda di ammissione renda negativa la prognosi diriallineamento dell impresa a condizioni operative di legalità e competitività.Tale impostazione deriva dai contenuti espressi dalle Sezioni Unite secondo cui laverifica della condizione di fatto in cui si trova l impresa richiedente va realizzata sulla basedelle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza cameraleessenzialmente in chiave prognostica nel senso della utilità o meno dello strumento oggettodi richiesta * U n. 46898 del 26/09/2019 * in motivazione .L occasionalità dell agevolazione che il libero svolgimento dell attività economicapuò determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione costituiscedunque il presupposto logico giuridico la condizione essenziale ai fini dell accessoall istituto la cui valutazione pregiudiziale sia pure in una prospettiva prognostica edinamica si pone necessariamente a monte della valutazione logicamente successivacirca la concreta possibilità per l impresa di riallinearsi con il contesto economico sanoaffrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.Conseguentemente è stato affermato che nel caso in cui manchi l occasionalitàdell agevolazione il giudice di merito può legittimamente rigettare la richiesta di applicazionedel controllo giudiziario anche senza motivare sulla bonificabilità dell impresa perché indifetto del primo presupposto in ogni caso non si potrebbe applicare l istituto * 5 n.7090 del 19/11/2024 dep. 2025 non massimata sul punto * 5 n. 34522 del 12/07/2021non massimata * 2 n. 26830 del 08/04/2021 non massimata secondo cui la misura delcontrollo giudiziario «andrebbe negata» ove l occasionalità dell agevolazione «non dovessesussistere per essere l ente economico compromesso in maniera più incisiva dallacontaminazione mafiosa sì da non lasciar presagire possibilità di recupero» .3.3. * fattispecie la Corte di appello ha motivato in merito al carattere nonoccasionale dell agevolazione che costituisce il presupposto logico giuridico e la condizioneessenziale ai fini dell accesso all istituto la cui valutazione pregiudiziale sia pure in unaprospettiva prognostica e dinamica si pone necessariamente a monte della valutazionelogicamente successiva circa la concreta possibilità per l impresa di riallinearsi con ilcontesto economico sano affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.Ne consegue che coerentemente non vi sono profili di illegittimità nella decisionedella Corte di appello che avendo riscontrato il requisito della stabile agevolazione dellacosca casalese da parte del ricorrente non ha valutato anche la concreta possibilità perl impresa di riallinearsi con il contesto economico sano.4. Quanto al terzo motivo di ricorso nella parte con sui si deduce la violazione delvincolo motivazionale imposto dalla sentenza rescindente quanto al profilo dellaoccasionalità dell agevolazione trattasi di censure già dedotte nell ambito del primo motivodi ricorso al quale si rinvia.4.1. * parte in cui si deducono al contempo vizi di violazione di legge nonché dimancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 6 e 8CEDU il motivo di ricorso è del tutto generico.4.2. Ai sensi dell art. 34 bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 l impresa destinatariadella informazione interdittiva antimafia ex art. 84 comma 4 d.lgs. cit. che l abbiaimpugnata dinanzi al giudice amministrativo può richiedere l ammissione al controllogiudiziario. Il controllo giudiziario volontario è una misura di prevenzione ad istanza di partefinalizzata ad assicurare da un lato la bonifica aziendale e dall altro a sospendere inall informativa interdittiva antimafia. L ente destinatario dell informativa antimafia interdittivasceglie di sottoporsi ad un percorso che certamente comporta limitazioni connesse sia alcontrollo spettante all amministratore giudiziario che all obbligo di adottare efficaci misureorganizzative la cui finalità è al pari della messa alla prova prevista ad esempio per gliimputati minorenni il pieno recupero ed il reinserimento nel caso in esame dell ente nelcircuito sano dell economia * 6 n. 30168 del 07/07/2021 * * * service* * 281834 – 02 in motivazione .4.3. A fronte di tale configurazione dell istituto in esame la censura con la quale siinvocano gli artt. 6 e 8 CEDU appare del tutto generica in quanto non si chiarisce in qualemodo la mancata ammissione al controllo giudiziario volontario possa essere direttamentelesiva della reputazione dell interessato o in contrasto con la presunzione di innocenzadell informazione interdittiva antimafia che ne è il presupposto piuttosto che alla mancataadozione dello strumento volto al recupero ed al reinserimento dell impresa al tessutoeconomico sano ed alla sospensione in attesa della decisione del giudice amministrativodegli effetti inibitori conseguenti all informazione interdittiva medesima.5. * ulteriore profilo di doglianza deve considerarsi assorbito.6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5934/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 12/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 212/2026* * CC 23/01/2026* ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * di * CE il [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentato ed assistito dall avv. * Roma di fiduciaavverso il decreto emesso in data 30/09/2025 dalla Corte di appello di Napolivisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * *ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con il decreto del 30 settembre 2025 giudicando insede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento con rinvio della Sesta sezione dellaCorte del 26 marzo 2025 ha confermato il decreto emesso dalla sezione specializzata per lemisure di prevenzione del Tribunale di * * * * il 22 maggio 2024 con ilquale è stata rigettata l istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell art. 34bis comma 6 d.lgs. 6 settembre 2022 n. 159 avanzata da * * quale titolaredell omonima impresa individuale.2. Ricorre per cassazione avverso il predetto decreto il difensore deducendo2.1. * di motivazione anche rafforzata in merito al mancato rispetto da parte delgiudice del rinvio delle questioni di diritto decise nella sentenza di annullamento.Si deduce che il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato alla questione di dirittoindicata nella sentenza rescindente della Corte essendosi limitato a prendere inconsiderazione i soli profili formali dell istanza di ammissione al controllo giudiziariovolontario ritenendo preclusiva l esistenza di un giudicato amministrativo e senzaconsiderare che la sentenza della Corte di Cassazione n. 46007 del 6 luglio 2018escludente l aggravante dell agevolazione mafiosa andava valutata insieme ad ulteriorielementi quali il lungo tempo durante il quale l impresa non aveva avuto più rapporti“sospetti” e la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del2023 nel procedimento * 29594/2018 di assoluzione dall accusa di concorsoesterno in associazione mafiosa che aveva riconfermato l estraneità di quest ultimo rispettoad una contiguità stabile con il “clan dei casalesi”.2.2. * di motivazione anche con travisamento della prova rispetto alla erroneavalutazione dei presupposti per l applicazione del controllo giudiziario.Si censura il decreto impugnato per carenza di motivazione sul necessario requisitodella occasionalità della agevolazione e sul giudizio prognostico della emendabilitàdell impresa con conseguente reinserimento della stessa nel circuito dell economia legale.Si afferma che il giudice delle misure di prevenzione dovrebbe esaminare le criticitàposte a base dell informazione interdittiva antimafia nella prospettiva di comprendere se lemisure che l impresa intende attuare siano adeguate a superarle mentre nel caso di speciela Corte di appello giudicando in sede di rinvio non avrebbe effettuato tale valutazioneincorrendo sia in un in un error in procedendo rispetto all obbligo di cui all art. 627 comma 3cod. proc. pen. anche di motivazione rafforzata sia in un error in iudicando ritenendo talegiudizio precluso dal giudicato amministrativo pregresso.2.3. Violazione di legge mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione aisensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 34 bisd.lgs. 159 del 2011 nonché agli artt. 6 e 8 della * europea dei diritti dell uomoviolazione dell obbligo normativo di motivazione rafforzata.Si deduce ancora che gli stessi elementi che la Corte con la sentenza rescindentedella Sesta Sezione aveva ritenuto inidonei a fondare il giudizio di occasionalitàdell agevolazione sono stati nuovamente valutati come idonei dalla Corte di appello in sededi giudizio di rinvio in violazione dell obbligo di uniformarsi ai principi stabiliti nel giudiziorescindente.Inoltre si deduce che la Corte di appello aveva ritenuto idonei a fondare un giudiziodi non occasionalità dell agevolazione elementi tratti da sentenze assolutorie negandoconseguentemente l ammissione al controllo giudiziario volontario con conseguenzenotevolmente dannose per l attività imprenditoriale e per la reputazione del ricorrente pur inassenza di una condanna e in contrasto con la presunzione di innocenza con conseguentelesione dei diritti garantiti dagli artt. 6 e 8 *La Corte di appello inoltre nel decreto impugnato non avrebbe chiarito se nel casoin esame si configurasse una stabile «contiguità concorrente» o una continuità di tipo«occasionale» così facendo si sarebbe discostata dal principio di diritto della sentenzarescindente non avendo motivato sulla reale natura del rapporto del ricorrente conl organizzazione mafiosa.2.4. Violazione di legge mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione aisensi dell art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione agli artt. 34 e 34 bisd.lgs. 159 del 2011 violazione dell obbligo normativo di motivazione rafforzata.La Corte di appello non si sarebbe confrontata con la circostanza secondo la qualel impresa dell odierno ricorrente si era dichiarata sin dal primo grado di giudizio disponibilead adottare un modello di organizzazione gestione e controllo con annesso codice etico aisensi e per effetti del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 con la contestuale nomina di unorganismo di vigilanza.In tal modo la Corte di appello avrebbe fondato il suo giudizio sulla nonoccasionalità dell agevolazione mafiosa sulla base di dati statici consistenti nellacristallizzazione della realtà preesistente senza effettuare un giudizio prognostico sullaemendabilità dell impresa mediante gli strumenti di controllo e di gestione previsti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce l inosservanza del vincolomotivazionale imposto al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento con rinvio dellaCorte è manifestamente infondato.2.1. In tema di onere motivazionale in sede di giudizio di rinvio a seguito diannullamento per vizio di motivazione la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che ilgiudice di rinvio mantiene nell ambito del capo colpito dall annullamento piena autonomia digiudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove nonché il potere didesumere anche sulla base di elementi probatori prima trascurati il proprio liberoconvincimento colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate conl unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carentidalla Corte e con l obbligo di conformarsi all interpretazione offerta dalla Corte di legittimitàalla questione di diritto * 2 n. 27116 del 22/05/2014 * * * 259811 01* 5 n. 34016 del 22/06/2010 * * 248413 01 .2.2. Quanto in particolare al controllo giudiziario la Corte ha chiarito che quandosia formulata richiesta di controllo giudiziario ex art. 34 bis comma 1 del d.lgs. 6 settembre2011 n. 159 su iniziativa della parte pubblica la valutazione del prerequisito del pericoloconcreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare le attività economiche e le aziende èriservata in via esclusiva al giudice della prevenzione in funzione di un controllo c.d.prescrittivo mentre nel caso di istanza della parte privata ai sensi del comma 6 delmedesimo articolo tale valutazione deve tener conto dell accertamento di quello stessoprerequisito effettuato dall organo amministrativo con l informazione antimafia interdittivache rappresenta pertanto il substrato della decisione del giudice ordinario al fine digarantire il contemperamento fra i diritti costituzionalmente garantiti della tutela dell ordinepubblico e della libertà di iniziativa economica attraverso l esercizio dell impresa * 2 n.9122 del 28/01/2021 * * 280906 – 02 .2.3. * fattispecie con sentenza n. 23346 del 26 marzo 2025 la Corte avevaannullato con rinvio il decreto della Corte di appello di Napoli del 10 dicembre 2024ritenendo apparente la motivazione relativa alla stabilità dell agevolazione da parte delricorrente inoltre il decreto impugnato aveva omesso di valutare il contenuto della sentenzadi annullamento senza rinvio della Corte Sesta Sezione n. 46007 del 6 luglio 2018relativamente all aggravante di cui all art. 7 legge n. 203 del 1991 ora art. 416 bis1 cod.pen. contestata nell ambito dei due delitti di turbata libertà degli incanti art. 353 cod. pen.con la quale si era stabilito che la Corte di appello non aveva dato conto degli elementi checonsentivano di affermare che il ricorrente avesse agito allo specifico fine di agevolare ilsodalizio piuttosto che singole persone o almeno avesse fatto propria quella finalitàperseguita da altri concorrenti analogamente la motivazione del decreto impugnato eracarente nella parte in cui per quanto riguarda l imputazione di concorso esterno nel delitto dicui all art. 416 bis cod. pen. dalla quale il ricorrente era stato assolto in primo gradonell ambito di altro procedimento penale non era stato indicato alcun elemento indiziario dacui desumere la stabilità dell agevolazione.2.4. La Corte di appello di Napoli giudicando in sede di rinvio facendo correttaapplicazione dei principi di autonoma valutazione del giudice della prevenzione dei fattiaccertati in sede penale con motivazione del tutto congrua ha spiegato i motivi per i qualideve escludersi nel caso in esame l occasionalità dell agevolazione dell organizzazionemafiosa.* correttamente le mosse dall accertamento del prerequisito del pericoloconcreto di infiltrazioni mafiose effettuato dall organo amministrativo substrato delladecisione riservata alla cognizione del giudice ordinario ai fini dell accertamento della nonoccasionalità dell agevolazione è stata congruamente valorizzata la circostanza che perquanto riguarda i due delitti di cui all art. 353 cod. pen. il ricorrente non era stato assoltoperché il fatto non sussiste ma era stato prosciolto perché i reati erano estinti perprescrizione si trattava quindi di fatti accertati nella loro storicità neanche negati dalricorrente che davano conto della conoscenza da parte dello stesso dei meccanismi dialterazione degli appalti pubblici e delle dinamiche attraverso le quali i sodali acquisivano ladisponibilità degli imprenditori compiacenti.La Corte di appello inoltre con motivazione del tutto logica ha affermato chel agevolazione stabile o non occasionale prevista agli articoli 34 e 34 bis d.lgs. n. 159 del2011 non coincide con l agevolazione rilevante ai fini dell applicazione della circostanzaaggravante prevista dall articolo art. 416 bis1 cod. pen. poiché la seconda ai finidell applicazione della sanzione penale richiede l accertamento della finalità perseguitadall autore del delitto di favorire l attività dell associazione mafiosa e della consapevolezzadell ausilio prestato al sodalizio mentre la prima riguarda aspetti di pubblica sicurezzatendendo esclusivamente ad impedire che le imprese obiettivamente agevolatrici dellacriminalità organizzata possano contrattare con la pubblica amministrazione.In definitiva la motivazione del decreto impugnato è pienamente legittima e coerentequando argomenta in ordine al fatto che il ricorrente * * quando consegnava a* * le «buste in bianco» contenenti le offerte firmate in bianco per lapartecipazione a procedure ad evidenza pubblica si rendeva conto dell illiceità dell azionema non del fatto che tale attività fosse svolta nell interesse della cosca camorristica edunque mentre legittimamente non poteva essere sanzionato ex art. 416 bis1 cod. pen.senz altro poteva essere oggetto dell informazione interdittiva antimafia perché la suaimpresa oggettivamente agevolava stabilmente la criminalità organizzata pag. 5 del decretoimpugnato .Ne conseguiva che pur non essendo stato il ricorrente condannato anche per lacircostanza aggravante della agevolazione mafiosa e pur essendo stato assolto nell ambitodi un secondo procedimento dall accusa di concorso esterno nel delitto di cui all art. 416 biscod. pen. poteva ritenersi che i delitti di turbata libertà degli incanti commessi in concorsocon * * fossero funzionali a interessi della criminalità organizzata integrandoa tutti gli effetti delle condotte di vicinanza funzionale alla organizzazione mafiosa nozioneben diversa da quella di partecipazione o di concorso esterno ma rilevante in materia dimisure di prevenzione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità si veda tra le altre* U n. 111 del 30/11/2017 dep. 2018 * * 271512 – 01 * 2 n. 27855 del22/03/2019 * * 277402 – 013. * infondati anche il secondo e il quarto motivo di ricorso che vanno trattaticongiuntamente in quanto entrambi denunciano vizi relativi alla erronea valutazione deipresupposti per l applicazione del controllo giudiziario volontario ed i connessi vizimotivazionali.3.1. Quanto al denunciato vizio di motivazione relativo all analisi del presupposto delcarattere non occasionale dell agevolazione dedotto nella prima parte del secondo motivo diricorso vengono riproposte censure che sono state già esaminate nell ambito del primomotivo di ricorso al quale si rinvia.3.2. Quanto al vizio di motivazione sull ulteriore requisito ai fini dell applicazione delcontrollo giudiziario volontario rappresentato dalla effettiva possibilità di bonificadell impresa dedotto nell ambito del secondo e del quarto motivo di ricorso si osservaquanto segue.In caso di richiesta di controllo giudiziario volontario avanzata ai sensi dell art. 34bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 la verifica demandata al tribunale competente in temadi misure di prevenzione si snoda lungo le seguenti due direttrici a il carattere occasionaledell agevolazione che il libero svolgimento dell attività economica può determinare neisoggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione b la concreta possibilitàdell impresa stessa di riallinearsi con il contesto economico sano affrancandosi dalcondizionamento delle infiltrazioni mafiose.A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che qualora l impresaabbia presentato una richiesta di accesso al controllo giudiziario ai sensi dell art. 34 biscomma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 il giudice non può limitarsi a prendere atto dellasussistenza dell informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizioamministrativo avverso la stessa ma deve accertare anche sia il carattere occasionaledell agevolazione mafiosa che il libero svolgimento dell attività economica può determinarenei soggetti di cui al comma 1 dell art. 34 del citato d.lgs. sia la concreta possibilità perl impresa di riallinearsi al contesto economico sano affrancandosi dal condizionamento delleinfiltrazioni mafiose * 5 n. 13388 del 17/12/2020 dep. 2021 Società * ** 280851 – 01 * 5 n. 7090 del 19/11/2024 dep. 2025 * di * F E ** * 287660 – 01 .Da quanto sinora detto deriva che ostativa all accoglimento della domanda dicontrollo volontario è la constatazione da parte del tribunale della prevenzione dellaesistenza di una condizione di agevolazione «perdurante» dell impresa a vantaggio di realtàorganizzate inquadrabili come realtà associative di stampo mafioso se ed in quanto talecondizione al momento della domanda di ammissione renda negativa la prognosi diriallineamento dell impresa a condizioni operative di legalità e competitività.Tale impostazione deriva dai contenuti espressi dalle Sezioni Unite secondo cui laverifica della condizione di fatto in cui si trova l impresa richiedente va realizzata sulla basedelle fonti di conoscenza già emerse o allegate dalle parti in sede di udienza cameraleessenzialmente in chiave prognostica nel senso della utilità o meno dello strumento oggettodi richiesta * U n. 46898 del 26/09/2019 * in motivazione .L occasionalità dell agevolazione che il libero svolgimento dell attività economicapuò determinare nei soggetti di cui al comma 1 della medesima disposizione costituiscedunque il presupposto logico giuridico la condizione essenziale ai fini dell accessoall istituto la cui valutazione pregiudiziale sia pure in una prospettiva prognostica edinamica si pone necessariamente a monte della valutazione logicamente successivacirca la concreta possibilità per l impresa di riallinearsi con il contesto economico sanoaffrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.Conseguentemente è stato affermato che nel caso in cui manchi l occasionalitàdell agevolazione il giudice di merito può legittimamente rigettare la richiesta di applicazionedel controllo giudiziario anche senza motivare sulla bonificabilità dell impresa perché indifetto del primo presupposto in ogni caso non si potrebbe applicare l istituto * 5 n.7090 del 19/11/2024 dep. 2025 non massimata sul punto * 5 n. 34522 del 12/07/2021non massimata * 2 n. 26830 del 08/04/2021 non massimata secondo cui la misura delcontrollo giudiziario «andrebbe negata» ove l occasionalità dell agevolazione «non dovessesussistere per essere l ente economico compromesso in maniera più incisiva dallacontaminazione mafiosa sì da non lasciar presagire possibilità di recupero» .3.3. * fattispecie la Corte di appello ha motivato in merito al carattere nonoccasionale dell agevolazione che costituisce il presupposto logico giuridico e la condizioneessenziale ai fini dell accesso all istituto la cui valutazione pregiudiziale sia pure in unaprospettiva prognostica e dinamica si pone necessariamente a monte della valutazionelogicamente successiva circa la concreta possibilità per l impresa di riallinearsi con ilcontesto economico sano affrancandosi dal condizionamento delle infiltrazioni mafiose.Ne consegue che coerentemente non vi sono profili di illegittimità nella decisionedella Corte di appello che avendo riscontrato il requisito della stabile agevolazione dellacosca casalese da parte del ricorrente non ha valutato anche la concreta possibilità perl impresa di riallinearsi con il contesto economico sano.4. Quanto al terzo motivo di ricorso nella parte con sui si deduce la violazione delvincolo motivazionale imposto dalla sentenza rescindente quanto al profilo dellaoccasionalità dell agevolazione trattasi di censure già dedotte nell ambito del primo motivodi ricorso al quale si rinvia.4.1. * parte in cui si deducono al contempo vizi di violazione di legge nonché dimancanza contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 6 e 8CEDU il motivo di ricorso è del tutto generico.4.2. Ai sensi dell art. 34 bis comma 6 d.lgs. n. 159 del 2011 l impresa destinatariadella informazione interdittiva antimafia ex art. 84 comma 4 d.lgs. cit. che l abbiaimpugnata dinanzi al giudice amministrativo può richiedere l ammissione al controllogiudiziario. Il controllo giudiziario volontario è una misura di prevenzione ad istanza di partefinalizzata ad assicurare da un lato la bonifica aziendale e dall altro a sospendere inall informativa interdittiva antimafia. L ente destinatario dell informativa antimafia interdittivasceglie di sottoporsi ad un percorso che certamente comporta limitazioni connesse sia alcontrollo spettante all amministratore giudiziario che all obbligo di adottare efficaci misureorganizzative la cui finalità è al pari della messa alla prova prevista ad esempio per gliimputati minorenni il pieno recupero ed il reinserimento nel caso in esame dell ente nelcircuito sano dell economia * 6 n. 30168 del 07/07/2021 * * * service* * 281834 – 02 in motivazione .4.3. A fronte di tale configurazione dell istituto in esame la censura con la quale siinvocano gli artt. 6 e 8 CEDU appare del tutto generica in quanto non si chiarisce in qualemodo la mancata ammissione al controllo giudiziario volontario possa essere direttamentelesiva della reputazione dell interessato o in contrasto con la presunzione di innocenzadell informazione interdittiva antimafia che ne è il presupposto piuttosto che alla mancataadozione dello strumento volto al recupero ed al reinserimento dell impresa al tessutoeconomico sano ed alla sospensione in attesa della decisione del giudice amministrativodegli effetti inibitori conseguenti all informazione interdittiva medesima.5. * ulteriore profilo di doglianza deve considerarsi assorbito.6. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 23/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *