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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 269/2021

ECLI:EU:T:2021:243
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0714_INF

Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 maggio 2021 — Ovsyannikov / Consiglio (Causa T‑714/20 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Assenza di esposizione della situazione finanziaria del ricorrente – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 23, 30‑32, 36, 37) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 16 ); del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ); della decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC ( GU 2017, L 304, pag. 51 ); del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2017, L 304, pag. 3 ); della decisione (PESC) 2020/399 del Consiglio, del 13 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2020, L 78, pag. 44 ); del regolamento di esecuzione (UE) 2020/398 del Consiglio del 13 marzo 2020 che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2020, L 78, pag. 1 ); della decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2020, L 298, pag. 23 ); del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2020, L 298, pag. 1 ); della decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, del 1 o ottobre 2020, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2020, L 318, pag. 5 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio, del 1 o ottobre 2020, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2020, L 318, pag. 1 ), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0714_INF Ordinanza del presidente del Tribunale del 5 maggio 2021 — Ovsyannikov / Consiglio (Causa T‑714/20 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza» Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno finanziario – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate – Assenza di esposizione della situazione finanziaria del ricorrente – Insussistenza dell’urgenza (Artt. 278 e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4) (v. punti 23, 30‑32, 36, 37) [OSCURATO:PERSONA] fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 16 ); del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 6 ); della decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC ( GU 2017, L 304, pag. 51 ); del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2017, L 304, pag. 3 ); della decisione (PESC) 2020/399 del Consiglio, del 13 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2020, L 78, pag. 44 ); del regolamento di esecuzione (UE) 2020/398 del Consiglio del 13 marzo 2020 che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2020, L 78, pag. 1 ); della decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2020, L 298, pag. 23 ); del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2020, L 298, pag. 1 ); della decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, del 1 o ottobre 2020, che modifica la decisione 2014/145 ( GU 2020, L 318, pag. 5 ), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio, del 1 o ottobre 2020, che attua il regolamento n. 269/2014 ( GU 2020, L 318, pag. 1 ), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente. Dispositivo 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate.
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