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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34993/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 10 marzo 2026 il Tribunale di Bologna, quale giudicedell’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto il gravameproposto dal Pubblico ministero ed ha, per l’effetto, disposto nei confrontidell’indagato [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione della misura della custodiacautelare in carcere, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari allostesso concessa con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara in data 19 febbraio 2026.1.1.

Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che il XXXXXX, infermiere inservizio presso il reparto di lungodegenza dell’ospedale di XXXXXXX, era statosottoposto, con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ferrara del 27 luglio 2025,alla più afflittiva tra le misure coercitive in quanto gravemente indiziato deldelitto di omicidio pluriaggravato commesso il 5 settembre 2024 ai danni diXXXXXXXXXXXXXX, paziente ricoverato nel reparto presso il quale il predettoprestava la propria attività lavorativa, fatto che, secondo l’impostazioneaccusatoria, sarebbe stato realizzato mediante la somministrazione di unfarmaco curarico-miorilassante «senza alcuna prescrizione medica e senzaalcuna cautela, in assenza di necessità terapeutica».Dopo aver rilevato che l’indagato non aveva proposto richiesta di riesameavverso il provvedimento genetico, il Tribunale ha posto in premessa come ilgiudice procedente, espletato l’interrogatorio ai sensi dell’art. 299, comma 3-ter,cod. proc. pen., avesse ritenuto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, affievolito ilquadro cautelare che aveva originariamente giustificato l’applicazione dellacustodia in carcere, individuato nel pericolo di inquinamento probatorio e nelrischio di reiterazione criminosa ai sensi dell’art. 274, lett. a) e c), cod. proc.pen., ed avesse, conseguentemente, provveduto a sostituire la misura custodialecon quella degli arresti domiciliari nella forma ordinaria, corredata dalleparticolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. e aggravatadal divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi ai sensi dell’art.284, comma 2, cod. proc. pen.Il Tribunale ha, quindi, precisato che il giudice della cautela aveva fondatotale decisione sulla valorizzazione delle seguenti circostanze fattuali:a) l’avvenuta conclusione delle indagini preliminari, essendo statoritualmente notificato l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen.;b) l’indagato, incensurato e alla sua prima esperienza detentiva, ha giàsofferto un periodo non trascurabile di restrizione inframuraria, idoneo adesercitare nei suoi confronti un significativo effetto deterrente;c) la dichiarata disponibilità della convivente ad accoglierlo presso la propriaabitazione.Sulla base di tali elementi il G.I.P. aveva formulato un giudizio diadeguatezza della misura domiciliare, ritenendo che:d) le prescrizioni imposte all’indagato fossero idonee a neutralizzare il rischiodi condotte volte ad alterare o compromettere le risultanze investigative;e) il medesimo non avrebbe avuto necessità di ottenere autorizzazioni perallontanarsi dal domicilio, atteso che «la convivente si è dichiarata disponibileanche ad assisterlo ed a provvedere ai suoi bisogni»;f) la convivente ed i rispettivi genitori hanno espressamente escluso dinutrire timori per l’incolumità per l’ipotesi in cui l’indagato avesse beneficiatodella una mitigazione del regime cautelare.1.2.

Ricostruito il contenuto dell’atto di appello mediante il quale il Pubblicoministero aveva contestato la disposta gradazione del trattamento cautelare,nonché delle deduzioni difensive veicolate a mezzo memoria nell’interesse delXXXXXX, il Tribunale ha ritenuto fondato il gravame, reputando non condivisibileil giudizio espresso dal G.I.P. in ordine all’intervenuto ridimensionamento delleesigenze cautelari e alla conseguente adeguatezza della misura prevista dall’art.284 cod. proc. pen. («uniche tematiche devolute nel presente giudizio diimpugnazione siano esclusivamente quelle del sopravvenuto ridimensionamentoo meno delle esigenze cautelari, entrambe tuttora sussistenti, e dellaconseguente adeguatezza-sufficienza o meno a fronteggiarle anche della misuradomiciliare»).1.3.

A fondamento della decisione il Tribunale ha anzitutto preso le mossedalla rilevata operatività, nel caso di specie e in ragione del titolo del reatocontestato, della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Ha osservato come gli elementi valorizzati dal G.I.P. del Tribunale di Ferraraper ritenere superata tale presunzione risultassero privi di effettiva attitudinedimostrativa, posto che:·l’avvenuta definizione delle indagini preliminari [sub a)] costituiscecircostanza priva di decisivo rilievo, non potendosi da essa desumere il venirmeno del pericolo di inquinamento probatorio, giacché «l’esigenza disalvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusuradelle indagini preliminari, potendo estendersi anche alla tutela delle fontidichiarative in vista della loro futura escussione dibattimentale»;·il mero decorso del tempo dall’applicazione della misura [sub b)] non è,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, elementocui possa attribuirsi, di per sé solo, apprezzabile significato riduttivo delleesigenze cautelari, a maggior ragione ove si consideri che il relativo lassotemporale risulta, nel caso in esame, oggettivamente contenuto;·la disponibilità manifestata dalla convivente ad ospitare l’indagato [sub c)]integra un dato sostanzialmente neutro rispetto alle valutazioni richieste;·il richiamo all’idoneità delle prescrizioni previste dall’art. 284, comma 2,cod. proc. pen. a rendere adeguata la misura degli arresti domiciliari [sub d)] sirisolve in una motivazione meramente circolare e tautologica, giacché «equivalea dire che gli arresti domiciliari sono sempre ed immancabilmente adeguati esufficienti proprio e solo per via delle prescrizioni ad essi connesse e che dunquela custodia cautelare è sempre superflua»;·il giudizio sulla congruità della misura non può essere rimesso allevalutazioni soggettive espresse dai familiari dell’indagato [sub f)].Ha ulteriormente rilevato come dagli atti del procedimento non emergesseroulteriori elementi suscettibili di apprezzamento favorevole, tali da scalfire lavalutazione di manifesta inadeguatezza della misura domiciliare già inprecedenza formulata.Ha evidenziato, in particolare, come nessun contributo in tal senso potessetrarsi dall’interrogatorio reso dall’indagato, nel corso del quale questi si eralimitato ad assicurare che, ove ammesso agli arresti domiciliari, avrebbeosservato le prescrizioni impostegli e come alcun elemento favorevole fosse statospecificamente prospettato dalla difesa.conversazione intercettata nel corso della quale l’indagato aveva chiesto ad unacollega di lavoro di procurargli clandestinamente documentazione sanitariarelativa ad un paziente che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato vittimadi lesioni personali da lui cagionate, invitandola altresì a trasmettergli le relativeinformazioni per il tramite della convivente.Ha quindi rimarcato come, in più occasioni, il XXXXXX avesse proferitogravissime minacce non soltanto nei confronti di coloro che riteneva responsabilidelle proprie vicende giudiziarie o comunque a lui ostili, ma altresì verso lastessa convivente e altri familiari, manifestando, con atteggiamenti sprezzanti eprovocatori, di non temere l’ingresso in carcere e rivendicando la propriapericolosità sino a prospettare la possibilità di procurarsi un’arma da fuoco ecompiere «una strage».Ha, altresì, ricordato che, in una conversazione captata, i suoceridell’indagato avevano espresso gravi preoccupazioni nei confronti del generoanche con riferimento alla gestione del figlio di due anni, segnatamente riguardoad alcune sospette e disinvolte somministrazioni di farmaci al predetto minore.Da tali considerazioni il Tribunale ha tratto la conclusione che la misura degliarresti domiciliari, ancorché assistita dalle particolari modalità di controllopreviste dall’art. 275-bis cod. proc. pen., continuasse a presentarsi comemanifestamente inadeguata rispetto alle esigenze cautelari da fronteggiare, nonpotendosi affermare che «l’applicazione del mezzo di controllo… costituisca unpresidio in sé sufficiente rispetto al pericolo che l’indagato metta in atto… ipropositi di vendetta violenta o anche solo di pressione o di intimidazione deipossibili testimoni a carico», ed ha, per l’effetto, disposto il ripristino della misuracustodiale originariamente applicata.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Violazione degli artt. 273, comma 1, lett. a), 275, comma 3, e 415-biscod. proc. pen.

Carenza, contraddittorietà ed illogica della motivazione (art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore premette che la presunzione relativa concernente la sussistenzadel pericolo di inquinamento probatorio non possa essere declinata medianteautomatismi interpretativi né sulla base di valutazioni meramente astratte,dovendo, al contrario, essere calibrata sulle concrete peculiarità del casosottoposto a scrutinio.Sostiene, pertanto, che, allorquando tale esigenza cautelare si presenti, giàin origine, caratterizzata da un'incidenza particolarmente contenuta, anche unasopravvenienza processuale quale la notificazione dell’avviso di conclusione delleindagini preliminari può assumere, come nella vicenda in esame si sarebbeverificato, valenza tale da elidere integralmente il rischio di condizionamentodelle fonti di prova e da consentire, conseguentemente, il superamento dellapresunzione medesima.Contesta, in ogni caso, l’assunto secondo cui l’indagato potrebbe avvalersidelle maggiori facoltà di movimento connesse alla fruizione della misura degliarresti domiciliari per porre in essere condotte dirette ad influenzare il contenutodelle future deposizioni testimoniali, trattandosi, ad avviso della difesa, di unaprospettazione scarsamente persuasiva ove si consideri che l’accertamentodell’ipotesi accusatoria nel presente procedimento riposa essenzialmente suverifiche di carattere medico-legale, volte a stabilire se la persona offesa siastata o meno sottoposta alla somministrazione di un preparato farmacologicocontenente sostanze curariche.Evidenzia, peraltro, come tale ricostruzione finisca per rivelare un approccionon immune da intrinseche contraddizioni nella valutazione del materialeprocessuale, posto che il contributo testimoniale che si assume esposto al rischiodi condizionamento è destinato, in realtà, ad assumere rilievo probatorio conriferimento alla distinta contestazione di maltrattamenti elevata nei confronti delXXXXXX nell’ambito del medesimo procedimento.Lamenta, infine, che il contenuto della conversazione intercorsa con unacollega di lavoro sia stato oggetto di un travisamento interpretativo da parte delTribunale, poiché, come già evidenziato nella memoria difensiva, nel corso di talecolloquio il ricorrente non avrebbe mai sollecitato alterazioni o manipolazionidella documentazione sanitaria, ma si sarebbe limitato a manifestare l’interessead acquisirne la disponibilità al solo fine di predisporre un’adeguata lineadifensiva nel procedimento disciplinare instaurato a suo carico.2.2.Violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

Carenza,contraddittorietà ed illogica della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen).Il difensore lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non superata lapresunzione di pericolosità del ricorrente in relazione al rischio di reiterazionecriminosa, attribuendo decisivo rilievo a due esternazioni verbali cui il predetto siè abbandonato quando ancora versava in stato di libertà, le quali costituirebbero,secondo l’assunto difensivo, episodi del tutto isolati ed eccezionali, maturati in uncontesto di particolare tensione emotiva e riconducibili al peso dello stress e dellarabbia accumulati nel corso di una protratta vicenda investigativa,contrassegnata da una costante esposizione mediatica.Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di attribuire il dovuto rilievoa circostanze di segno contrario, ed in particolare al fatto che il ricorrente èsoggetto incensurato e che mai si è in precedenza abbandonato a contegniaggressivi o violenti nei confronti della moglie e del figlio.Lamenta, ancora, che il Tribunale avrebbe travisato il significato delledichiarazioni rese dai congiunti, svalutandone indebitamente la portatafavorevole mediante la loro qualificazione in termini di sostanziale neutralità.Censura, infine, la tenuta logica dell’argomentazione sviluppata dal Tribunalenella parte in cui ha reputato concreto il pericolo che il XXXXXX, ove ammesso alregime degli arresti domiciliari, possa approfittare della minore afflittività dellamisura per allontanarsi arbitrariamente dal domicilio e dare seguito ai propositidi consumare una «strage», osservando come la stessa espressione adoperatadall’indagato, correttamente contestualizzata, appaia inequivocabilmenteevocativa di uno sfogo verbale privo di effettiva serietà e, dunque, inidoneo afungere da attendibile indice prognostico della commissione di ulteriori delitti.2.3.Violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

Carenza, dellamotivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen).Il difensore sostiene che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. opera anche in relazione al pericolo di fuga, esigenza cautelare chenon è mai stata contestata al XXXXXX, tanto che, allorchè questi è statosottoposto a fermo di indiziato di delitto, la misura precautelare non è stataconvalidata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2.

Prima di illustrare le ragioni che sorreggono il giudizio testé formulato,appare opportuno, in considerazione del concreto contenuto delle doglianzearticolate con il ricorso in esame, richiamare i consolidati principi che delimitanol’ambito del sindacato demandato a questa Corte in materia cautelare, così dadefinire con precisione il perimetro entro il quale possono essere scrutinati iprovvedimenti incidenti sulla libertà personale.Va, al riguardo, ribadito che il giudizio di legittimità non attribuisce alla Cortedi cassazione alcun potere di riesame del materiale probatorio acquisito né,tantomeno, la facoltà di procedere ad una autonoma rivalutazione degli elementifattuali emergenti dagli atti, ivi compresi la consistenza del quadro indiziario, laconcreta configurabilità delle esigenze cautelari o l’adeguatezza della misuraapplicata, atteso che dette valutazioni appartengono in via esclusiva alla sferadegli apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha emesso ilprovvedimento genetico ed al tribunale della cautela.Il controllo demandato a questa Corte risulta, pertanto, circoscritto allaverifica della correttezza giuridica del percorso argomentativo seguito dal giudicedi merito e della tenuta logica della motivazione, al solo fine di accertare, da unlato, che il provvedimento sia sorretto da una coerente base normativa e,dall’altro, che l’apparato giustificativo posto a suo fondamento si mantengaimmune da manifeste incongruenze, da evidenti fratture logiche o daargomentazioni meramente apparenti.Ne consegue che la dedotta insussistenza, originaria o sopravvenuta, deigravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., così come delleesigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen., queste ultime anchesotto il profilo di un loro asserito affievolimento, può assumere rilievo dinanzi algiudice di legittimità soltanto nella misura in cui si traduca nella denuncia di unaviolazione di legge ovvero nella deduzione di una motivazione mancante,apparente o affetta da manifesta illogicità ricavabile dal testo stesso delprovvedimento impugnato.In tale prospettiva, l’indagine consentita in questa sede non investe né laricostruzione del fatto né l’apprezzamento compiuto dal giudice del merito inordine all’attendibilità delle fonti di prova, alla rilevanza degli elementi acquisiti ealla loro valenza dimostrativa, anche con riguardo al giudizio prognostico sottesoalla risposta cautelare; ne deriva che risultano inammissibili tutte quelle censureche, pur formalmente prospettate come vizi della motivazione, mirano in realtà asollecitare una diversa lettura del compendio indiziario o una differenteponderazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela,traducendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fattoestranea ai limiti propri del controllo di legittimità.3.

Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae integralmentealle censure formulate dal ricorrente, presentandosi immune da qualsivogliaviolazione di legge e sorretta da un impianto argomentativo lineare, coerente eprivo di aporie logiche o di manifeste discontinuità del ragionamento.Va osservato, in particolare, quanto al primo profilo, che il Tribunale ha fattocorretta applicazione dei principi che governano la materia cautelare, avendo, daun lato, esattamente inquadrato la vicenda nell’alveo di un’ipotesi criminosa perla quale opera la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e,dall’altro, puntualmente evidenziato come, una volta consolidatasi, per effettodella mancata attivazione dei rimedi impugnatori esperibili avverso l'ordinanzagenetica, la valutazione cautelare concernente il quadro indiziario e le esigenzedi cui all'art. 274 cod. proc. pen., la rimodulazione in senso più favorevole deltrattamento cautelare possa trovare giustificazione soltanto nell’emersione dielementi sopravvenuti dotati di effettiva novità e di concreta incidenza sul quadroprecedentemente scrutinato.Muovendo da tali corrette premesse ermeneutiche, il giudice dell’appellocautelare ha quindi sottoposto ad un analitico vaglio critico il provvedimento disostituzione emesso dal giudice della cautela, dimostrando, con argomentarepuntuale e rigorosamente ancorato alle risultanze processuali, come nessunadelle circostanze valorizzate a fondamento della mitigazione della misura fosseeffettivamente riconducibile ad un fatto nuovo idoneo ad incrinare la persistenteoperatività della presunzione o, comunque, a giustificare un diversoapprezzamento delle esigenze cautelari già definitivamente accertate.A fonte di ciò, le doglianze difensive non si confrontano realmente con ilcomplesso e articolato tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata, dellaquale non colgono né la struttura argomentativa né i passaggi decisivi.Esse si risolvono, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura delsignificato e della valenza dimostrativa di singole emergenze processuali, qualil’intervenuta notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminariovvero il senso da attribuire a talune condotte tenute dall’indagato e ad alcuneespressioni captate nel corso delle intercettazioni.Si tratta, tuttavia, di rilievi che, lungi dall’evidenziare effettivi vizi dilegittimità o incrinature logiche del percorso motivazionale seguito dal Tribunale,postulano una rinnovata attività di apprezzamento del dato fattuale e delmateriale indiziario, sollecitando questa Corte ad assumere un ruolo che le èontologicamente estraneo, vale a dire quello di giudice del merito chiamato astabilire quale, tra le plurime opzioni ricostruttive astrattamente praticabili, risultimaggiormente plausibile o persuasiva, e a dare corso ad un’operazione cheeccede manifestamente i confini del sindacato di legittimità.3.1.Quanto al motivo sull'inquinamento probatorio, si è chiarito che lavalutaz ione del per ico lo d i inquinamento probator io nel l ’ambitodell’apprezzamento delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. a), cod.proc. pen. deve essere svolta con riferimento sia alle prove da acquisire, sia allefonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o laloro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della provanon si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793del 07/01/2015, M., Rv. 262687); si è, altresì, precisato l'esigenza disalvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusuradelle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concretocorrelato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzionedibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052,che richiama sul punto le lontane ma conformi Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, Rv.199396-01).Sotto tale aspetto, onde rimarcare l’inadeguatezza di una diversa misuracautelare, riduttiva e ai limiti della genericità risulta la lettura assegnata allecaptazioni dalle quali è emerso che il ricorrente avesse inteso richiederedocumentazione a una collega infermiera in servizio presso lo stesso nosocomioove erano avvenuti i fatti, mentre la difesa si limita ad asserire che la richiestariguardava atti pubblici, legittimamente acquisibili, senza confrontarsi con larilevante circostanza che si trattava di atti afferenti al procedimento penale a suocarico e che le modalità di acquisizione delle cartelle cliniche sono regolate dallalegge e non alla libera iniziativa, non tracciata, di chicchessia.3.2.Con riferimento al secondo motivo, la difesa si limita a fornire unadifferente e riduttiva lettura delle attività tecniche che restituivano unapersonalità seriamente pericolosa, attraverso un’opera di edulcorazione delcontenuto delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini e già apprezzatenella valutazione operata in sede di ordinanza genetica.3.3.

E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale siassume la carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cuinon sarebbe stato esplicitato il profilo connesso al pericolo di fuga, perchè sitratta di un aspetto non preso in considerazione, né nella ordinanza genetica, né– e ciò costituisce dato dirimente - nei motivi di appello di questo procedimentoincidentale.4.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essererigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. va disposto che lacancelleria di questa Corte trasmetta senza ritardo l’estratto del presenteprovvedimento al Pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cod.proc. pen. perché questi ne curi l’esecuzione.

Avuto riguardo, da ultimo, allarappresentazione di dati sensibili, deve essere infine disposta l’omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art. 52 d.lgs.196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] che ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 10 marzo 2026 il Tribunale di Bologna, quale giudicedell’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha accolto il gravameproposto dal Pubblico ministero ed ha, per l’effetto, disposto nei confrontidell’indagato [OSCURATO:PERSONA] l’applicazione della misura della custodiacautelare in carcere, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari allostesso concessa con provvedimento emesso ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen.dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara in data 19 febbraio 2026.1.1. Il Tribunale ha preliminarmente evidenziato che il XXXXXX, infermiere inservizio presso il reparto di lungodegenza dell’ospedale di XXXXXXX, era statosottoposto, con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Ferrara del 27 luglio 2025,alla più afflittiva tra le misure coercitive in quanto gravemente indiziato deldelitto di omicidio pluriaggravato commesso il 5 settembre 2024 ai danni diXXXXXXXXXXXXXX, paziente ricoverato nel reparto presso il quale il predettoprestava la propria attività lavorativa, fatto che, secondo l’impostazioneaccusatoria, sarebbe stato realizzato mediante la somministrazione di unfarmaco curarico-miorilassante «senza alcuna prescrizione medica e senzaalcuna cautela, in assenza di necessità terapeutica».Dopo aver rilevato che l’indagato non aveva proposto richiesta di riesameavverso il provvedimento genetico, il Tribunale ha posto in premessa come ilgiudice procedente, espletato l’interrogatorio ai sensi dell’art. 299, comma 3-ter,cod. proc. pen., avesse ritenuto, con ordinanza del 19 febbraio 2026, affievolito ilquadro cautelare che aveva originariamente giustificato l’applicazione dellacustodia in carcere, individuato nel pericolo di inquinamento probatorio e nelrischio di reiterazione criminosa ai sensi dell’art. 274, lett. a) e c), cod. proc.pen., ed avesse, conseguentemente, provveduto a sostituire la misura custodialecon quella degli arresti domiciliari nella forma ordinaria, corredata dalleparticolari modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. e aggravatadal divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi ai sensi dell’art.284, comma 2, cod. proc. pen.Il Tribunale ha, quindi, precisato che il giudice della cautela aveva fondatotale decisione sulla valorizzazione delle seguenti circostanze fattuali:a) l’avvenuta conclusione delle indagini preliminari, essendo statoritualmente notificato l’avviso previsto dall’art. 415-bis cod. proc. pen.;b) l’indagato, incensurato e alla sua prima esperienza detentiva, ha giàsofferto un periodo non trascurabile di restrizione inframuraria, idoneo adesercitare nei suoi confronti un significativo effetto deterrente;c) la dichiarata disponibilità della convivente ad accoglierlo presso la propriaabitazione.Sulla base di tali elementi il G.I.P. aveva formulato un giudizio diadeguatezza della misura domiciliare, ritenendo che:d) le prescrizioni imposte all’indagato fossero idonee a neutralizzare il rischiodi condotte volte ad alterare o compromettere le risultanze investigative;e) il medesimo non avrebbe avuto necessità di ottenere autorizzazioni perallontanarsi dal domicilio, atteso che «la convivente si è dichiarata disponibileanche ad assisterlo ed a provvedere ai suoi bisogni»;f) la convivente ed i rispettivi genitori hanno espressamente escluso dinutrire timori per l’incolumità per l’ipotesi in cui l’indagato avesse beneficiatodella una mitigazione del regime cautelare.1.2. Ricostruito il contenuto dell’atto di appello mediante il quale il Pubblicoministero aveva contestato la disposta gradazione del trattamento cautelare,nonché delle deduzioni difensive veicolate a mezzo memoria nell’interesse delXXXXXX, il Tribunale ha ritenuto fondato il gravame, reputando non condivisibileil giudizio espresso dal G.I.P. in ordine all’intervenuto ridimensionamento delleesigenze cautelari e alla conseguente adeguatezza della misura prevista dall’art.284 cod. proc. pen. («uniche tematiche devolute nel presente giudizio diimpugnazione siano esclusivamente quelle del sopravvenuto ridimensionamentoo meno delle esigenze cautelari, entrambe tuttora sussistenti, e dellaconseguente adeguatezza-sufficienza o meno a fronteggiarle anche della misuradomiciliare»).1.3. A fondamento della decisione il Tribunale ha anzitutto preso le mossedalla rilevata operatività, nel caso di specie e in ragione del titolo del reatocontestato, della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari dicui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Ha osservato come gli elementi valorizzati dal G.I.P. del Tribunale di Ferraraper ritenere superata tale presunzione risultassero privi di effettiva attitudinedimostrativa, posto che:·l’avvenuta definizione delle indagini preliminari [sub a)] costituiscecircostanza priva di decisivo rilievo, non potendosi da essa desumere il venirmeno del pericolo di inquinamento probatorio, giacché «l’esigenza disalvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all’atto della chiusuradelle indagini preliminari, potendo estendersi anche alla tutela delle fontidichiarative in vista della loro futura escussione dibattimentale»;·il mero decorso del tempo dall’applicazione della misura [sub b)] non è,secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, elementocui possa attribuirsi, di per sé solo, apprezzabile significato riduttivo delleesigenze cautelari, a maggior ragione ove si consideri che il relativo lassotemporale risulta, nel caso in esame, oggettivamente contenuto;·la disponibilità manifestata dalla convivente ad ospitare l’indagato [sub c)]integra un dato sostanzialmente neutro rispetto alle valutazioni richieste;·il richiamo all’idoneità delle prescrizioni previste dall’art. 284, comma 2,cod. proc. pen. a rendere adeguata la misura degli arresti domiciliari [sub d)] sirisolve in una motivazione meramente circolare e tautologica, giacché «equivalea dire che gli arresti domiciliari sono sempre ed immancabilmente adeguati esufficienti proprio e solo per via delle prescrizioni ad essi connesse e che dunquela custodia cautelare è sempre superflua»;·il giudizio sulla congruità della misura non può essere rimesso allevalutazioni soggettive espresse dai familiari dell’indagato [sub f)].Ha ulteriormente rilevato come dagli atti del procedimento non emergesseroulteriori elementi suscettibili di apprezzamento favorevole, tali da scalfire lavalutazione di manifesta inadeguatezza della misura domiciliare già inprecedenza formulata.Ha evidenziato, in particolare, come nessun contributo in tal senso potessetrarsi dall’interrogatorio reso dall’indagato, nel corso del quale questi si eralimitato ad assicurare che, ove ammesso agli arresti domiciliari, avrebbeosservato le prescrizioni impostegli e come alcun elemento favorevole fosse statospecificamente prospettato dalla difesa.conversazione intercettata nel corso della quale l’indagato aveva chiesto ad unacollega di lavoro di procurargli clandestinamente documentazione sanitariarelativa ad un paziente che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato vittimadi lesioni personali da lui cagionate, invitandola altresì a trasmettergli le relativeinformazioni per il tramite della convivente.Ha quindi rimarcato come, in più occasioni, il XXXXXX avesse proferitogravissime minacce non soltanto nei confronti di coloro che riteneva responsabilidelle proprie vicende giudiziarie o comunque a lui ostili, ma altresì verso lastessa convivente e altri familiari, manifestando, con atteggiamenti sprezzanti eprovocatori, di non temere l’ingresso in carcere e rivendicando la propriapericolosità sino a prospettare la possibilità di procurarsi un’arma da fuoco ecompiere «una strage».Ha, altresì, ricordato che, in una conversazione captata, i suoceridell’indagato avevano espresso gravi preoccupazioni nei confronti del generoanche con riferimento alla gestione del figlio di due anni, segnatamente riguardoad alcune sospette e disinvolte somministrazioni di farmaci al predetto minore.Da tali considerazioni il Tribunale ha tratto la conclusione che la misura degliarresti domiciliari, ancorché assistita dalle particolari modalità di controllopreviste dall’art. 275-bis cod. proc. pen., continuasse a presentarsi comemanifestamente inadeguata rispetto alle esigenze cautelari da fronteggiare, nonpotendosi affermare che «l’applicazione del mezzo di controllo… costituisca unpresidio in sé sufficiente rispetto al pericolo che l’indagato metta in atto… ipropositi di vendetta violenta o anche solo di pressione o di intimidazione deipossibili testimoni a carico», ed ha, per l’effetto, disposto il ripristino della misuracustodiale originariamente applicata.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione articolato in tre motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.Violazione degli artt. 273, comma 1, lett. a), 275, comma 3, e 415-biscod. proc. pen. Carenza, contraddittorietà ed illogica della motivazione (art. 606,comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.).Il difensore premette che la presunzione relativa concernente la sussistenzadel pericolo di inquinamento probatorio non possa essere declinata medianteautomatismi interpretativi né sulla base di valutazioni meramente astratte,dovendo, al contrario, essere calibrata sulle concrete peculiarità del casosottoposto a scrutinio.Sostiene, pertanto, che, allorquando tale esigenza cautelare si presenti, giàin origine, caratterizzata da un'incidenza particolarmente contenuta, anche unasopravvenienza processuale quale la notificazione dell’avviso di conclusione delleindagini preliminari può assumere, come nella vicenda in esame si sarebbeverificato, valenza tale da elidere integralmente il rischio di condizionamentodelle fonti di prova e da consentire, conseguentemente, il superamento dellapresunzione medesima.Contesta, in ogni caso, l’assunto secondo cui l’indagato potrebbe avvalersidelle maggiori facoltà di movimento connesse alla fruizione della misura degliarresti domiciliari per porre in essere condotte dirette ad influenzare il contenutodelle future deposizioni testimoniali, trattandosi, ad avviso della difesa, di unaprospettazione scarsamente persuasiva ove si consideri che l’accertamentodell’ipotesi accusatoria nel presente procedimento riposa essenzialmente suverifiche di carattere medico-legale, volte a stabilire se la persona offesa siastata o meno sottoposta alla somministrazione di un preparato farmacologicocontenente sostanze curariche.Evidenzia, peraltro, come tale ricostruzione finisca per rivelare un approccionon immune da intrinseche contraddizioni nella valutazione del materialeprocessuale, posto che il contributo testimoniale che si assume esposto al rischiodi condizionamento è destinato, in realtà, ad assumere rilievo probatorio conriferimento alla distinta contestazione di maltrattamenti elevata nei confronti delXXXXXX nell’ambito del medesimo procedimento.Lamenta, infine, che il contenuto della conversazione intercorsa con unacollega di lavoro sia stato oggetto di un travisamento interpretativo da parte delTribunale, poiché, come già evidenziato nella memoria difensiva, nel corso di talecolloquio il ricorrente non avrebbe mai sollecitato alterazioni o manipolazionidella documentazione sanitaria, ma si sarebbe limitato a manifestare l’interessead acquisirne la disponibilità al solo fine di predisporre un’adeguata lineadifensiva nel procedimento disciplinare instaurato a suo carico.2.2.Violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Carenza,contraddittorietà ed illogica della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen).Il difensore lamenta che il Tribunale abbia ritenuto non superata lapresunzione di pericolosità del ricorrente in relazione al rischio di reiterazionecriminosa, attribuendo decisivo rilievo a due esternazioni verbali cui il predetto siè abbandonato quando ancora versava in stato di libertà, le quali costituirebbero,secondo l’assunto difensivo, episodi del tutto isolati ed eccezionali, maturati in uncontesto di particolare tensione emotiva e riconducibili al peso dello stress e dellarabbia accumulati nel corso di una protratta vicenda investigativa,contrassegnata da una costante esposizione mediatica.Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di attribuire il dovuto rilievoa circostanze di segno contrario, ed in particolare al fatto che il ricorrente èsoggetto incensurato e che mai si è in precedenza abbandonato a contegniaggressivi o violenti nei confronti della moglie e del figlio.Lamenta, ancora, che il Tribunale avrebbe travisato il significato delledichiarazioni rese dai congiunti, svalutandone indebitamente la portatafavorevole mediante la loro qualificazione in termini di sostanziale neutralità.Censura, infine, la tenuta logica dell’argomentazione sviluppata dal Tribunalenella parte in cui ha reputato concreto il pericolo che il XXXXXX, ove ammesso alregime degli arresti domiciliari, possa approfittare della minore afflittività dellamisura per allontanarsi arbitrariamente dal domicilio e dare seguito ai propositidi consumare una «strage», osservando come la stessa espressione adoperatadall’indagato, correttamente contestualizzata, appaia inequivocabilmenteevocativa di uno sfogo verbale privo di effettiva serietà e, dunque, inidoneo afungere da attendibile indice prognostico della commissione di ulteriori delitti.2.3.Violazione degli artt. 273 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Carenza, dellamotivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen).Il difensore sostiene che la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. opera anche in relazione al pericolo di fuga, esigenza cautelare chenon è mai stata contestata al XXXXXX, tanto che, allorchè questi è statosottoposto a fermo di indiziato di delitto, la misura precautelare non è stataconvalidata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Prima di illustrare le ragioni che sorreggono il giudizio testé formulato,appare opportuno, in considerazione del concreto contenuto delle doglianzearticolate con il ricorso in esame, richiamare i consolidati principi che delimitanol’ambito del sindacato demandato a questa Corte in materia cautelare, così dadefinire con precisione il perimetro entro il quale possono essere scrutinati iprovvedimenti incidenti sulla libertà personale.Va, al riguardo, ribadito che il giudizio di legittimità non attribuisce alla Cortedi cassazione alcun potere di riesame del materiale probatorio acquisito né,tantomeno, la facoltà di procedere ad una autonoma rivalutazione degli elementifattuali emergenti dagli atti, ivi compresi la consistenza del quadro indiziario, laconcreta configurabilità delle esigenze cautelari o l’adeguatezza della misuraapplicata, atteso che dette valutazioni appartengono in via esclusiva alla sferadegli apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha emesso ilprovvedimento genetico ed al tribunale della cautela.Il controllo demandato a questa Corte risulta, pertanto, circoscritto allaverifica della correttezza giuridica del percorso argomentativo seguito dal giudicedi merito e della tenuta logica della motivazione, al solo fine di accertare, da unlato, che il provvedimento sia sorretto da una coerente base normativa e,dall’altro, che l’apparato giustificativo posto a suo fondamento si mantengaimmune da manifeste incongruenze, da evidenti fratture logiche o daargomentazioni meramente apparenti.Ne consegue che la dedotta insussistenza, originaria o sopravvenuta, deigravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen., così come delleesigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen., queste ultime anchesotto il profilo di un loro asserito affievolimento, può assumere rilievo dinanzi algiudice di legittimità soltanto nella misura in cui si traduca nella denuncia di unaviolazione di legge ovvero nella deduzione di una motivazione mancante,apparente o affetta da manifesta illogicità ricavabile dal testo stesso delprovvedimento impugnato.In tale prospettiva, l’indagine consentita in questa sede non investe né laricostruzione del fatto né l’apprezzamento compiuto dal giudice del merito inordine all’attendibilità delle fonti di prova, alla rilevanza degli elementi acquisiti ealla loro valenza dimostrativa, anche con riguardo al giudizio prognostico sottesoalla risposta cautelare; ne deriva che risultano inammissibili tutte quelle censureche, pur formalmente prospettate come vizi della motivazione, mirano in realtà asollecitare una diversa lettura del compendio indiziario o una differenteponderazione delle circostanze già esaminate dal giudice della cautela,traducendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa del fattoestranea ai limiti propri del controllo di legittimità.3. Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae integralmentealle censure formulate dal ricorrente, presentandosi immune da qualsivogliaviolazione di legge e sorretta da un impianto argomentativo lineare, coerente eprivo di aporie logiche o di manifeste discontinuità del ragionamento.Va osservato, in particolare, quanto al primo profilo, che il Tribunale ha fattocorretta applicazione dei principi che governano la materia cautelare, avendo, daun lato, esattamente inquadrato la vicenda nell’alveo di un’ipotesi criminosa perla quale opera la presunzione relativa di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e,dall’altro, puntualmente evidenziato come, una volta consolidatasi, per effettodella mancata attivazione dei rimedi impugnatori esperibili avverso l'ordinanzagenetica, la valutazione cautelare concernente il quadro indiziario e le esigenzedi cui all'art. 274 cod. proc. pen., la rimodulazione in senso più favorevole deltrattamento cautelare possa trovare giustificazione soltanto nell’emersione dielementi sopravvenuti dotati di effettiva novità e di concreta incidenza sul quadroprecedentemente scrutinato.Muovendo da tali corrette premesse ermeneutiche, il giudice dell’appellocautelare ha quindi sottoposto ad un analitico vaglio critico il provvedimento disostituzione emesso dal giudice della cautela, dimostrando, con argomentarepuntuale e rigorosamente ancorato alle risultanze processuali, come nessunadelle circostanze valorizzate a fondamento della mitigazione della misura fosseeffettivamente riconducibile ad un fatto nuovo idoneo ad incrinare la persistenteoperatività della presunzione o, comunque, a giustificare un diversoapprezzamento delle esigenze cautelari già definitivamente accertate.A fonte di ciò, le doglianze difensive non si confrontano realmente con ilcomplesso e articolato tessuto motivazionale dell’ordinanza impugnata, dellaquale non colgono né la struttura argomentativa né i passaggi decisivi.Esse si risolvono, piuttosto, nella prospettazione di una diversa lettura delsignificato e della valenza dimostrativa di singole emergenze processuali, qualil’intervenuta notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminariovvero il senso da attribuire a talune condotte tenute dall’indagato e ad alcuneespressioni captate nel corso delle intercettazioni.Si tratta, tuttavia, di rilievi che, lungi dall’evidenziare effettivi vizi dilegittimità o incrinature logiche del percorso motivazionale seguito dal Tribunale,postulano una rinnovata attività di apprezzamento del dato fattuale e delmateriale indiziario, sollecitando questa Corte ad assumere un ruolo che le èontologicamente estraneo, vale a dire quello di giudice del merito chiamato astabilire quale, tra le plurime opzioni ricostruttive astrattamente praticabili, risultimaggiormente plausibile o persuasiva, e a dare corso ad un’operazione cheeccede manifestamente i confini del sindacato di legittimità.3.1.Quanto al motivo sull'inquinamento probatorio, si è chiarito che lavalutaz ione del per ico lo d i inquinamento probator io nel l ’ambitodell’apprezzamento delle esigenze cautelari ex art. 274, comma 1, lett. a), cod.proc. pen. deve essere svolta con riferimento sia alle prove da acquisire, sia allefonti di prova già acquisite, a nulla rilevando lo stato avanzato delle indagini o laloro conclusione, in quanto l'esigenza di salvaguardare la genuinità della provanon si esaurisce all'atto della chiusura delle indagini preliminari (Sez. 5, n. 6793del 07/01/2015, M., Rv. 262687); si è, altresì, precisato l'esigenza disalvaguardare la genuinità della prova non si esaurisce all'atto della chiusuradelle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concretocorrelato alla protezione delle fonti dichiarative, in vista della loro assunzionedibattimentale (Sez. 2, n. 3135 del 09/12/2022, dep. 2023, Forte, Rv. 284052,che richiama sul punto le lontane ma conformi Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, Rv.199396-01).Sotto tale aspetto, onde rimarcare l’inadeguatezza di una diversa misuracautelare, riduttiva e ai limiti della genericità risulta la lettura assegnata allecaptazioni dalle quali è emerso che il ricorrente avesse inteso richiederedocumentazione a una collega infermiera in servizio presso lo stesso nosocomioove erano avvenuti i fatti, mentre la difesa si limita ad asserire che la richiestariguardava atti pubblici, legittimamente acquisibili, senza confrontarsi con larilevante circostanza che si trattava di atti afferenti al procedimento penale a suocarico e che le modalità di acquisizione delle cartelle cliniche sono regolate dallalegge e non alla libera iniziativa, non tracciata, di chicchessia.3.2.Con riferimento al secondo motivo, la difesa si limita a fornire unadifferente e riduttiva lettura delle attività tecniche che restituivano unapersonalità seriamente pericolosa, attraverso un’opera di edulcorazione delcontenuto delle intercettazioni svolte nel corso delle indagini e già apprezzatenella valutazione operata in sede di ordinanza genetica.3.3. E' manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale siassume la carenza della motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cuinon sarebbe stato esplicitato il profilo connesso al pericolo di fuga, perchè sitratta di un aspetto non preso in considerazione, né nella ordinanza genetica, né– e ciò costituisce dato dirimente - nei motivi di appello di questo procedimentoincidentale.4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui spese, il ricorso deve essererigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. Ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. va disposto che lacancelleria di questa Corte trasmetta senza ritardo l’estratto del presenteprovvedimento al Pubblico ministero presso il giudice indicato nell’art. 665 cod.proc. pen. perché questi ne curi l’esecuzione. Avuto riguardo, da ultimo, allarappresentazione di dati sensibili, deve essere infine disposta l’omissione dellegeneralità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art. 52 d.lgs.196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 34993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris