CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 11218/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5474-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.A.I.L. -[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso Oggetto R.G.N. 5474/2018 Cron. Rep. Ud. 24/10/2023 CC lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 340/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 113/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato l’opposizione, svolto dall’attuale parte ricorrente, a ruolo e a cartella di pagamento portante un credito per premi omessi e sanzioni; 2. la Corte di merito riteneva raggiunta la prova dell’illecita interposizione di manodopera, alla stregua delle emergenze istruttorie, sia quanto al tenore dei contratti di appalto stipulati dall’attuale parte ricorrente con la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] , sia all’esito de l testimoniale acquisito alla causa; riteneva, inoltre, che la prescrizione del credito, inerentea premi per l’anno 2007, fosse iniziata a decorrere dalla data - 16 febbraio 2008 - fissata ex lege per la dichiarazione da parte della società delle retribuzioni afferenti all’anno 2007, per cui il dies a quo per il decorso della prescrizione corrispondeva a tale ultima data e non all’inizio della lavorazione protetta, come pretendeva la società; inoltre, il termine di prescrizione era risultato validamente interrotto sin dal dicembre 2012 e poi nel maggio 2013 e, infine, quanto ai premi per il 2007, asseritamente pagati dall’impresa fallita, riteneva trattarsi di mera allegazione del pagamento dei premi da parte del terzo, non supportatada alcuna documentazione, come emergente anche dalla relazione del curatore fallimentare in atti; 3. avverso tale senza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]. , con ricorso affidato a seimotivi, ulteriormente illustrato con memoria; 4. resiste INAIL con controricorso; l’ Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva; 5. l’Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte; [OSCURATO:PERSONA] 6. con il primo motivo la parte ricorrente si duole di e rroneità della sentenza per avere rigettatol'eccezione di prescrizione delle pretese dell'INAIL e per l’erronea individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, e violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c. c. nonché dell 'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e degli artt. 28 e 44 D.P.R. n. 1124/1965;7. con il secondo si deduce l’e rrone o apprezzamento d ella diffida ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965come valido atto interruttivo della prescrizione, e violazione e falsa applicazione degli artt.1219 e 2943 c.c., nonché degli artt. 12 e ss. D.P.R. n. 1124/1965; 8. con il terzo si duole della ritenuta generici tà de i contratti di appaltoe di violazione e falsa applicazione degli artt. 1655 e ss. c.c. e degli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003; 9. il quarto censura la riten uta non genuinità della ridetta società MMM di Pizziga D. e si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003; 10.stesso tema al centro del quinto motivo, con il quale si duole della ritenuta non genuinità del contratto di appaltoe si duole di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 276/2003; 11.infine, il sesto imputa alla sentenza di avere errato nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che le lavorazioni fossero effettuate presso Ocsam ed utilizzando anche macchinari della opponente e si duole di o messo esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e diviolazione e falsa applicazione artt. 20 e ss. d.gs. n.276 del 2003; 12.i primi due motivi, congiuntamente esaminati per la loro connessione logica, sono da rigettare in continuità con i principi affermati da Cass. n.17095 del 2016, ed altre successive conformi, nel senso che i premi INAIL si prescrivono in cinque anni a mente della legge n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9,con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata, dall'inizio della lavorazione e , per le rate successive,dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi del TU n. 1124 del 1965, artt. 28 e 44; 13.il pagamento, come già statuito nel citato precedente, e costituisce ius receptum, avviene con il meccanismo della autoliquidazione: al 16 febbraio il datore di lavoro deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare, infine, il premio di autoliquidazione; talchè soltanto da tale data sorge il diritto dell'INAIL al pagamento ed inizia, quindi , a decorrere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c.; 14.vale, poi, ricordare che affinchè un atto possa acquisire efficaciainterruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma, cod.civ., deve contenere l'esplicitazione di una pretesa, ovvero una intimazione o richiesta scritta di adempimento,idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora; l'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riser vata all'apprezzamentodel giudice del merito (v. Cass. n. 22751 del 2004), come tale insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici; 15.i motivi dal terzo al sesto involgono tutti il riesame del merito e del materiale probatorioe sono, come tali, inammissibili; 16.in particolare, poi, la censur a che addita un’ errata interpretazione del contratto di appalto, pur volendo prescindere dall’inadeguata deduzione, sconta un accertamento in fatto, compiuto dalla Corte di merito , sul concreto atteggiarsi dei rapporti di lavoro, come tale insindacabilein questa sede di legittimità; 17.in definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto, dal complessivo esame delle risultanze di causa, il carattere fittizio dell'appalto e la sussistenza di una interposizione di manodopera, e la parte ricorrente in realtà lamenta essenzialmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre ad un diverso esito e, sotto tale profilo, trattasi di censure inammissibili giacché mirano ad eludere i limiti entro i quali opera il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito da parte di questa Corte; 18.le spese vengono regolate come da dispositivo, in favore dell’INAIL; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi dell’art.13,comma 1-quater, d.P.R.n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contri