CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07429/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8764/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Della Giuliana, n. 83/A. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ell e MARCHE, n. 123 / 3 / 1 5 , depositata in data 1 4 aprile 201 5 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diAscoli Piceno aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'avviso di accertamento n. R9H010300597, notificato in data 12 dicembre 2017, con il quale era stato accertato un maggior reddito imponibile per euro 57.989,00 inrelazione all'anno 2005, in seguito ad un verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate elevato a seguito di un accesso mirato. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita da entrambe le parti con i rispettivi appelli, principale ed incidentale, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente ritenendo fondata l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del capo dell'Ufficio (ritenendo assorbite le altre questioni) , in quanto l'Ufficio aveva allegato solamente una delega rilasciata dal Direttore dell'Agenzia di Fermo al [OSCURATO:PERSONA] di Controllo; inoltre, il soggetto che aveva firmato l'avviso impugnato era una persona fisica diversa da quella cui era stata rilasciata la delega e ricopriva un ruolo diverso (funzionario responsabile del procedimento) rispetto a quello cui la delega era stata rilasciata ([OSCURATO:PERSONA]); non vi era, dunque, prova che il funzionario sottoscrittore dell'atto avesse ricevuto una delega generale ovvero una delega specifica da parte del titolare del relativo potere. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.; la sentenza della Commissione tributaria regionale era giuridicamente errata, perché, in violazione delle norme sopra indicate avevadichiarato la nullità dell'atto impositivo che, invece, era stato validamente sottoscritto. 2.Il secondo motivo, formulato in via subordinata all'accoglimento del primo motivo, lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; in particolare, la Commissione tributaria regionale non aveva considerato la circostanza che l'atto era stato sottoscritto dalla dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], su delega del [OSCURATO:PERSONA], l'errore in cui erano incorsi i giudici di secondogrado era dovuto , forse, al fatto che nell'atto, a garanzia per il contribuente, fosse contenuta l'indicazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], come funzionario responsabile del procedimento, ma l'avviso era stato sottoscritto della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], su delega del Direttore e non dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. 3. In via preliminare, va rilevato che il controricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato, in data 6 dicembre 2022, la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in seguito alla presentazione di domanda di definizione agevolata ex art. 6 e 7, comma 2, lett. b) e comma 3 del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione agevolata e copia della richiesta di estinzione, del 30 marzo 2022, comunicata dall'Ufficio legale della Direzione provinciale di Fermo dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre,dalla domanda di definizione agevolata, presentata in data 22 maggio 2019, risulta che l'avviso di accertamento oggetto di definizione è quelloimpugnato (n. R9H010300597/2007); che l'importo netto dovuto era pari ad euro 5.589,30, da corrispondere in n. 8 rate. 3.1L'art. 6 del decreto legge n. 119 del 2018 dispone che: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 2 ter); «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020» (comma 10); «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. …» (comma 12); «In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 13). 3.2. Risultando quindi, che entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deve ritenersi perfezionata la causa estintiva correlata all’accesso alla definizione agevolata.4.Deve, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018). Non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 201, n. 228) operando, nella fattispecie, una causa estintiva del giudizio conseguente ad iniziativa della parte ricorrente. P.Q.