CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 42825/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 23779/21 Gamal [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Yti ecutkr) che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di confermava la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che la Corte territoriale, in particolare, rappresentava che il fatto non poteva essere qualificato di lieve entità in ragione dell'elevatissimo numero di pasticche rinvenute nella disponibilità dell'imputato contenenti sostanza stupefacente (oltre 2 kg.) che denotavano la professionalità del'illecita attività; che il difensore ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e della continuazione con i reati giudicati con sentenza emessa il 24 gennaio 2018 dalla Corte di appello di Milano; che, quanto alla riconducibilità alla cd. fattispecie "lieve", si tratta di motivo di ricorso non consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche; che, quanto alla continuazione, la Corte, con iter argomentativo immune da censure, ha rappresentato che non vi è stata alcuna allegazione da parte dell'imputato atta a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il ríte