CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.17004/2014R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Montello n.20; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Salerno, ed Agenzia delle entrate,in persona del direttore pro tempore; -intimate- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania, sezione staccata di Salerno, n.2010/14,pronunciata in data 13 gennaio 2014, depositatain data 3 marzo 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 5 dicembre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.17004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con due motivi contro l ’Agenzia delle entrate , che è rimasta intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n.2010/14,pronunciata in data 13 gennaio 2014, depositata in data 3 marzo 2014 e non notificata, che ha parzialmente accolto l’appello della società contro l a decision e n. 256/12/12 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva rigettato i l ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per Ires, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2006, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ricavi ed il reddito minimo presunto in base all’art.30 l. n.724/1994 sulle società non operative; 2. con la sentenza impugnata, la C.t.r.riteneva che la società non avesse dimostrato gli elementi che portavano alla individuazione di una situazione di carattere oggettivo, non riconducibile alla volontà o alla condotta imprenditoriale, quale causa di esclusione delle disposizioni antielusive di cui all’art. 30 citato; tuttavia, il giudice di appello rettificava il maggiorreddito presunto, ritenendo applicabile, non l’aliquota del 12 per cento, bensì quella del 4,75 per cento, come previsto dal terzo comma dell’art.30 l. n.724/1994; 3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 1 5 dicembre2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 – bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197 ; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione di norme di diritto, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; r.g. n.17004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente deduce che la sentenza della C .t.r. ha violato il disposto dell'art. 30 della l. 23 dicembre 1994, n.724 , modif. dall'art.35, c.15 , del d.l. 4 luglio 2006 n.223 , conv. da lla l . 4 agosto 2006, n.248 , e dall'art.1 , c. 109 , della l . 27 dicembre 2006 , n.296 , perché non riporta alcun riferimento alla situazione specifica in cui versava la contribuente nel periodo di imposta; in particolare, la società lamenta che la C.t.r. non ha moti vato adeguatamente in ordine alle circostanze per cui ha ritenuto che non sussistono le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito minimo , nonostante la ricorrente società abbia indicato specificamente le ragioni per cui, al 2006, erainattiva; invero, sostiene la ricorrente che, all'epoca, era in corso di realizzazione l'iniziativa industriale per uno stabilimento per la produzione di purea di albicocche, pesche, pere e mele e che il contenzioso -ancora in corso innanzi all'A.G.O.- avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento di revoca di consistenti agevolazioni finanziarie richieste dalla società ed in parte erogate, ha determinato l'insorgere di carenze finanziarie, causa del mancato avvio dell'attività produttiva, comecomprovato dalla documentazione agli atti; deduce, inoltre, la contribuente che la motivazione della sentenza di appello sarebbe solo appa rente , in quanto l'integrazione della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, di fatto avvenuta con la sancita variazione dell'aliquota applicata (p ercentuale di redditività del 4,75per cento prevista per gli immobili commerciali in luogo del 12per cento prevista per le altre immobilizzazioni materiali ), non sarebbe consentita nell'ordinamento vigente , in quanto, per evidenti ragioni di logica, ed in ossequio ai principi giuridici generali, la motivazione deve precedere e non seguire cronologicamente la parte dispositiva del provvedimento (cfr. Cons. Stato 2/5/2006 n. 2429) ; r.g. n.17004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] infine, la ricorrente contesta le aliquote applicate con l’avviso di accertamento e la carente motivazione dello stesso in ordine alle aliquote praticate; 1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione di legge, ex art. 360 , primo comma , n,5, cod. proc. civ., per omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, non avendo la C.t.r. analizzato adeguatamente le circostanze per cui non sussistono le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo ; per la ricorrente, il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare le ragioni per cui la società era inattiva, nonostante fossero evidenti le difficoltà determinate dal provvedimento di revoca delle agevolazioni finanziarie,richieste ed in parte erogate dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], che aveva reso di fatto impossibile l'avvio dell'attività produttiva; inoltre, secondo la ricorrente, la C.t.r. non avrebbe rilevato l’erroneità delle aliquote applicate nell’atto di accertamento, che ne determinava la nullità; 1.3. dopo l’esposizione dei due motivi di ricorso, la contribuente, prendendo atto della riduzione da parte della C.t.r. degli importi indicati nell’avviso di accertamento, richiede l’annullamento totale dell' a tto impositivo con la riforma della sentenza della C .t.r. impugnata, sintetizzando le doglianze come segue: 1)-Violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. di norme di diritto. La sentenza della C.t.r.della Campania è da cassare perché, in violazione palese dell'art. 30 della Legge n.724 del 1994 modif. dall'art.35 c.15 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.223 conv. nella L. 4/8/2006 n.248 e dall'art.1 c. 109 della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.296, non ha riconosciuto la sussistenza delle "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il r.g. n.17004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo". Inoltre non è consentita l'integrazione della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, di fatto avvenuta con la sancita variazione dell'aliquota applicata, percentuale di redditività del 4,75% prevista per gli Immobili commerciali in luogo del 12% prevista per le Altre immobilizzazioni. 2)- V iolazione di legge ex art. 360 , comma 1 °, n.5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. La sentenza della C.t.r. della Campania, in violazione palese dell'art. 30 della Legge n.724 del 1994 modif. dall'art.35 c.15 del d.l. 4luglio 2006, n.223 , conv. nella L. 4 agosto 2 006 , n.248 e dall'art.1 c. 109 della L. 27dicembre 2006 n.296, ha inspiegabilmente omesso la discussione sulla sussistenza delle "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito minimo". [OSCURATO:PERSONA].r.della Campania non ha sollevato la erroneità dell'avviso di accertamento, quale vizio insanabile, in quanto l'Ufficio ha commesso l'errore di predeterminare il reddito minimo presunto in base ad aliquota riferibile alle altre immobilizzazioni e non a quella di cui agli immobili del 6 per cento . 2.1. i motivi sono inammissibili; il primo motivo, con riferimento anche alle indicazioni contenute nel momento di sintesi finale, denunzia la violazione dell'art. 30 della legge n.724 del 1994, in quanto il giudice di appello non avrebbe “riconosciuto” la sussistenza delle oggettive situazioni che avevano reso impossibile il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale ed il conseguimento del reddito minimo; deve, tuttavia, rilevarsi che il giudice di secondo grado ha ritenuto che, come evidenziato nel rigetto dell’interpello disapplicativo r.g. n.17004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della normativa sulle società di comodo, cui aveva fatto seguito l’avviso di accertamento, la società non aveva provato la sussistenza di condizioni oggettive di impossibilità di normale svolgimento dell’attività; pertanto, sotto tale profilo non è incorso nella dedotta violazione di legge; con il secondo motivo, anch’esso ripreso nella sintesi conclusiva, la ricorrente si duole del mancato esame di un fatto decisivo e controverso, che sarebbe la sussistenza delle oggettive situazioni che avevano reso impossibile il normale svolgimento dell’attività imprenditoriale ed il conseguimento del reddito minimo; anche sotto tale profilo il ricorso è inammissibile, in quanto il giudice esamina tale circostanza e ritiene che la società non abbia dimostrato che l’attività d’impresa sia stata impedita da condizioni oggettive, indipendenti dallescelte imprenditoriali; infine, le doglianze relative all’entità dell’aliquota (secondo la ricorrente del sei per cento e non del 12 per cento), sono superate dall’aliquota più bassa adottata dalla C.t.r. nelladecisione impugnata; è appena il caso di ricordare che d alla natura del processotributario - il quale non è annoverabile tra quelli di "impugnazione-annullamento", ma tra i processi di "impugnazione- merito", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione dimerito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, nonpuò limitarsi ad an nullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n.15825/2006); r.g. n.17004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dunque, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il processo tributario non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma può pervenire ad una pronuncia di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'ufficio; anche di recente, questa Corte ha ribadito che il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria (Cass.n.3080/2021); pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla deve essere disposto in ordine alle spese, in quanto l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato r