Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 35106/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo: la Corte di Appello ha evidenziato il dato negativo concretato dalla condotta dell'imputato, il quale è ritornato a delinquere dopo avere beneficiato della messa alla prova per un fatto precedentemente commesso, così dimostrando di non essere capace di astenersi dalla commissione di reati.

Trattasi di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto.

Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che le condizioni di vita dell'imputato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Ritenuto che il motivo prospettato nel ricorso, in cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo: la Corte di Appello ha evidenziato il dato negativo concretato dalla condotta dell'imputato, il quale è ritornato a delinquere dopo avere beneficiato della messa alla prova per un fatto precedentemente commesso, così dimostrando di non essere capace di astenersi dalla commissione di reati. Trattasi di motivazione esente da palese illogicità e conforme al dettato normativo (art.164, primo comma, cod. pen.) per cui il giudice deve concedere o negare il beneficio sulla base dei criteri di politica criminale che governano l'istituto, e cioè deve concederlo ogni volta che, sulla base dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati e che la stessa sospensione condizionale possa costituire per il condannato una controspinta al delitto. Posto che tra i parametri elencati dall'art.133 cod. pen. rientrano sia le modalità dell'azione che le condizioni di vita dell'imputato, non si può ritenere che la sentenza impugnata presenti alcun vizio di motivazione, non essendo il giudice tenuto a prendere in considerazione tutti i parametri indicati da tale norma dopo aver enunciato quelli ritenuti prevalenti (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 35106/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris