Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:538
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑199/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Art. 4, n. 1 — Libera scelta di un avvocato da parte dell’assicurato — Limitazione contrattuale — Pluralità di assicurati danneggiati dal medesimo evento — Scelta del rappresentante legale da parte dell’assicuratore»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344
[Direttiva del Consiglio 87/344, artt. 3, n. 2, 4, n. 1, lett. a), e 5]
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344
[Direttiva del Consiglio 87/344, art. 4, n. 1, lett. a)]
1.
Dal disposto degli artt. 3‑5 della direttiva 87/344, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, così come dal contesto della medesima, si evince che il diritto
di scegliere liberamente il proprio rappresentante è riconosciuto a ciascun assicurato in modo generale ed autonomo, nei limiti
stabiliti da ciascuno di questi articoli.
Così, l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 riconosce all’assicurato il diritto di scegliere il proprio rappresentante ma,
ad eccezione delle situazioni in cui sorga un conflitto di interessi, limita questo diritto ai procedimenti giudiziari o amministrativi.
L’uso dell’aggettivo «ogni» così come il tempo del verbo «riconoscere» sottolineano la portata generale e il valore obbligatorio
di questa norma. Inoltre, questa disposizione stabilisce il livello minimo di libertà che dev’essere riconosciuto all’assicurato
a prescindere dall’opzione prevista dall’art. 3, n. 2, di questa direttiva cui si conformi l’impresa di assicurazioni.
(v. punti 46-48)
2.
L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio
della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il
diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati.
(v. punto 68 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 settembre 2009 (
*
)
«Assicurazione tutela giudiziaria – Direttiva 87/344/CEE – Art. 4, n. 1 – Libera scelta di un avvocato da parte dell’assicurato – Limitazione contrattuale – Pluralità di assicurati danneggiati dal medesimo evento – Scelta del rappresentante legale da parte dell’assicuratore»
Nel procedimento C‑199/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA]
(Austria), con decisione 23 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 15 maggio 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris e dalla sig.ra C. Toader
(relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 marzo 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];
– per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] AG, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. J. Bauer, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrell e dal sig. G. Braun, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 maggio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio
22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
all’assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77).
2
Questa domanda è stata presentata in occasione di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società di assicurazioni [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]»), in merito alla copertura di talune spese legali e della validità di una clausola,
contenuta nelle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria, che legittima l’assicuratore, quando gli interessi
di diversi assicurati vengano fatti valere avverso le medesime controparti e siano basati su una causa identica o analoga,
a limitare la sua prestazione alla conduzione di processi «pilota» o, se del caso, ad azioni collettive o ad altre forme collettive
di difesa ad opera di rappresentanti legali di sua scelta.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
I ‘considerando’ undicesimo e dodicesimo della direttiva 87/344 sono del seguente tenore:
«considerando che l’interesse dell’assicurato coperto dalla tutela giudiziaria implica che quest’ultimo deve avere la possibilità
di scegliere egli stesso l’avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale
nell’ambito di qualunque procedimento giudiziario o amministrativo e ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi;
considerando che occorre accordare agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di esentare le imprese dall’obbligo di accordare all’assicurato
questa libertà di scelta dell’avvocato, qualora l’assicurazione tutela giudiziaria sia limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione
di autoveicoli stradali nel loro territorio e siano soddisfatte altre condizioni limitative».
4
L’art. 3 della direttiva 87/344 così dispone:
«1. La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una
parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede,
del premio corrispondente.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire che le imprese stabilite nel suo territorio adottino, in base
all’opzione imposta dallo Stato membro o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno una delle seguenti soluzioni
alternative:
a) l’impresa deve garantire che nessun membro del personale che si occupi della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria
o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un’attività analoga:
– se l’impresa è multirami, in un altro ramo da questa esercitato,
– indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multirami o specializzata, in un’altra impresa che abbia con la prima legami
finanziari, commerciali o amministrativi ed eserciti uno o più altri rami della direttiva 73/239/CEE;
b) l’impresa deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un’impresa giuridicamente distinta. È fatta
menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui al paragrafo 1. Se questa impresa giuridicamente
distinta ha legami con un’altra impresa che pratica l’assicurazione di uno o più altri rami di cui al punto A dell’allegato
della direttiva 73/239/CEE, i membri del personale di detta impresa che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze
giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un’analoga attività nell’altra impresa.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono inoltre imporre gli stessi requisiti ai membri dell’organo di direzione;
c) l’impresa deve prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena abbia
il diritto di esigere l’intervento dell’assicuratore in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito
dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.
3. Qualunque sia l’opzione prescelta, l’interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito
in modo equivalente in virtù della presente direttiva».
5
L’art. 4 della direttiva 87/344 così dispone:
«1. Ogni contratto di tutela giudiziaria riconosce esplicitamente che:
a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a
difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo,
l’assicurato è libero di scegliere;
b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona
in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.
2. Per avvocato si intende chiunque sia abilitato ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste
dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione
di servizi da parte degli avvocati».
6
L’art. 5 della direttiva 87/344 dispone quanto segue:
«1. Ogni Stato membro può esonerare l’assicurazione tutela giudiziaria dall’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1 qualora
siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’assicurazione è limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro
in questione;
b) l’assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo
stradale;
c) né l’assicuratore della tutela giudiziaria né l’assicuratore dell’assistenza coprono il ramo responsabilità;
d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso lo stesso assicuratore vengono adottate
disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente
indipendenti.
2. L’esonero concesso da uno Stato membro ad una impresa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione dell’articolo
3, paragrafo 2».
7
L’art. 6 della direttiva 87/344 dispone quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie affinché, fermo restando il diritto di ricorso a un’istanza giurisdizionale
eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, sia prevista una procedura arbitrale o un’altra procedura che offra
garanzie di obiettività comparabili per decidere, in caso di divergenza di opinioni fra l’assicuratore della tutela giudiziaria
ed il suo assicurato, l’atteggiamento da adottare per dirimere la controversia.
Il contratto di assicurazione deve menzionare il diritto dell’assicurato di avvalersi di tale procedura».
8
L’art. 7 della direttiva 87/344 è del seguente tenore:
«Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione della controversia, l’assicuratore
della tutela giudiziaria o, se del caso, l’ufficio di liquidazione sinistri deve informare l’assicurato:
– del diritto di cui all’articolo 4,
– della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 6».
La normativa nazionale
9
La regola della libera scelta di un rappresentante da parte del titolare di un’assicurazione tutela giudiziaria è disposta
dall’art. 158k della legge austriaca 2 dicembre 1958, modificata con legge 11 febbraio 1993, sui contratti di assicurazione
(Versicherungsvertragsgesetz; in prosieguo: la «legge sulle assicurazioni»), adottato per recepire l’art. 4 della direttiva
87/344.
10
L’art. 158k della legge sulle assicurazioni così dispone:
«1. L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente come suo rappresentante in un procedimento giudiziario o amministrativo
una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale. Inoltre, l’assicurato può scegliere liberamente
un avvocato per l’ulteriore tutela dei propri interessi legali, qualora sia sorto un conflitto di interessi con l’assicuratore.
2. Nel contratto di assicurazione può essere convenuto che l’assicurato possa scegliere come suo rappresentante in un procedimento
giudiziario o amministrativo soltanto una persona autorizzata ad esercitare professionalmente la rappresentanza legale, il
cui studio legale abbia sede nel luogo dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente in primo grado per il procedimento
in questione. Nel caso in cui meno di quattro persone di tale tipo abbiano lo studio legale in detto luogo, il diritto di
scelta deve essere esteso alle persone con studio legale nella circoscrizione del giudice di primo grado in cui ha sede la
predetta autorità.
3. L’assicurato che richieda l’assistenza di un rappresentante legale per un procedimento giudiziario o amministrativo deve essere
informato del diritto spettantegli ai sensi del n. 1, prima frase; qualora sorga un conflitto di interessi, l’assicurato deve
essere informato del diritto spettantegli in base al n. 1, seconda frase. Se l’assicuratore ha affidato ad un’altra impresa
la liquidazione dei sinistri, gli obblighi di informazione ricadono su questa impresa».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino austriaco, aveva sottoscritto con l’[OSCURATO:PERSONA] un contratto di assicurazione tutela giudiziaria, contenente
le clausole di applicazione delle condizioni generali dell’assicurazione tutela giudiziaria («[OSCURATO:PERSONA] für die
[OSCURATO:PERSONA]»; in prosieguo: le «condizioni 1995»).
12
Ai sensi dell’art. 6.7.3 delle condizioni 1995:
«Qualora più assicurati godano della copertura assicurativa a tutela dei propri interessi legali in forza di uno o più contratti
di assicurazione e i loro interessi si rivolgano contro la stessa o le stesse controparti a causa dello stesso evento o di
eventi simili, l’assicuratore ha il diritto di limitare inizialmente la propria prestazione alla difesa stragiudiziale e degli
interessi legali degli assicurati e allo svolgimento dei necessari processi pilota tramite rappresentanti legali di sua scelta.
Qualora gli assicurati non siano, o non siano più, sufficientemente tutelati da tali misure contro la perdita dei loro diritti,
in particolare a causa dell’incombente prescrizione, l’assicuratore si accolla altresì i costi delle azioni collettive o di
altre forme collettive di tutela stragiudiziale e giudiziale degli interessi tramite rappresentanti legali di sua scelta».
13
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], così come diverse migliaia di altri investitori, una parte dei quali era coperta dall’assicurazione tutela
giudiziaria con l’[OSCURATO:PERSONA], aveva investito una certa somma nelle società di investimento mobiliare AMIS [OSCURATO:PERSONA]
AG e AMIS [OSCURATO:PERSONA] AS, in seguito fallite.
14
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha conferito pertanto allo studio legale [OSCURATO:PERSONA] GmbH il mandato di rappresentarlo in diversi
procedimenti, tra i quali il procedimento fallimentare delle dette società, la causa penale a carico dei responsabili delle
medesime nonché un’altra causa, promossa avverso la Repubblica d’Austria, alla quale egli addebita omissioni in sede di sorveglianza
dei mercati finanziari.
15
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto all’[OSCURATO:PERSONA] di confermare che le prestazioni, passate e future, dei legali da lui scelti sarebbero
state coperte dall’assicurazione tutela giudiziaria.
16
L’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto tale domanda, basandosi sulle disposizioni dell’art. 6.7.3 delle condizioni 1995.
17
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha adito il [OSCURATO:PERSONA] chiedendogli di accertare, in primo luogo, che l’[OSCURATO:PERSONA] era obbligata a farsi
carico delle spese connesse alle prestazioni dei suoi legali nei procedimenti passati e futuri e, in secondo luogo, che l’art. 6.7.3
delle condizioni 1995 era invalido e, di conseguenza, non faceva parte del contratto di assicurazione tutela giudiziaria.
18
Detto giudice ha respinto il ricorso, rilevando che l’art. 6.7.3 delle condizioni 1995 non viola l’art. 158k della legge sulle
assicurazioni, interpretato alla luce dell’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 bensì, al contrario, lo integra e fornisce
una soluzione alle ipotesi di danni di massa.
19
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso tale decisione, appello respinto dall’[OSCURATO:PERSONA]. Il giudice d’appello
ha dichiarato, in particolare, che la limitazione disposta dall’art. 6.7.3 delle condizioni 1995 era conforme alla direttiva
87/344.
20
Investito di un ricorso in «Revision», l’[OSCURATO:PERSONA] si interroga sull’interpretazione dell’art. 4 della direttiva
87/344.
21
Da un lato, il giudice del rinvio constata che l’interpretazione letterale dell’art. 4 della detta direttiva e il fatto che
l’art. 5 della medesima preveda un’unica deroga al principio della libera scelta di un rappresentante risultano favorevoli
al sig. [OSCURATO:PERSONA].
22
Dall’altro, secondo il detto giudice un’interpretazione teleologica dell’art. 4 consente di individuare diverse ragioni per
cui l’assicuratore avrebbe il diritto di scegliere un rappresentante legale a nome degli assicurati, quando un gran numero
dei medesimi sia danneggiato dal medesimo evento.
23
Infatti, poiché il costo di un’azione collettiva è notevolmente meno elevato di quello di una pluralità di azioni individuali,
si rischierebbe che le imprese di assicurazione accettino di coprire i danni di massa all’unica condizione che esse stesse
possano designare il rappresentante legale di tutti gli assicurati.
24
Inoltre, l’art. 6.7.3 delle condizioni 1995 sarebbe complementare al principio della libera scelta di un rappresentante, sancito
dalla direttiva 87/344.
25
Il giudice del rinvio si chiede parimenti quali siano i criteri idonei per definire la nozione di danno di massa. A suo parere,
una clausola che legittimi l’assicuratore a scegliere il rappresentante legale nel caso in cui «più assicurati» siano coinvolti
parrebbe contraria agli scopi e alle prescrizioni della direttiva 87/344.
26
È alla luce di tutto ciò che l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1. Se l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 (…) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una clausola, contenuta
nelle condizioni generali di assicurazione di un assicuratore della tutela giudiziaria, la quale – nei casi in cui un numero
elevato di assicurati sia danneggiato dal medesimo evento (ad esempio fallimento di un’impresa di servizi di investimento
mobiliare) – accorda all’assicuratore il diritto di scegliere un rappresentante legale, così limitando il diritto del singolo
assicurato, coperto dalla tutela giudiziaria, alla libera scelta dell’avvocato (cosiddetta “clausola relativa al danno di
massa”).
2. Nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta in senso negativo, in presenza di quali presupposti ricorra un “danno di massa”che,
ai sensi (o ad integrazione) della citata direttiva, consenta di attribuire all’assicuratore, anziché all’assicurato, il diritto
di scegliere il rappresentante legale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
27
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344
debba essere interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero
di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, possa riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante
legale di tutti gli assicurati interessati.
Osservazioni presentate alla Corte
28
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], così come i governi austriaco e ceco, ritiene che l’art. 4, n. 1, lett. a), della detta direttiva debba essere
interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale, secondo la quale l’assicuratore possa
riservarsi il diritto di scegliere il rappresentante quando numerosi assicurati siano danneggiati dal medesimo evento.
29
L’art. 4, n. 1, lett. a), della citata direttiva avrebbe portata generale e prevederebbe una garanzia speciale a favore dei
titolari di un’assicurazione tutela giudiziaria, a prescindere dalla prevenzione o soppressione dei conflitti di interesse.
Di conseguenza, una limitazione di ordine teleologico basata sugli interessi economici degli assicuratori, del tipo di quella
oggetto della causa principale, sarebbe inammissibile.
30
L’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione delle Comunità europee sono di parere contrario.
31
Esse ritengono sostanzialmente che l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 non attribuisca al titolare di un’assicurazione
tutela giudiziaria un diritto autonomo di scegliere liberamente il proprio rappresentante. Di conseguenza, questo diritto
potrebbe essere soggetto a limiti, in particolare quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dal medesimo evento.
Esse basano la loro argomentazione sullo scopo e sul contesto della direttiva 87/344, nonché sul combinato disposto degli
artt. 4, n. 1, lett. a), 3, n. 2, e 5 della detta direttiva, letti alla luce dei ‘considerando’ della medesima.
32
L’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione asseriscono pertanto che la direttiva 87/344 ha lo scopo essenziale di evitare o eliminare i conflitti
di interesse tra i titolari di un’assicurazione tutela giudiziaria e gli assicuratori e, a questo scopo, essa offrirebbe agli
[OSCURATO:PERSONA] membri la scelta tra tre possibilità. Questi ultimi potrebbero optare per un sistema di specializzazione obbligatoria,
menzionato nell’ottavo ‘considerando’ della direttiva 87/344, strutturare i contratti conformemente al disposto dell’art. 3,
n. 1, della stessa, oppure applicare una delle soluzioni previste dall’art. 3, n. 2, della citata direttiva.
33
Il principio della libera scelta di un rappresentante, di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, varrebbe
unicamente per l’ipotesi prevista dall’art. 3, n. 2, lett.c), della medesima.
34
Secondo la Commissione, se l’art. 4, n. 1, lett. a), della citata direttiva si applicasse a tutte le soluzioni previste dall’art. 3,
n. 2, della medesima, le prime due risulterebbero superflue e ridotte a mere disposizioni supplementari, poiché la soluzione
enunciata dall’art. 3, n. 2, lett. c), di questa direttiva si realizzerebbe sempre.
35
L’[OSCURATO:PERSONA] basa il suo argomento anche sul testo dell’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344, che riconoscerebbe il
diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante ogni volta che sorga un conflitto di interessi. Di conseguenza,
si dovrebbe concludere che, in mancanza di conflitti di interesse, non esista il diritto di scegliere liberamente il proprio
rappresentante.
36
L’[OSCURATO:PERSONA] argomenta peraltro che, durante il 1987, anno di adozione della direttiva 87/344, il dibattito riguardava solo i sinistri
individuali e la protezione di coloro che ne fossero vittime, per cui i danni di massa non erano disciplinati da questa direttiva.
37
Inoltre, la deroga di cui all’art. 5 della direttiva 87/344 fornirebbe la prova che le deroghe alla libera scelta di un rappresentante
sono possibili e lecite. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], l’articolo citato costituisce non un’eccezione assoluta, bensì un mero esempio.
Di conseguenza, essa ritiene che l’omessa considerazione dei danni di massa imponga di procedere, nell’interesse dei titolari
di un’assicurazione tutela giudiziaria, ad un’interpretazione analogica dell’art. 5 della detta direttiva.
Risposta della Corte
38
Preliminarmente si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una
norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli
scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781,
punto 12; 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. [OSCURATO:PERSONA] und Likörfabrik, Racc. pag. 1051, punto 10; 14 ottobre 1999,
causa C‑223/98, Adidas, Racc. pag. I‑7081, punto 23; 14 giugno 2001, causa C‑191/99, Kvaerner, Racc. pag. I‑4447, punto 30,
nonché 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., Racc. pag. I‑4983, punto 41).
39
A questo proposito, occorre rilevare che dal preambolo della direttiva 87/344 si ricava che quest’ultima mira, da un lato,
ad agevolare la libertà di stabilimento delle imprese di assicurazioni mediante la soppressione delle barriere che derivano
dalle normative nazionali che vietano il cumulo dell’assicurazione tutela giudiziaria con altri rami assicurativi e, dall’altro,
a tutelare gli interessi degli assicurati, in particolare eliminando nel modo più ampio possibile gli eventuali conflitti
di interesse e consentendo la soluzione delle controversie tra assicuratori e assicurati.
40
A questo scopo, detta direttiva ha introdotto, da un lato, alcune misure organizzative e contrattuali e, dall’altro, un certo
numero di garanzie specifiche a favore degli assicurati.
41
Per quanto riguarda le misure organizzative e contrattuali, l’art. 3, n. 2, della direttiva 87/344 conferisce agli assicuratori
la facoltà di gestire i sinistri mediante servizi diversi in seno alla medesima impresa o di subappaltare la gestione dei
sinistri ad un’impresa giuridicamente distinta. Inoltre, l’art. 3, n. 2, lett. c), della citata direttiva consente di evitare
i conflitti di interesse, accordando all’assicurato la libertà di scegliere il proprio rappresentante sin dal momento della
denunzia del sinistro.
42
Conformemente all’art. 3, n. 3, della direttiva 87/344, ognuna di queste soluzioni è giudicata tale da garantire l’interesse
dei titolari di un’assicurazione tutela giudiziaria in modo equivalente. Spetta ad ogni Stato membro garantire che le imprese
di assicurazione stabilite sul suo territorio adottino almeno una di queste possibili soluzioni. Quest’ultimo, tuttavia, può
imporre una di queste soluzioni o lasciare le imprese libere di scegliere tra diverse possibili soluzioni.
43
Inoltre, l’art. 3, n. 1, della direttiva 87/344 prevede che la garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto
distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica, con indicazione del contenuto
dell’assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] membri possono obbligare gli assicuratori a menzionare anche il premio corrispondente all’assicurazione
tutela giudiziaria.
44
Per quanto concerne le garanzie specifiche, questa direttiva attribuisce agli assicurati il diritto di scegliere liberamente
un rappresentante nelle procedure menzionate dall’art. 4, n. 1, lett. a), oppure, conformemente all’art. 4, n. 1, lett. b),
quando sorge un conflitto di interessi.
45
Come si ricava dal complesso degli artt. 4, 6 e 7 della direttiva 87/344, i diritti attribuiti agli assicurati dai detti articoli
mirano a proteggere in modo ampio gli interessi dell’assicurato, senza limitarsi alle situazioni in cui sorga un conflitto
di interessi.
46
Occorre constatare parimenti che dal disposto degli artt. 3‑5 della direttiva 87/344, così come dal contesto della medesima,
si evince che il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante è riconosciuto a ciascun assicurato in modo generale
ed autonomo, nei limiti stabiliti da ciascuno di questi articoli.
47
Infatti, occorre ricordare, in primo luogo, che l’art. 4, n. 1, della direttiva 87/344 riconosce all’assicurato il diritto
di scegliere il proprio rappresentante ma, ad eccezione delle situazioni in cui sorga un conflitto di interessi, limita questo
diritto ai procedimenti giudiziari o amministrativi. L’uso dell’aggettivo «ogni» così come il tempo del verbo «riconoscere»
sottolineano la portata generale e il valore obbligatorio di questa norma.
48
In secondo luogo, occorre sottolineare che questa disposizione stabilisce il livello minimo di libertà che dev’essere riconosciuto
all’assicurato a prescindere dall’opzione prevista dall’art. 3, n. 2, di questa direttiva cui si conformi l’impresa di assicurazioni.
49
A questo riguardo, occorre constatare che i provvedimenti previsti dall’art. 3, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 87/344
mantengono la loro sfera di applicazione persino nell’ipotesi in cui dall’art. 4, n. 1, lett. a), della medesima direttiva
si possa ricavare un diritto autonomo del titolare dell’assicurazione tutela giudiziaria a scegliere liberamente il proprio
rappresentante.
50
Infatti, la soluzione prevista dall’art. 3, n. 2, lett. c), della direttiva 87/344 conferisce agli assicurati diritti più
ampi di quelli di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della medesima direttiva. Infatti, quest’ultima norma prevede il diritto
di scegliere liberamente il proprio rappresentante solo per l’ipotesi in cui venga avviato un procedimento giudiziario o amministrativo.
Viceversa, in base alla soluzione prevista dall’art. 3, n. 2, lett. c), della detta direttiva, l’assicurato ha il diritto
di affidare la tutela dei propri interessi a un rappresentante sin dal momento in cui abbia il diritto di invocare l’intervento
dell’assicuratore in forza del contratto di assicurazione, dunque anche prima di qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo.
51
Per di più, l’interpretazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione avrebbe l’effetto di annullare la sfera d’applicazione
dell’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344. Infatti, nel caso in cui venisse esercitata l’opzione prevista dall’art. 3,
n. 2, lett. c), della medesima direttiva, il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante esisterebbe persino
prima di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario. Se l’art. 4, n. 1, lett. a), della detta direttiva fosse applicabile
solo nell’ipotesi in cui questa prima opzione fosse effettivamente accolta, l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344
verrebbe completamente privato di portata normativa.
52
Peraltro, l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 87/344 conferma che il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante
nel caso di un procedimento giudiziario o amministrativo non è vincolato al verificarsi di un conflitto di interessi.
53
A questo proposito, i termini «und zwar immer» [«e ogni qualvolta» nella versione italiana], contenuti nella versione tedesca
del detto considerando della direttiva 87/344, potrebbero essere certamente interpretati nel senso che il diritto di scegliere
liberamente un rappresentante sia vincolato al verificarsi di un conflitto di interessi. Tuttavia, un’interpretazione del
genere non può essere invocata a sostegno di una lettura in senso restrittivo dell’art. 4, n. 1, lett. a), di questa direttiva.
54
Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, data la necessità che le direttive comunitarie vengano interpretate in modo
uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato
e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenze 2 aprile 1998, causa C‑296/95,
EMU Tabac e a., Racc. pag. I‑1605, punto 36; 17 giugno 1998, causa C‑321/96, Mecklenburg, Racc. pag. I‑3809, punto 29, nonché
26 maggio 2005, causa C‑498/03, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Racc. pag. I‑4427, punto 26).
55
Ebbene, come sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 71 delle sue conclusioni, dal raffronto tra queste diverse
versioni linguistiche si evince che il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante in occasione di un qualsiasi
procedimento giudiziario o amministrativo è attribuito indipendentemente dal sorgere di un conflitto di interessi.
56
In secondo luogo, come rilevato dalla Commissione, se i termini «und zwar immer» fossero interpretati nel senso suggerito
dalla [OSCURATO:PERSONA], le norme di cui all’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 perderebbero di contenuto, poiché quest’ultimo
sarebbe già oggetto dell’art. 4, n. 1, lett. b), della medesima.
57
In terzo luogo, come sottolineato dall’avvocato generale nel paragrafo 73 delle sue conclusioni, né la proposta iniziale di
direttiva della Commissione né gli altri lavori preparatori forniscono indizi a favore dell’ipotesi che il legislatore comunitario,
con l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344, intendesse introdurre unicamente un ulteriore strumento per la soppressione
dei conflitti d’interesse e non un diritto autonomo alla scelta del proprio rappresentante.
58
Al contrario, la genesi di questa direttiva consente di concludere che lo scopo iniziale di garantire in tutti i contratti
di assicurazione tutela giudiziaria la libera scelta del rappresentante, non condizionata dal verificarsi di un conflitto
di interessi, è stato mantenuto, benché limitato ai procedimenti giudiziari e amministrativi.
59
In quarto luogo, occorre constatare che, sebbene l’art. 5 della direttiva 87/344 autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri a escludere dall’applicazione
dell’art. 4, n. 1, di detta direttiva una serie di casi derivanti dall’uso degli autoveicoli, tuttavia quest’eccezione al
diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante dev’essere interpretata restrittivamente e, di conseguenza, non
può servire come fondamento ad un ragionamento in via analogica.
60
Inoltre, è pacifico che il legislatore comunitario non ha previsto deroghe relative all’ipotesi in cui un gran numero di assicurati
risultino danneggiati da un medesimo evento.
61
L’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione asseriscono a questo proposito che, all’epoca in cui è stata adottata la direttiva 87/344, il fenomeno
dei danni di massa non era ancora noto. Di conseguenza, il diritto di scegliere liberamente il proprio rappresentante in forza
dell’art. 4, n. 1, lett. a), di questa direttiva non può essere applicato all’ipotesi dei danni di massa.
62
Un argomento di questo tipo non può essere accolto.
63
Infatti, da un lato, il fenomeno degli eventi che colpiscano in modo analogo un numero rilevante di soggetti non è nuovo.
Come rilevato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], prima che la direttiva 87/344 fosse adottata diversi casi erano già stati registrati.
64
Dall’altro, anche ammettendo che circostanze nuove possano comportare, a livello degli [OSCURATO:PERSONA] membri, una moltiplicazione dei
ricorsi diretti a tutelare collettivamente gli interessi dei membri di un gruppo di persone, circostanze di tale natura non
possono limitare, allo stato attuale del diritto comunitario, la libertà dei titolari di un’assicurazione tutela giudiziaria
di partecipare o meno ad un ricorso del genere e di scegliere eventualmente un rappresentante legale.
65
In ultimo, è utile precisare che la direttiva 87/344 non mira ad un’armonizzazione completa dei contratti di assicurazione
tutela giudiziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri e che, allo stato attuale del diritto comunitario, questi ultimi restano liberi di determinare
il regime applicabile a detti contratti.
66
Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono esercitare le loro competenze in quest’ambito nel rispetto del diritto comunitario e, in
particolare, dell’art. 4 della direttiva 87/344.
67
Peraltro, occorre ricordare che spetta al giudice nazionale interpretare le norme della legge sulle assicurazioni, per quanto
possibile, alla luce del testo e degli scopi della direttiva 87/344, tenendo conto dell’interpretazione appena fornita dell’art. 4,
n. 1, della medesima, per conseguire il risultato cui mira questa direttiva e, in tal modo, conformarsi all’art. 249, terzo
comma, CE (v. in tal senso, in particolare, sentenza 5 ottobre 2004, cause riunite da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a.,
Racc. pag. I‑8835, punto 113).
68
Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 87/344 dev’essere
interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati
siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di
tutti gli assicurati interessati.
Sulla seconda questione
69
In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
70
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso
che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati
dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati
interessati.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.