CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 19666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte del legale di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di Pescara in data 20/01/2020 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata. 2. Contro la detta sentenza, propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 178 del codice di rito, nullità del processo di appello per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputata e del difensore di fiducia. Assume che sebbene proposta impugnazione innanzi alla Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] da parte del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente aveva revocato detto difensore, nominando quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 55, aveva eletto domicilio, nomina ritualmente depositata presso la Corte di Appello in data 02/11/2020, dandone comunicazione al precedente difensore, il decreto di citazione in appello in data 19/10/2021, per l' udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] h. 9.30, era stato notificato, anche quale domiciliatario dell' imputata, al precedente difensore il quale, a fronte di una trattazione prevista nelle forme di cui all' art. 23 bis d.l. 137/2020 e succ. mod.y aveva depositato le proprie conclusioni scritte. Rileva che era, pertanto, palese l'eccepita nullità in ragione dell'omessa citazione dell'imputata e del suo difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta nel caso di atto recapitato ad un soggetto non convivente, erroneamente indicato quale madre dell'imputato, e ad un indirizzo diverso da quello di residenza dell'imputato stesso, in mancanza di qualsiasi dato processuale da cui desumere l'effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo). (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269028 - Orbene,nel caso in esame,risulta che, proposto appello da parte dell' difensore dell'imputata Avv. [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente, con atto depositato in data 02/11/2020 innanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], revocava la nomina del precedente legale, nominando quale difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio, sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 55 aveva eletto domicilio, nomina ritualmente depositata presso la suddetta Corte di appello in data 02/11/2020. Orbene, poiché il decreto di citazione in appello in data 19/10/2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] h. 9,30 è stato notificato, anche quale domiciliatario dell'imputata, al precedente difensore e, quindi presso un domicilio diverso da quello eletto ed è stata omessa la citazione del nuovo difensore di fiducia ,ciò ha determinato una ipotesi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc, pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a nulla rilevando le conclusioni del difensore di fiducia ormai revocato. 3. Stante la nullità della citazione in giudizio in appello dell'imputata e del difensore di fiducia la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il C