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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 44965/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di cassazione ha annullato, con sentenza n. 40332 del 2016, la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Luigi (condannato nel doppio grado di merito per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/90, per avere ceduto sostanza stupefacente, tipo hashish, e detenuto circa 40 grammi di sostanza dello steso tipo), limitatamente alla determinazione della pena, in ragione della sua sopravvenuta illegalità, essendo stato nelle more ridefinito il regime penale previsto per la fattispecie autonoma di cui all'art. 73 c.5, d.P.R. n. 309/90 e la relativa cornice sanzionatoria.

La Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena alla stregua del nuovo quadro normativo e, facendo applicazione dei criteri adottati dal giudice di primo grado, ritenuti congrui in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ritenuto di distaccarsi dal minimo edittale, individuando la pena base in anni uno di reclusione e euro 1.200,00 di multa, ridotta per il rito a mesi otto di reclusione e euro 800,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputat9,con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, per essere stata la pena individuata in maniera sproporzionata rispetto alla condotta di lieve entità ai sensi dell'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/90, non essendo evincibili le ragioni per le quali il giudice si sia discostato dal minimo edittale, in una situazione in cui non erano state neppure riconosciute le circostanze attenuanti generiche, avendo ciò neutralizzato l'effetto premiale derivante dalla scelta di definire il procedimento con le forme del rito abbreviato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto, che deriva dalla semplice lettura incrociata della sentenza di annullamento e di quella impugnata.

2. La Corte di cassazione, infatti, ha dato atto che il ricorrente aveva formulato, in quella sede, un unico motivo di impugnazione, con il quale aveva dedotto violazione di legge in relazione ai criteri di commisurazione della pena, ritenuta eccessivamente severa, senza ulteriormente argomentare.

Il motivo di gravame è stato ritenuto assolutamente generico e attinente a valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità.

Ha, però, annullato la sentenza con riferimento alla cornice edittale della pena, a seguito dell'intervenuta modifica del relativo regime.

3. Tanto premesso, del tutto coerentemente il giudice del rinvio si è limitato a riprodurre il criterio di calcolo seguito dai giudici di merito, aderendo al medesimo giudizio di disvalore del fatto, tale da non consentire la individuazione della pena nel minimo edittale, giudizio che ha superato indenne il vaglio di legittimità.

La censura difensiva presenta ancora una volta il carattere di genericità stigmatizzato dal giudice rimettente, non avendo il ricorrente indicato elementi rilevanti pretermessi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (tali non potendosi ritenere la riqualificazione nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73,.

C. 5, d.P.R. n. 309/90 e neppure l'accesso al rito abbreviato), limitandosi ancora ancora una volta a chiedere una pena più mite (cfr., quanto all'onere motivazioneale del giudice, sez. 3, n. 29968 del 22/272019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui si è precisato non esser necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; n. 38251 del 15/6/2016, Rognanese e altro, Rv. 267949, in cui si è valorizzato il fatto che il parametro valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena; sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243, in cui l'obbligo motivazionale è stato ritenuto assolto dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 novembre 2021.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di cassazione ha annullato, con sentenza n. 40332 del 2016, la sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Luigi (condannato nel doppio grado di merito per il reato di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/90, per avere ceduto sostanza stupefacente, tipo hashish, e detenuto circa 40 grammi di sostanza dello steso tipo), limitatamente alla determinazione della pena, in ragione della sua sopravvenuta illegalità, essendo stato nelle more ridefinito il regime penale previsto per la fattispecie autonoma di cui all'art. 73 c.5, d.P.R. n. 309/90 e la relativa cornice sanzionatoria. La Corte d'appello di Napoli, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena alla stregua del nuovo quadro normativo e, facendo applicazione dei criteri adottati dal giudice di primo grado, ritenuti congrui in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha ritenuto di distaccarsi dal minimo edittale, individuando la pena base in anni uno di reclusione e euro 1.200,00 di multa, ridotta per il rito a mesi otto di reclusione e euro 800,00 di multa. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputat9,con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione, per essere stata la pena individuata in maniera sproporzionata rispetto alla condotta di lieve entità ai sensi dell'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/90, non essendo evincibili le ragioni per le quali il giudice si sia discostato dal minimo edittale, in una situazione in cui non erano state neppure riconosciute le circostanze attenuanti generiche, avendo ciò neutralizzato l'effetto premiale derivante dalla scelta di definire il procedimento con le forme del rito abbreviato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo dedotto, che deriva dalla semplice lettura incrociata della sentenza di annullamento e di quella impugnata. 2. La Corte di cassazione, infatti, ha dato atto che il ricorrente aveva formulato, in quella sede, un unico motivo di impugnazione, con il quale aveva dedotto violazione di legge in relazione ai criteri di commisurazione della pena, ritenuta eccessivamente severa, senza ulteriormente argomentare. Il motivo di gravame è stato ritenuto assolutamente generico e attinente a valutazioni rientranti nella discrezionalità del giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità. Ha, però, annullato la sentenza con riferimento alla cornice edittale della pena, a seguito dell'intervenuta modifica del relativo regime. 3. Tanto premesso, del tutto coerentemente il giudice del rinvio si è limitato a riprodurre il criterio di calcolo seguito dai giudici di merito, aderendo al medesimo giudizio di disvalore del fatto, tale da non consentire la individuazione della pena nel minimo edittale, giudizio che ha superato indenne il vaglio di legittimità. La censura difensiva presenta ancora una volta il carattere di genericità stigmatizzato dal giudice rimettente, non avendo il ricorrente indicato elementi rilevanti pretermessi nella determinazione del trattamento sanzionatorio (tali non potendosi ritenere la riqualificazione nella fattispecie autonoma di cui all'art. 73,. C. 5, d.P.R. n. 309/90 e neppure l'accesso al rito abbreviato), limitandosi ancora ancora una volta a chiedere una pena più mite (cfr., quanto all'onere motivazioneale del giudice, sez. 3, n. 29968 del 22/272019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288, in cui si è precisato non esser necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo; n. 38251 del 15/6/2016, Rognanese e altro, Rv. 267949, in cui si è valorizzato il fatto che il parametro valutativo sia desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena; sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243, in cui l'obbligo motivazionale è stato ritenuto assolto dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale; sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore I
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