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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04896/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25 febbraio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa in data 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Pescara, previa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 110 cod. pen., 5, lett. b) e d), e 6, terzo comma,

I. n. 283 del 1962, ha rideterminato in mesi sette di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56 e 515 cod. pen., per aver detenuto, quale procuratore generale della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", per la successiva somministrazione, vari prodotti alimentari congelati, di cui non era indicato né sulle liste menù, né sul volantino "[OSCURATO:PERSONA] trattoria abruzzese" il reale stato fisico di conservazione, proponendoli al contrario quali freschi; fatti accertati in Pescara il 23/08/2019.

Letta la memoria trasmessa il 25 novembre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con la richiesta che non sia dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione e che il ricorso venga rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione ad apposita sezione e, all'esito, venga annullata la sentenza gravata.

Rilevato che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perché connessi, con cui si censurano, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la suitas della condotta, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'entità della pena inflitta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure generiche non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sostanzialmente volti a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privi di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno adeguatamente ricostruito la vicenda: si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come lo stesso, procuratore generale del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", dunque tenuto, nella sua qualità, ad osservare e far osservare le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell'attività aziendale, in particolare la corretta conservazione degli alimenti e le corrette informazioni alla clientela, si occupasse dell'acquisto delle materie prime per il locale e non avesse fatto espressamente riportare, sul menu e sul depliant dei ristorante, la circostanza che gli alimenti da somministrare fossero congelati, essendo stato accertato, nel corso del sopralluogo, la presenza di materie prime congelate per circa 10 chilogrammi, nonché di ulteriori alimenti per circa 60/70 chilogrammi in cattivo stato di conservazione in un unico blocco di ghiaccio, privi di tracciabilità e di involucri protettivi, con evidenti segni di irrancidimento, di essiccazione e di alterazione, che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano destinati agli avventori e non alla distruzione, in quanto conservati in un pozzetto congelatore esterno al locale, e non invece collocati in speciali contenitori al fine di consegnarli a ditta specializzata per il loro smaltimento (la sentenza impugnata richiama in tal senso la deposizione dei dirigente veterinario dell'ASL di Pescara).

Ritenuto che la doglianza con la quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondata, in quanto ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 6 della sentenza della sentenza impugnata), essendo stato, in modo pertinente, sottolineando, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il nocumento che gli alimenti in cattivo stato di conservazione avrebbero potuto recare ai clienti del ristorante e, conseguentemente, l'obiettiva entità del reato, così difettando il requisito della particolare tenuità del fatto.

Evidenziato che la doglianza con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondata, in quanto del tutto generica, poiché non riporta i motivi di appello sul punto, in ogni caso anch'essa ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, l'assenza di positivi elementi di valutazione che potessero far propendere per un ridimensionamento della pena in senso più mite, nonché per le circostanze e la gravità del fatto; valutazione che, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità.

Ritenuto che la doglianza concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è inammissibile, perché non contesta una delle due rationes decidendi sulle quali è fondato il rigetto della richiesta difensiva, vale a dire l'idoneità della pena pecuniaria sostitutiva alla rieducazione del condannato, secondo le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 58

I. n. 689 del 1981, che attribuisce al giudice, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il compito di valutare anche quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato.

Osservato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25 febbraio 2025, che, in parziale riforma della decisione resa in data 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Pescara, previa declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 110 cod. pen., 5, lett. b) e d), e 6, terzo comma, I. n. 283 del 1962, ha rideterminato in mesi sette di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110, 56 e 515 cod. pen., per aver detenuto, quale procuratore generale della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", per la successiva somministrazione, vari prodotti alimentari congelati, di cui non era indicato né sulle liste menù, né sul volantino "[OSCURATO:PERSONA] trattoria abruzzese" il reale stato fisico di conservazione, proponendoli al contrario quali freschi; fatti accertati in Pescara il 23/08/2019. Letta la memoria trasmessa il 25 novembre 2025 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, con la richiesta che non sia dichiarata l'inammissibilità della proposta impugnazione e che il ricorso venga rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione ad apposita sezione e, all'esito, venga annullata la sentenza gravata. Rilevato che i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente perché connessi, con cui si censurano, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, la suitas della condotta, la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'entità della pena inflitta e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure generiche non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, sostanzialmente volti a prefigurare una ricostruzione alternativa delle fonti probatorie e privi di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, a fronte della esauriente ricostruzione dei giudici di merito, i quali, all'esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno adeguatamente ricostruito la vicenda: si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, dove la Corte territoriale ha dato conto del compendio probatorio a carico del ricorrente, essendo stato provato come lo stesso, procuratore generale del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", dunque tenuto, nella sua qualità, ad osservare e far osservare le disposizioni imperative concernenti gli aspetti dell'attività aziendale, in particolare la corretta conservazione degli alimenti e le corrette informazioni alla clientela, si occupasse dell'acquisto delle materie prime per il locale e non avesse fatto espressamente riportare, sul menu e sul depliant dei ristorante, la circostanza che gli alimenti da somministrare fossero congelati, essendo stato accertato, nel corso del sopralluogo, la presenza di materie prime congelate per circa 10 chilogrammi, nonché di ulteriori alimenti per circa 60/70 chilogrammi in cattivo stato di conservazione in un unico blocco di ghiaccio, privi di tracciabilità e di involucri protettivi, con evidenti segni di irrancidimento, di essiccazione e di alterazione, che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, erano destinati agli avventori e non alla distruzione, in quanto conservati in un pozzetto congelatore esterno al locale, e non invece collocati in speciali contenitori al fine di consegnarli a ditta specializzata per il loro smaltimento (la sentenza impugnata richiama in tal senso la deposizione dei dirigente veterinario dell'ASL di Pescara). Ritenuto che la doglianza con la quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondata, in quanto ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito (pag. 6 della sentenza della sentenza impugnata), essendo stato, in modo pertinente, sottolineando, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il nocumento che gli alimenti in cattivo stato di conservazione avrebbero potuto recare ai clienti del ristorante e, conseguentemente, l'obiettiva entità del reato, così difettando il requisito della particolare tenuità del fatto. Evidenziato che la doglianza con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio è parimenti manifestamente infondata, in quanto del tutto generica, poiché non riporta i motivi di appello sul punto, in ogni caso anch'essa ripropositiva di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 6), avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva, l'assenza di positivi elementi di valutazione che potessero far propendere per un ridimensionamento della pena in senso più mite, nonché per le circostanze e la gravità del fatto; valutazione che, non essendo frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico o contraddittorio, non è sindacabile in sede di legittimità. Ritenuto che la doglianza concernente la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è inammissibile, perché non contesta una delle due rationes decidendi sulle quali è fondato il rigetto della richiesta difensiva, vale a dire l'idoneità della pena pecuniaria sostitutiva alla rieducazione del condannato, secondo le indicazioni contenute nel primo comma dell'art. 58 I. n. 689 del 1981, che attribuisce al giudice, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il compito di valutare anche quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato. Osservato che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere sia del pagamento delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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