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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 33511/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ScAamiglio; letta la memoria difensiva depositata in data 12/06/2026; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità della consulenza tecnica acquisita nel giudizio di primo grado, non è consentito atteso che la Corte di appello ha fondato il giudizio di contraffazione della merce sequestrata su un elemento probatorio del tutto diverso e cioè sulle dichiarazioni del teste Marinelli, legale rappresentante della società che detiene i diritti dell'artista Mengoni ed escusso nel giudizio di secondo grado; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale correttamente fondato il diniego in ragione del fatto che già il giudice di primo grado aveva concesso la diminuente della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma quarto, per il numero contenuto dei beni contraffatti detenuti e posti in vendita; che tale assunto è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita, nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata prevista da tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte ( Sez. 2 n. 51255 del 16/11/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285693); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è anch'esso manifestamente infondato; che la Corte di appello, sul punto, ha correttamente argomentato in linea con in linea con i principi dettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 richiamando i due precedenti a carico dell'imputato a fronte dei quali, in quanto specifici, i reati oggetti di giudizio non potevano considerarsi occasionali ma espressione di rafforzata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ScAamiglio; letta la memoria difensiva depositata in data 12/06/2026; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità della consulenza tecnica acquisita nel giudizio di primo grado, non è consentito atteso che la Corte di appello ha fondato il giudizio di contraffazione della merce sequestrata su un elemento probatorio del tutto diverso e cioè sulle dichiarazioni del teste Marinelli, legale rappresentante della società che detiene i diritti dell'artista Mengoni ed escusso nel giudizio di secondo grado; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale correttamente fondato il diniego in ragione del fatto che già il giudice di primo grado aveva concesso la diminuente della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, comma quarto, per il numero contenuto dei beni contraffatti detenuti e posti in vendita; che tale assunto è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita, nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata prevista da tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte ( Sez. 2 n. 51255 del 16/11/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285693); ritenuto che il terzo motivo di ricorso con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, è anch'esso manifestamente infondato; che la Corte di appello, sul punto, ha correttamente argomentato in linea con in linea con i principi dettati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 richiamando i due precedenti a carico dell'imputato a fronte dei quali, in quanto specifici, i reati oggetti di giudizio non potevano considerarsi occasionali ma espressione di rafforzata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M