CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 33606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA CRIZve Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso [OSCURATO:PERSONA] Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e PARISO Diego, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CHIETIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Chieti, in data 03/03/202.3, con ordinanza dettata a verbale, in ordine alla fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di tentata truffa e sostituzione di persona, ha ritenuto non sussistenti le condizioni per giungere alla convalida dell'arresto e emissione di titolo cautelare come richiesto dal Pubblico Ministero. Il Tribunale ha escluso la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la tentata truffa non sarebbe ricompresa nella previsione in questione, in mancanza di qualsiasi riferimento alla fattispecie in forma tentata; la formulazione della norma, per come interpretata anche dalla Corte di cassazione, a parere del Tribunale, impone un riferimento della disciplina in tema di convalida esclusivamente quanto ai reati indicati, ovvero ad ipotesi di truffa consumata e non tentata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Chieti deducendo, con un unico articolato motivo di ricorso, violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 381 cod. proc. pen. quanto ai casi nei quali si deve ritenere consentito l'arresto in flagranza facoltativo; è stato in tal senso sottolineato il richiamo, nell'ambito della disciplina in questione, da una parte al criterio quantitativo che ricollega la legittimità dell'arresto alla misura della sanzione e dall'altra alla indicazione tassativa di alcune lipologie di delitto. Il ricorrente ha evidenziato caratteristiche e disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza anche in considerazione dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti su questa disposizione ed ha sottolineato come il Tribunale avesse omesso di considerare, in relazione alla fattispecie tentata di truffa aggravata dalla minorata difesa, il criterio quantitativo della pena astrattamente irrogabile, al fine di valutare se fosse consentito o meno provvedere all'arresto in ragione della disposizione di cui all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. a prescindere dall'inserimento nell'elenco di fattispecie tassativamente indicate. In conclusione il Pubblico Ministero procedente ha sostenuto che non ci si possa limitare ad un'applicazione acritica e meccanica della distinzione tra arresto facoltativo in flagranza in funzione della pena edittale 3. Il Procuratore generale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria, sostenendo la corretta determinazione della pena da parte del Tribunale di Chieti in virtù del criterio quantitativo previsto dall'art. 379 cod. proc. pen. 5. Il ricorso è fondato. Ne consegue l' annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente acquisito. IE difatti corretto il richiamo da parte del Pubblico Ministero ricorrente - quale ipotesi da applicarsi nel caso in esame, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza - alla disposizione di cui all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen. La contestazione elevata era oggettivamente riferita alla condotta di truffa tentata aggravata ai sensi dell'art. 640, comma primo e secondo, n. 2-bis cod. pen. Da tale complessiva configurazione contenuta nella descrizione della contestazione elevata consegue il 2 )4t- chiaro riferimento ad un limite edittale della pena, rilevante ai sensi dell'art. 278 cod.proc.pen. in materia cautelare, superiore nel massimo a tre anni, attesa la riduzione minima per il tentativo nella misura di un terzo e la ricorrenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, che deve esser etenuta in considerazione ai fini della determinazione della pena sulla base del combinato disposto degli artt. 379 e 278 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legitti