CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Melani;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.896/2019 depositata il 23/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana rigettaval’appello proposto dalla Mesticheria e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA](di seguito più brevemente anche solo la Società), così confermando lasentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della contribuenterivolto ad ottenere il rimborso delle somme versate e non dovute,relativamente al maggior tributo per la raccolta e la gestione dei rifiuti perNumero registro generale 38504/2019Numero sezionale 3664/2026Numero di raccolta generale 20406/2026Data pubblicazione 17/06/2026gli anni dal 2010 al 2013 di cui alle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] (ora ALIAspa), rilevando che non si fosse formato il silenzio rifiuto ex art.21 dPR546/1992. In particolare, per quanto qui interessa, il giudice di appello,nel confermare la sentenza di primo grado, rilevava che la Cis avevacomunicato alla contribuente che la bolletta di ricalcolo era in fase dielaborazione e che essa sarebbe stata emessa non appena i tempi tecnicilo avessero consentito; tempi tecnici legati al fatto che le somme versatedai contribuenti confluivano nelle casse del Comune e, quindi, larestituzione di somme richiedeva adempimenti contabili sul bilancio delComune stesso, così escludendo che la temporanea mancata restituzionepotesse essere considerata quale rifiuto tacito.2. Avverso siffatta pronuncia, ricorre in cassazione la contribuenteaffidandosi a quattro motivi.3. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso.4. Entrambe le parti in prossimità dell’adunanza camerale hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2, 19 e 21 del D.LGS. N. 546/1992, dell'art.1,comma 164, della L.n. 296/2006, dell'art. 24 della COST., in relazioneall'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesseconsiderato quale rifiuto tacito la temporanea mancata restituzione dellesomme, pur in assenza di adempimento entro il termine stabilito dallalegge.2. Con il secondo motivo, si duole della violazione e/o falsaapplicazione dell'art. 36 del D.LGS. N. 546/1992,nonché dell'art.132 cr.c.e dell'art. 118 DISP. ATT. c.P.C, in relazione all'art. 360, comma l, n. 4,CPC, per anomalia nella motivazione, non avendo il giudice esposto insentenza i motivi di diritto o le interpretazioni giurisprudenziali delleNumero registro generale 38504/2019Numero sezionale 3664/2026Numero di raccolta generale 20406/2026Data pubblicazione 17/06/2026norme poste a fondamento della decisione nonché per non aver valutatocriticamente i motivi di appello della ricorrente.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 345 c.p.c. e 57 del D.LGS. N. 546/1992, in relazione all'art. 360,comma l, n. 4, c.P.c., per violazione del divieto di nova in appello, nonavendo dichiarato tardiva e perciò inammissibile la contestazione sull'an esul quantum della pretesa della ricorrente sollevata per la prima volta inappello dalla resistente;4. Con il quarto, si duole della violazione e/o falsa applicazione degliartt. 345 c.p.c. e 57 del D.LGS. N. 546/1992,in relazione all'art. 360,comma l, n. 4, c.p.c., per violazione del divieto di nova in appello, nonavendo dichiarato tardiva e perciò inammissibile l'eccezione sullalegittimità del ritardato adempimento, sollevata per la prima volta dallaresistente in appello.4.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento deirestanti.4.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass. 21782/2025), inassenza di un esplicito provvedimento di diniego del rimborso, ilcontribuente, che intenda ottenere il rimborso di somme che assumeindebitamente versate a titolo d'imposta, può solo proporre ricorsoavverso il cd. silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, che si forma decorso iltermine di novanta giorni dalla presentazione della domanda direstituzione in sede amministrativa, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992,art. 21, comma 2.4.3. La mancata formazione del silenzio-rifiuto -che è il mezzo attraversoil quale pretese restitutorie fiscali sono rese azionabili nel giudiziotributario che è tipico giudizio impugnatorio- comporta l'inammissibilità delricorso per difetto di un indefettibile presupposto processuale del giudiziotributario (rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio);fermo restando che, una volta formatosi il silenzio, il ricorso è, secondoNumero registro generale 38504/2019Numero sezionale 3664/2026Numero di raccolta generale 20406/2026Data pubblicazione 17/06/2026espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, sempreproponibile (diversamente dai ricorsi avverso gli altri "atti impugnabili" dicui al precedente art. 19, assoggettati al termine di decadenza sancitodall'art. 21, comma 1) "fino a quando il diritto alla restituzione non èprescritto".4.4. Il rifiuto tacito non costituisce, quindi, un atto di per sé impugnabile,quanto piuttosto un mero presupposto processuale (vediCass.16250/2017) considerato che il silenzio‑rifiuto si forma per il solodecorso del termine (90 giorni), in virtù dell’assenza di un pronunciamentodecisorio (accoglimento o diniego).4.5. Sicchè tale inerzia sostanziale rispetto alla pretesa di rimborso delcontribuente postula che non siano idonee a superarla eventualicomunicazioni interlocutorie dell’Ufficio destinatario dell’istanza (presa incarico, istruttoria, rinvio a stanziamenti, temporanea mancatarestituzione) che, non sostanziandosi in un formale atto di diniegoespresso, non impediscono la formazione del silenzio rifiuto per il decorsodel termine.4.6. Nel caso di specie, la CTR non ha fatto buon governo di siffattiprincipi, avendo erroneamente escluso l’inerzia del gestore dei rifiuti CISrispetto all’istanza di rimborso della contribuente sulla base della mera“temporanea mancata restituzione” delle somme richieste, desunta dallacomunicazione del 21/1/2015, anziché valutare, alla stregua di quantoesposto in diritto, se si trattasse, sulla scorta dell’accertamento in fattocompiuto in merito al tenore della stessa, di una comunicazioneinterlocutoria, di per sé inidonea a superare l’inerzia sostanziale delgestore, oppure di un provvedimento di accoglimento o di diniegoespresso, onde accertare se si fosse formato o meno il rifiuto tacito di cuiall’art.21 comma 2 del d.Lgs.546/1992 in relazione all’art.19 comma 1lett. g) del d.Lgs. 546/1992, per il mero decorso del termine di 90 giorniin assenza di un provvedimento decisorio.Numero registro generale 38504/2019Numero sezionale 3664/2026Numero di raccolta generale 20406/2026Data pubblicazione 17/06/20264.7. In ragione di ciò, il motivo in esame va accolto, con conseguenteassorbimento dei restanti.4.8. La sentenza va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e lacausa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaToscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Toscana, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimitàCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]