CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CERSOSIMO;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i due motivi del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del tutto generico. Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 2 a 5 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito con conseguente aspecificità della doglianza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01; Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato che, il primo ed il secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 e 712 nonché vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto, sono reiterativi ed aspecifici, non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. I giudici di merito, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato che risultava indicativa della provenienza illecita del bene e del fatto che l'imputato non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità (pagg. 3 e 4 della sentenza di appello). I giudici di appello hanno fatto buon uso dell'univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui la natura dei beni detenuti e le modalità di detenzione consentono di escludere che l'imputato ne ignori la provenienza illecita, quanto meno a titolo di dolo eventuale; siffatta valutazione, non rivedibile nel merito in questa sede, è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). rilevato che, il terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al diniego delle invocate attenuanti generiche, non è consentito poiché meramente riproduttivo di profili di censura 2già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della capacità a delinquere della ricorrente desunta dai precedenti penali e dal comportamento tenuto in occasione del controllo da parte della polizia giudiziaria nonché dalla mancanza di elementi favorevoli ad una maggiore mitigazione della pena (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato che deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M