CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026
Cassazione n. 07177/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per i delitti di estorsione e alla mancata riqualificazione delle condotte contestate nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici che il ricorso si limita a contraddire dogmaticamente (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sul quadro probatorio delineatosi dal quale si desumono gli elementi costitutivi dei reati di estorsione contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente