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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30004/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5649/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7751/52/16, depositata il 6 settembre 2016. sul ricorso iscritto al n. 5966/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6631/23/17, depositata il 14 luglio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere.

Considerato che: Con la sentenza impugnata nel ricorso R.G. n. 5649/2017 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 13904/18/2015 che aveva accolto il ricorso di CDM - [OSCURATO:PERSONA] srl (breviter CDM) contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009.

La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che il gravame agenziale era stato notificato al difensore originario della società contribuente, rinunciante al mandato, invece c:he a quello che lo aveva sostituito e che peraltro aveva partecipato all'udienza pubblica di discussione della causa avanti alla CTI) napoletana.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria.

La società contribuente restava intimata.

Con la sentenza impugnata nel ricorso R.G. n. 5966/2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, revocava la sentenza n. 7751/52/16„ oggetto del primo ricorso agenziale.

La CTR osservava in particolare, quanto al rescindente, che la sentenza impugnata era incorsa in un palese errore revocatorio, consistente nella mancata considerazione della prova documentale dell'avvenuta rituale notificazione del gravame agenziale oggetto di quel giudizio di appello al nuovo difensore della C:DM; quanto al rescissorio, che tale gravame doveva considerarsi pienamente fondato nel merito, sicchè lo accoglieva.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sette motivi.

In tale giudizio l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Nelle more dei giudizi la società contribuente ha depositato istanza di sospensione di quello più redente per effetto della presentazione di richiesta di definizione agevolata della lite ex art. 6, dl 119/2018.

La difesa erariale ha a sua volta depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Considerato che: Stante l'evidente connessione sia soggettiva che oggettiva in via preliminare la Corte riunisce i giudizi.Tenuto conto delle istanze delle parti e rilevato che dalla relativa documentazione emerge che la lite -inerente i due giudizi riuniti- è stata definita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, dl 119/2018, va dichiarata l'estinzione dei giudizi stessi per cessazione della materia del contendere.

Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM La Corte, previa riunione, dichiara estinti i giudizi per cessazione della materia del contendere.

Cosi deciso in Roma 9 giugno 2022 Il presi Il - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5649/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7751/52/16, depositata il 6 settembre 2016. sul ricorso iscritto al n. 5966/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Pieve di Cadore n. 30 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar - ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6631/23/17, depositata il 14 luglio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 9 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Escobar; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'estinzione dei giudizi per cessazione della materia del contendere. Considerato che: Con la sentenza impugnata nel ricorso R.G. n. 5649/2017 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 13904/18/2015 che aveva accolto il ricorso di CDM - [OSCURATO:PERSONA] srl (breviter CDM) contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2009. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare che il gravame agenziale era stato notificato al difensore originario della società contribuente, rinunciante al mandato, invece c:he a quello che lo aveva sostituito e che peraltro aveva partecipato all'udienza pubblica di discussione della causa avanti alla CTI) napoletana. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo due motivi, poi illustrati con una memoria. La società contribuente restava intimata. Con la sentenza impugnata nel ricorso R.G. n. 5966/2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, revocava la sentenza n. 7751/52/16„ oggetto del primo ricorso agenziale. La CTR osservava in particolare, quanto al rescindente, che la sentenza impugnata era incorsa in un palese errore revocatorio, consistente nella mancata considerazione della prova documentale dell'avvenuta rituale notificazione del gravame agenziale oggetto di quel giudizio di appello al nuovo difensore della C:DM; quanto al rescissorio, che tale gravame doveva considerarsi pienamente fondato nel merito, sicchè lo accoglieva. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sette motivi. In tale giudizio l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Nelle more dei giudizi la società contribuente ha depositato istanza di sospensione di quello più redente per effetto della presentazione di richiesta di definizione agevolata della lite ex art. 6, dl 119/2018. La difesa erariale ha a sua volta depositato istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che: Stante l'evidente connessione sia soggettiva che oggettiva in via preliminare la Corte riunisce i giudizi.Tenuto conto delle istanze delle parti e rilevato che dalla relativa documentazione emerge che la lite -inerente i due giudizi riuniti- è stata definita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, dl 119/2018, va dichiarata l'estinzione dei giudizi stessi per cessazione della materia del contendere. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. PQM La Corte, previa riunione, dichiara estinti i giudizi per cessazione della materia del contendere. Cosi deciso in Roma 9 giugno 2022 Il presi Il - [OSCURATO:PERSONA]
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