CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 08384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette conclusioniconclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 10/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Larino del 22/09/2020 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto contestato al capo b) quale ipotesi di truffa aggravata, rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico della stessa, confermando le statuizioni civili in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p. per vizio della motivazione in relazione alle statuizioni civili. Assume che la corte di merito aveva omesso di motivare in relazione allo specifico motivo di censura con il quale era stata chiesta la revoca delle statuizioni civili in difetto di prova della qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] costituitasi parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ad avviso di questo Collegio la sentenza, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, è immune da censure. Ed, invero, con l'atto appello l'imputata aveva lamentato l'erroneità della condanna della ricorrente da parte del primo Giudice al risarcimento del danno in favore della parte civile che, a suo dire, non aveva allegato alcun elemento idoneo a qualificarla in maniera certa erede di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene i giudici territoriali, nel richiamare il motivo di gravame nella motivazione della sentenza e, quindi, dimostrando di conoscerlo lo hanno disatteso, affermando: "L'appellante, va condannata alla rifusione, nella misura di cui in dispositivo, delle spese sostenute dalla parte civile, tale legittimamente costituita in quanto erede degli originari intestatari dei buoni fruttiferi postali oggetto di truffaldina esclusiva appropriazione in capo all'odierna imputata". Osserva, quindi, questa Corte che i giudici di appello, lungi da non prendere in esame tale censura, l'hanno evidentemente implicitamente disattesa in applicazione del principio per cui la costituzione di parte civile ammessa in primo grado non è contestabile nei gradi successivi e non può, pertanto, essere oggetto di impugnazione. Ciò perché la questione concernente l'inosservanza delle disposizioni relative alla rappresentanza della parte civile è preclusa se non proposta subito dopo che sia stato compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. (Sez. 5, Sentenza n. 496 del 17/11/1998 Ud. (dep. 16/01/1999) Rv. 212153). Orbene poiché nessuna contestazione è stata tempestivamente sollevata dall' imputata all' atto della costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], correttamente la Corte territoriale ha ritenuto la stessa, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], pacificamente munita di legittimazione attiva. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 Dicembre 2022 Il Consigliere