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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 1989

Cassazione n. 03889/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/02/1989 avverso la sentenza del 11/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'11/5/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione volta a sollecitare la qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non può dirsi consentita ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in assenza della concreta prospettazione dell'eccentricità della qualificazione dei fatti, risultante dalle plurime imputazioni per le quali è intervenuto l'accordo, emergendo da esse la costante disponibilità, per un ampio arco di tempo, di una cospicua clientela, sistematicamente rifornita di cocaina.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ROciarelli na [OSCURATO:PERSONA] IN ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/02/1989 avverso la sentenza del 11/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza dell'11/5/2021 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto la deduzione volta a sollecitare la qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, non può dirsi consentita ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. in assenza della concreta prospettazione dell'eccentricità della qualificazione dei fatti, risultante dalle plurime imputazioni per le quali è intervenuto l'accordo, emergendo da esse la costante disponibilità, per un ampio arco di tempo, di una cospicua clientela, sistematicamente rifornita di cocaina. 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ROciarelli na [OSCURATO:PERSONA] IN ;
Sentenza Cassazione n. 03889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris