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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39305/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata il 17/10/2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189 d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 23 agosto 2014.

2. I giudici di appello hanno ritenuto infondata la censura con la quale l'appellante lamentava l'errata valutazione del materiale probatorio inerente all'ascrivibilità dei fatti contestati alla persona dell'imputato; a tal fine, hanno riportato gli elementi indiziari ai quali hanno attribuito la gravità, la precisione e la concordanza utili all'affermazione di responsabilità.

2.1. In primo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, il quale aveva riferito di essere il giorno 23 agosto 2014 in bicicletta fermo in via [OSCURATO:PERSONA] per consentire a una signora di parcheggiare quando aveva sentito dietro di sé un suono di clacson, in seguito al quale l'autovettura che lo seguiva lo aveva tamponato; era, quindi, sceso dalla bicicletta per spostarsi ma l'autovettura gli aveva dato un altro colpo, poi fuggendo mentre lui cadeva a terra; era stato chiamato il 118 e, trasportato al pronto soccorso gli erano state diagnosticate lesioni personali.

Poi la testimonianza del capitano della Polizia municipale, il quale aveva accertato che le persone presenti sul posto avevano visto che l'auto che aveva investito il Marinucci era una BMW di colore grigio metallizzato e avevano riferito come numero di targa GM9OGTD, inesistente in Romania; tuttavia, il giorno successivo al sinistro, nella medesima zona, una BMW di colore grigio con targa TM9OGTD era stata sanzionata.

Il teste aveva riferito che la predetta autovettura era stata oggetto di tre precedenti controlli, uno dei quali avvenuto tre giorni prima del sinistro nella vicina zona di Martinsicuro, e che alla guida dell'autovettura si era sempre trovato il Socol, sebbene l'autovettura fosse formalmente intestata a una donna rumena.

Il medesimo teste aveva effettuato qualche giorno dopo il sinistro un accertamento sia sull'autovettura BMW in uso all'imputato sia sulla bicicletta del Marinucci, riscontrando la presenza di danni, sulla parte anteriore della vettura e sulla parte posteriore del velocipede, decisamente compatibili con la dinamica del sinistro, ritualmente fotografati: la vernice nera del paraurti posteriore della bicicletta aveva lasciato segni sull'autovettura BMW e la vernice grigia della autovettura aveva lasciato un segno sul paraurti posteriore della bicicletta.

Quale ulteriore elemento, la Corte aveva evidenziato che la teste Accorsi aveva riferito di essere presente al momento del sinistro e di aver visto che l'uomo che era alla guida dell'autovettura, dopo aver urtato il ciclista, era scappato; la teste aveva preso il numero di targa a memoria e lo aveva riferito ai vigili.

2.2. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto certa la identificazione dell'autovettura investitrice e del conducente, dato l'uso esclusivo che lo stesso aveva dell'autovettura.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di ipotesi alternativa dotata di uguale o maggiore plausibilità e razionalità logica rispetto a quella accolta nella sentenza di merito con particolare riferimento alla identificazione dell'autore delle condotte delittuose.

La difesa sostiene che non esiste in atti alcuna identificazione di [OSCURATO:PERSONA], nessun riconoscimento e nessuna prova testimoniale a supporto; all'imputato è stata attribuita la responsabilità del fatto senza che esistesse alcuna descrizione fisica o somatica dello stesso, senza un'indicazione della presunta età anagrafica, senza che alcuno lo abbia identificato sul luogo del sinistro.

Vi è la sola, apodittica, deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti era stato visto alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, che peraltro è un mezzo di proprietà altrui intestato a una donna nei cui confronti non sono state svolte indagini né acquisite sommarie informazioni.

L'affermazione di responsabilità si fonda sulla supposizione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avesse l'uso esclusivo del veicolo.

I giudici di merito, si assume, sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato nonostante la sussistenza di un ragionevole dubbio sull'identità personale del reo.

4. Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla

I. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.2.

In linea di principio, è opportuno ricordare che la verifica della motivazione della sentenza alla luce della dedotta violazione della regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» non può assurgere a strumento di rilettura, nella fase di legittimità, delle emergenze istruttorie già valutate nelle fasi di merito.

La regola dettata dall'art.533, comma 1, cod. proc. pen. può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n.28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108).

Con riguardo a tale profilo, il ricorso difetta di qualsivoglia accenno a profili di manifesta illogicità.

3. In relazione al diverso profilo della dedotta inidoneità degli elementi valutati dal giudice di merito a superare ogni ragionevole dubbio in merito all'ascrivibilità dei fatti oggetto d'imputazione a [OSCURATO:PERSONA], va rimarcato che il giudice di merito ha elencato una serie di prove, ossia di elementi che dimostrano con certezza il fatto storico oggetto di accertamento (per richiamarne alcuni: il tamponamento del ciclista ad opera di un uomo alla guida di una BMW grigia, la fuga dell'automobilista, le lesioni riportate dal ciclista, la presenza di tracce di vernice sui due veicoli, la pluralità di verifiche dell'autorità sul veicolo BMW tg.TM9OGTD e la presenza del Socol alla guida), e una serie di indizi, ossia di elementi che isolatamente valutati non forniscono certezza in merito al fatto storico ma che devono essere singolarmente vagliati onde inserirli nel percorso logico-argomentativo che ne dovrà evidenziare la pregnanza in relazione al fatto da accertare (come, ad esempio, nel caso in esame, l'inesistenza di targhe rumene che iniziano con la sigla GM, la compatibilità delle tracce di vernice con un tamponamento tra il velocipede del Marinucci e la BMW in uso al Socol, la riconducibilità della condotta a una persona di sesso maschile, l'accertato uso in tre occasioni nell'arco di poco tempo da parte del Socol del veicolo BMW tg.

TM9OGTD).

3.1. La verifica che spetta alla Corte di Cassazione con riferimento alla prova indiziaria concerne, oltre che la non manifesta illogicità del percorso-logico- argomentativo, la corrispondenza degli indizi a dati di fatto certi, in quanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, la loro gravità, ossia l'idoneità a esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, la loro precisione, intesa come non equivocità, e infine la •loro complessiva convergenza verso un • identico risultato (Sez.5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).3.2.

Il ricorrente, nel caso concreto, con riguardo al tema dell'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art.192, comma 2, cod. proc. pen., non contesta la verità degli indizi o la loro gravità; allega, piuttosto, l'omessa valorizzazione della plausibilità di ipotesi alternative a quella sposata nella sentenza, dunque la precisione degli indizi, ponendo l'accento sull'assenza di qualsivoglia descrizione dei tratti somatici della persona che era alla guida del veicolo coinvolto nel tamponamento del ciclista.

4. Il giudizio svolto dalla Corte territoriale risulta, tuttavia, conforme ai criteri legali dettati dall'art.192 cod. pen. in relazione alla regola di cui all'art.533 cod. proc. pen. in quanto, nel caso in esame, una parte rilevante del discorso giustificativo si fonda su prove, gli indizi singolarmente valutati corrispondono a fatti storicamente accertati, la loro valutazione complessiva ne evidenzia la concordanza, sia intrinseca che relativa alle prove acquisite.

Non risulta sottoposta all'esame del giudice di merito, né è presente nel ricorso, alcuna plausibile valutazione alternativa, volta a sostenere l'equivocità del compendio indiziario, sulla quale la Corte territoriale avrebbe potuto fondare un giudizio di mancato superamento del ragionevole dubbio.

5. Essendo il ricorso infondato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Pur ritenendo il Collegio di aderire e di voler consolidare quell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa tutela dei propri interessi di natura civile risarditoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica' udienza (Sez.2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamburrino, Rv. 278834), va rilevato che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a rendere le proprie conclusioni senza aver svolto altre attività in questo giudizio di legittimità dirette a contrastare l'avversa pretesa non fornendo, pertanto, un contributo alla decisione.

Nulla è, pertanto, liquidato in favore della parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata il 17/10/2017 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commessi in [OSCURATO:PERSONA] del Tronto il 23 agosto 2014. 2. I giudici di appello hanno ritenuto infondata la censura con la quale l'appellante lamentava l'errata valutazione del materiale probatorio inerente all'ascrivibilità dei fatti contestati alla persona dell'imputato; a tal fine, hanno riportato gli elementi indiziari ai quali hanno attribuito la gravità, la precisione e la concordanza utili all'affermazione di responsabilità. 2.1. In primo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, il quale aveva riferito di essere il giorno 23 agosto 2014 in bicicletta fermo in via [OSCURATO:PERSONA] per consentire a una signora di parcheggiare quando aveva sentito dietro di sé un suono di clacson, in seguito al quale l'autovettura che lo seguiva lo aveva tamponato; era, quindi, sceso dalla bicicletta per spostarsi ma l'autovettura gli aveva dato un altro colpo, poi fuggendo mentre lui cadeva a terra; era stato chiamato il 118 e, trasportato al pronto soccorso gli erano state diagnosticate lesioni personali. Poi la testimonianza del capitano della Polizia municipale, il quale aveva accertato che le persone presenti sul posto avevano visto che l'auto che aveva investito il Marinucci era una BMW di colore grigio metallizzato e avevano riferito come numero di targa GM9OGTD, inesistente in Romania; tuttavia, il giorno successivo al sinistro, nella medesima zona, una BMW di colore grigio con targa TM9OGTD era stata sanzionata. Il teste aveva riferito che la predetta autovettura era stata oggetto di tre precedenti controlli, uno dei quali avvenuto tre giorni prima del sinistro nella vicina zona di Martinsicuro, e che alla guida dell'autovettura si era sempre trovato il Socol, sebbene l'autovettura fosse formalmente intestata a una donna rumena. Il medesimo teste aveva effettuato qualche giorno dopo il sinistro un accertamento sia sull'autovettura BMW in uso all'imputato sia sulla bicicletta del Marinucci, riscontrando la presenza di danni, sulla parte anteriore della vettura e sulla parte posteriore del velocipede, decisamente compatibili con la dinamica del sinistro, ritualmente fotografati: la vernice nera del paraurti posteriore della bicicletta aveva lasciato segni sull'autovettura BMW e la vernice grigia della autovettura aveva lasciato un segno sul paraurti posteriore della bicicletta. Quale ulteriore elemento, la Corte aveva evidenziato che la teste Accorsi aveva riferito di essere presente al momento del sinistro e di aver visto che l'uomo che era alla guida dell'autovettura, dopo aver urtato il ciclista, era scappato; la teste aveva preso il numero di targa a memoria e lo aveva riferito ai vigili. 2.2. Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha ritenuto certa la identificazione dell'autovettura investitrice e del conducente, dato l'uso esclusivo che lo stesso aveva dell'autovettura. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di ipotesi alternativa dotata di uguale o maggiore plausibilità e razionalità logica rispetto a quella accolta nella sentenza di merito con particolare riferimento alla identificazione dell'autore delle condotte delittuose. La difesa sostiene che non esiste in atti alcuna identificazione di [OSCURATO:PERSONA], nessun riconoscimento e nessuna prova testimoniale a supporto; all'imputato è stata attribuita la responsabilità del fatto senza che esistesse alcuna descrizione fisica o somatica dello stesso, senza un'indicazione della presunta età anagrafica, senza che alcuno lo abbia identificato sul luogo del sinistro. Vi è la sola, apodittica, deduzione secondo cui [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti era stato visto alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro, che peraltro è un mezzo di proprietà altrui intestato a una donna nei cui confronti non sono state svolte indagini né acquisite sommarie informazioni. L'affermazione di responsabilità si fonda sulla supposizione secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] avesse l'uso esclusivo del veicolo. I giudici di merito, si assume, sono pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato nonostante la sussistenza di un ragionevole dubbio sull'identità personale del reo. 4. Il Procuratore generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'odierna udienza senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla I. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso depositando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. In linea di principio, è opportuno ricordare che la verifica della motivazione della sentenza alla luce della dedotta violazione della regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» non può assurgere a strumento di rilettura, nella fase di legittimità, delle emergenze istruttorie già valutate nelle fasi di merito. La regola dettata dall'art.533, comma 1, cod. proc. pen. può rilevare in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n.28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). Con riguardo a tale profilo, il ricorso difetta di qualsivoglia accenno a profili di manifesta illogicità. 3. In relazione al diverso profilo della dedotta inidoneità degli elementi valutati dal giudice di merito a superare ogni ragionevole dubbio in merito all'ascrivibilità dei fatti oggetto d'imputazione a [OSCURATO:PERSONA], va rimarcato che il giudice di merito ha elencato una serie di prove, ossia di elementi che dimostrano con certezza il fatto storico oggetto di accertamento (per richiamarne alcuni: il tamponamento del ciclista ad opera di un uomo alla guida di una BMW grigia, la fuga dell'automobilista, le lesioni riportate dal ciclista, la presenza di tracce di vernice sui due veicoli, la pluralità di verifiche dell'autorità sul veicolo BMW tg.TM9OGTD e la presenza del Socol alla guida), e una serie di indizi, ossia di elementi che isolatamente valutati non forniscono certezza in merito al fatto storico ma che devono essere singolarmente vagliati onde inserirli nel percorso logico-argomentativo che ne dovrà evidenziare la pregnanza in relazione al fatto da accertare (come, ad esempio, nel caso in esame, l'inesistenza di targhe rumene che iniziano con la sigla GM, la compatibilità delle tracce di vernice con un tamponamento tra il velocipede del Marinucci e la BMW in uso al Socol, la riconducibilità della condotta a una persona di sesso maschile, l'accertato uso in tre occasioni nell'arco di poco tempo da parte del Socol del veicolo BMW tg. TM9OGTD). 3.1. La verifica che spetta alla Corte di Cassazione con riferimento alla prova indiziaria concerne, oltre che la non manifesta illogicità del percorso-logico- argomentativo, la corrispondenza degli indizi a dati di fatto certi, in quanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, la loro gravità, ossia l'idoneità a esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, la loro precisione, intesa come non equivocità, e infine la •loro complessiva convergenza verso un • identico risultato (Sez.5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).3.2. Il ricorrente, nel caso concreto, con riguardo al tema dell'esatta applicazione dei criteri legali dettati dall'art.192, comma 2, cod. proc. pen., non contesta la verità degli indizi o la loro gravità; allega, piuttosto, l'omessa valorizzazione della plausibilità di ipotesi alternative a quella sposata nella sentenza, dunque la precisione degli indizi, ponendo l'accento sull'assenza di qualsivoglia descrizione dei tratti somatici della persona che era alla guida del veicolo coinvolto nel tamponamento del ciclista. 4. Il giudizio svolto dalla Corte territoriale risulta, tuttavia, conforme ai criteri legali dettati dall'art.192 cod. pen. in relazione alla regola di cui all'art.533 cod. proc. pen. in quanto, nel caso in esame, una parte rilevante del discorso giustificativo si fonda su prove, gli indizi singolarmente valutati corrispondono a fatti storicamente accertati, la loro valutazione complessiva ne evidenzia la concordanza, sia intrinseca che relativa alle prove acquisite. Non risulta sottoposta all'esame del giudice di merito, né è presente nel ricorso, alcuna plausibile valutazione alternativa, volta a sostenere l'equivocità del compendio indiziario, sulla quale la Corte territoriale avrebbe potuto fondare un giudizio di mancato superamento del ragionevole dubbio. 5. Essendo il ricorso infondato, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Pur ritenendo il Collegio di aderire e di voler consolidare quell'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto ad ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa tutela dei propri interessi di natura civile risarditoria, fornendo un utile contributo alla decisione, atteso che la sua mancata partecipazione non può essere qualificata come revoca tacita e che la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. è svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica' udienza (Sez.2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamburrino, Rv. 278834), va rilevato che, nel caso in esame, la parte civile si è limitata a rendere le proprie conclusioni senza aver svolto altre attività in questo giudizio di legittimità dirette a contrastare l'avversa pretesa non fornendo, pertanto, un contributo alla decisione. Nulla è, pertanto, liquidato in favore della parte civile. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos
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