CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 01865/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2313/2024 R.G.,proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.4550/2023, depositata il 24/7/2023. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 4550/2023, depositata il 24/7/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’avviso di liquidazione n. 2020/007/DI/000003101/0/005, del complessivo importo di euro 32.821,00, a titolo d’imposta di registro, in relazione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Cacciapuoti ed a un preliminare di vendita del 27/11/2010 ivi enunciato. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo di ricorso, si espone il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.P.R. n. 131/1986, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CGT di secondo grado ritenuto che il Cacciapuoti non fosse tenuto, ai sensi del citato art. 57, comma 1, al pagamento dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo. 1.1. La censura è infondata. 1.2. L’art. 57 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 131 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella formulazione vigente ratione temporis, e cioè anteriore alla novella introdotta dal d.lgs. 18/9/2024, n. 139, prevede che “Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”. 1.3. Pertanto, in base all'espressa previsione normativa, tenuto al versamento dell'imposta per la registrazione del decreto ingiuntivo è esclusivamente il creditore che lo ha richiesto ed ottenuto ex art. 633 cod. proc. civ., non anche il debitore ingiunto. 1.4. In tal senso si è, peraltro, già espressa questa Corte, con ordinanza n. 32669/2024, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in base alla corretta applicazione della previsione dell'art. 57 d.P.R. n. 131/1986, nella sua formulazione previgente, l'imposta di registro sul decreto ingiuntivo è dovuta all'erario dal solo creditore che ha ottenuto il decreto monitorio, senza alcuna solidarietà con il debitore ingiunto. 1.5. Ebbene, a questo principio si è attenuto il giudice di appello, la cui decisione è, pertanto, immune dalla dedotta censura. 2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 131/1986, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CGT di secondo grado ritenuto che fosse spirato il termine decadenziale dalla potestà accertativa in relazione all’importo richiesto con l’avviso di liquidazione impugnato. 2.1. Anche questa doglianza è infondata. 2.2. Ai sensi dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986 , " L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio". 2.3. Pertanto, il dies a quo del termine decadenziale quinquennale di cui alla norma coincide col giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione dell'atto, tranne nei casi previsti dall'art. 15, lett. c), d) ed e), nei quali il termine inizia a decorrere da quando si è verificato il fatto che ha legittimato la registrazione d'ufficio del contratto. 2.4. In particolare, a norma dell’art. 15, lett. e), per gli "atti soggetti a registrazione in termine fisso" o "a registrazione in caso d'uso", ove questi siano stati depositati ai sensi dell’art. 6 d.P.R. n. 131/1986, il termine quinquennale di decadenza ex art. 76 inizia a decorrere dal giorno del deposito. 2.5. Orbene, di questo si controverte nel caso di specie, ovvero se il termine ex art. 76, comma 1, decorra dalla data in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della scrittura privata (ai sensi della prima parte dell’art. 76, comma 1) o, invece, da quella di deposito dell’atto nel procedimento monitorio, come sostenuto dalla ricorrente, facendo leva sul disposto di cui alla seconda parte dell’articolo, ciò sul presupposto che il deposito dell’atto equivalga ad uso dello stesso ai sensi dell’art. 6. 2.6. Ritiene il Collegio che la questione debba risolversi facendo applicazione di un principio di diritto ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso ma non registrata, il termine (quinquennale) di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.p.r. n. 131/1986, e con riferimento al dies a quo costituito dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il caso d'uso previsto dall'art. 6 dello stesso decreto (Cass. 2788/2024; 19015/2021; 26443/2020). 2.7. Questo perché, ai sensi dell’art. 6, “Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento”. 2.8. L'art. 6 d.P.R. n. 131/1986 , come trascritto, riproduce, in sostanza, il contenuto della precedente disposizione dell’art. 6 d.P.R. n. 634/1972, che – sempre in tema di imposta di registro - segnava , invece , un'evidente cesura rispetto alla prima norma, che stabiliva l'obbligo di registrazione di atti in "caso d'uso", l’art. 2, comma 2, r.d. n. 3269/1923, ai sensi del quale si aveva caso d'uso: "1. Quando gli atti si presentano o si producono in giudizio davanti l'autorità giudiziaria ordinaria e nei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, le Giunte provinciali amministrative, i Consigli di Prefettura ed ogni altra speciale giurisdizione e quando si producono davanti agli arbitri; 2.Quando si riportano in tutto o in parte in atti pubblici o privati soggetti a registrazione o si inseriscono negli atti, pure soggetti a registrazione, delle cancellerie giudiziarie o delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici". 2.9. Mentre, dunque, la disposizione da ultimo citata comportava che la produzione di un atto nei procedimenti giurisdizionali determinasse un caso d'uso, detta previsione non è contemplata dall'attuale art. 6 d.P.R. n. 131/1986, per il quale il deposito dell'atto, perché ne derivi il "caso d'uso", deve avvenire, per quanto qui rileva, "presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative", e non deve essere oggetto di un obbligo. 2.10. L'attività deve, dunque, costituire frutto di una valutazione discrezionale della parte che la compia, integrando quindi un onere a carico della parte medesima che, come già evidenziato da questa Corte (cfr. Cass., 24107/2014; 10865/2005 ), intenda conseguire dal deposito "un effetto sostanziale e cioè l'acquisizione dell'atto medesimo a fini giuridici ed operativi". Ciò in sintonia con l'indirizzo espresso in dottrina, secondo cui è "il presupposto teleologico" a fondare l'obbligo di registrazione in "caso d'uso", non essendo di per sé sufficiente il mero deposito a concretizzarlo. 2.11. Non integra, pertanto, alla stregua di quanto sopra osservato, "caso d'uso" l’ipotesi –che ci occupa – di produzione della scrittura privata nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, presupponendo l'art. 6 d.P.R. n. 131/1986 , come detto, che il deposito dell'atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative. 2.12. Dopo tutto, ciò è conforme al tenore letterale della norma richiamata, oltre che in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza risultare ostacolata dall'applicazione dell'imposta di registro sul deposito dell'atto funzionale al conseguimento per l'interessato di fini giuridici ed operativi (in termini, Cass., sez. un. , 7682/2023; 17020/2021; 5946/2007). 2.13. In definitiva, la portata applicativa dell’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, non consente un'applicazione analogica, o estensiva, di una disposizione –quale l’art. 6 - che, in tema di decadenza, deve ritenersi di stretta interpretazione, siccome espressamente correlata ad un suo specifico contenuto prescrittivo (sulla natura di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza v., ex plurimis , nella giurisprudenza tributaria, Cass., 11320/2020; 26353/2019; 580/2017; 4351/2016; in termini più generali, Cass., 32154/ 2018 ; 15780/2018; 26070/2017; 8700/2000; 3023/1990). 2.14. Correttamente, quindi, il giudice di appello ha ritenuto che sia maturata la decadenza ex art. 76, comma 1, essendo l'avviso di liquidazione stato notificato il 28/12/2021 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale quinquennale, decorrente dal giorno in cui l’atto (preliminare di vendita del 27/11/2010) avrebbe dovuto essere registrato. 3. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi. 4. Si esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in applicazione del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 / 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 1778/2016). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA] F