CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31980/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 del Tribunale di Modena; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le allegate censure, formulate in termini meramente evocativi del vizio di motivazione, sia quanto alla ritenuta responsabilità, sia quanto a determinazione della pena, esulano da quelle che possono essere UA-A proposte avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in presenza della verifica del giudice della non evidenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i