Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:717
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 24 novembre 2005
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]177/04
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica francese
«Inadempimento di uno Stato – Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzione pecuniaria»
I –
Fatti all’origine della controversia
1. Con sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
2
), la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente,
degli artt. 9, primo comma, lett. b), 3, n. 3, e 7 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno
da prodotti difettosi (
3
) (in prosieguo: la «direttiva» o la «direttiva 85/374»):
– avendo incluso, all’art. 1386-2 del codice civile francese, i danni inferiori a EUR 500;
– considerando responsabile, all’art. 1386-7, primo comma, del suddetto codice, il distributore di un prodotto difettoso in
ogni caso e allo stesso titolo del produttore;
– avendo previsto, all’art. 1386-12, secondo comma, del suddetto codice, che il produttore debba provare di aver adottato i
provvedimenti atti a prevenire le conseguenze di un prodotto difettoso al fine di poter avvalersi delle cause di esonero di
cui all’art. 7, lett. d) ed e), della direttiva.
2. Ritenendo che la Repubblica francese non avesse adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
la [OSCURATO:PERSONA] le inviava una lettera di diffida, in conformità del procedimento di cui all’art. 228 CE.
3. Con lettera del 27 giugno 2003 le autorità francesi rispondevano a tale diffida. Detta risposta conteneva le modifiche del
codice civile previste per porre fine all’infrazione contestata ed aggiungeva che tali modifiche dovevano ancora essere sottoposte
alla procedura parlamentare.
4. In data 11 luglio 2003 la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva alla Repubblica francese un parere motivato, invitandola ad assicurare nel
termine di due mesi l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.
5. Le autorità francesi rispondevano a tale parere motivato con lettera del 9 settembre 2003, nella quale informavano la [OSCURATO:PERSONA]
della preparazione di un progetto di legge, pur rammaricandosi di non poter assumere impegni, in tale fase, relativamente
alle date dell’agenda parlamentare.
6. Ritenendo che la Repubblica francese continuasse ad omettere l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la [OSCURATO:PERSONA],
in data 14 aprile 2004, proponeva il presente ricorso.
II –
Svolgimento del procedimento
7. Nella formulazione iniziale il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] mirava, da un lato, a fare dichiarare che la Repubblica francese
era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 228, n. 1, CE, avendo omesso di adottare i provvedimenti
necessari all’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, vertente sulla trasposizione non corretta della direttiva,
e, dall’altro, a fare condannare la Repubblica francese a pagare alla [OSCURATO:PERSONA], sul conto «risorse proprie della Comunità
europea», una penalità di EUR 137 150 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, a
partire dal giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui verrà data esecuzione alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Francia. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva altresì la condanna della Repubblica francese alle spese del procedimento.
8. Nel controricorso, il governo francese ha riconosciuto di non aver ancora dato esecuzione alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.
Esso si è limitato a contestare l’importo della penalità richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenendolo eccessivo.
9. Nella controreplica, il governo francese ha dichiarato di aver avviato il processo di esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia
fin dall’anno della sua pronuncia e di avere informato la [OSCURATO:PERSONA] delle difficoltà incontrate, dovute essenzialmente alla
volontà iniziale di trasporre in un unico testo la direttiva 85/374 e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (
4
). Per contro, una volta deciso di effettuare una trasposizione separata, sarebbe avvenuta rapidamente l’esecuzione della citata
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.
10. In allegato alla controreplica, il governo francese ha prodotto l’art. 29 della legge 9 dicembre 2004, n. 2004-1343, di semplificazione
del diritto (
5
) (in prosieguo: la «legge del 2004»), ai sensi del quale:
«I – Il codice civile è così modificato:
1º. L’art. 1386‑2 ha il testo seguente:
“Art. 1386‑2. – Le disposizioni del presente titolo si applicano al risarcimento del danno consistente in una lesione alla
persona.
Esse si applicano altresì al risarcimento del danno, superiore a un importo determinato per decreto, consistente in una lesione
di un bene diverso dal prodotto difettoso stesso”;
2º. Il primo comma dell’art. 1386‑7 ha il testo seguente:
“Il venditore, il locatore, ad eccezione del concedente in leasing o a ad esso equiparato, nonché ogni altro fornitore a titolo
professionale, è responsabile del difetto di sicurezza del prodotto alle stesse condizioni del produttore soltanto qualora
quest’ultimo rimanga ignoto”;
3º. Il secondo comma dell’art. 1386‑12 è abrogato.
II – Le disposizioni del titolo I si applicano ai prodotti immessi in circolazione successivamente all’entrata in vigore della
legge 19 maggio 1998, n. 98-389, relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi, benché essi siano oggetto di
un precedente contratto. Tuttavia, suddette disposizioni non si applicano alle controversie che hanno dato luogo ad una sentenza
definitiva alla data di pubblicazione della presente legge.
(…)».
11. Successivamente al deposito della controreplica, il governo francese ha peraltro inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una nota alla quale
veniva allegata una copia del decreto 11 febbraio 2005, n. 2015-113, adottato per l’applicazione dell’art. 1386‑2 del codice
civile (
6
) (in prosieguo: il «decreto del 2005»), il cui art. 1 stabilisce che «l’importo previsto all’articolo 1386‑2 del codice civile
è fissato in 500 euro».
12. Invitata dal governo francese ad esaminare la possibilità di rinunciare agli atti alla luce delle modifiche apportate dalla
legge del 2004 e dal decreto del 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato tale governo e, con lettera del 15 aprile 2005, la Corte,
che essa avrebbe rinunciato parzialmente al ricorso all’udienza che si sarebbe tenuta nella presente causa.
13. Ritenendo che la legge del 2004 e il decreto del 2005 non garantissero ancora l’integrale esecuzione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
la [OSCURATO:PERSONA] intendeva proseguire il ricorso, pur riducendo sia la portata dell’accertamento richiesto nel suo atto introduttivo
sia l’importo della penalità proposta. [OSCURATO:PERSONA] riteneva infatti che, dei tre gravami accolti dalla citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Francia, due fossero venuti meno e il terzo sussistesse solo parzialmente in quanto erano stati notevolmente ridotti
i casi di responsabilità del fornitore del prodotto difettoso al posto del produttore.
14. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto la portata dell’accertamento richiesto al punto 1 delle conclusioni del ricorso
formulandolo oramai nel seguente modo: «La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 228,
n. 1, CE, avendo omesso di adottare taluni provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia
delle Comunità europee 25 aprile 2002 nella causa C-52/00, riguardante la trasposizione non corretta della direttiva 85/374
e, più in particolare, avendo continuato a ritenere responsabile il distributore del prodotto difettoso allo stesso titolo
del produttore, quando il produttore non possa essere identificato, anche se il distributore abbia comunicato al danneggiato,
entro un termine ragionevole, l’identità della persona che gli ha fornito il prodotto».
15. Per quanto riguarda l’importo della penalità da pagare da parte della Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che,
alla luce dei nuovi fatti, le sembrava opportuno ridurre il fattore di gravità da 10 su 20, come inizialmente proposto, a
1 su 20. Ne consegue un importo di EUR 13 715.
16. [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto ferma la sua richiesta di condannare la Repubblica francese alle spese del giudizio.
III –
Contesto normativo
17. Nella controversia residua, si tratta semplicemente di sapere se la disposizione dell’art. 1386‑7, primo comma, del codice
civile, come modificata dall’art. 29 della legge del 2004, sia conforme all’art. 3, n. 3, della direttiva.
18. L’articolo 1386‑7, primo comma, del codice civile è ora formulato nel seguente modo:
«Il venditore, il locatore, con l’eccezione del concedente in leasing o del locatore ad esso equiparato, od ogni altro fornitore
esercente un’attività professionale è responsabile per ogni difetto di sicurezza del prodotto alle stesse condizioni del produttore
soltanto qualora quest’ultimo rimanga ignoto».
19. L’art. 3, n. 3, della direttiva recita:
«Quando non può essere individuato il produttore del prodotto si considera tale ogni fornitore a meno che quest’ultimo comunichi
al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. Le
stesse disposizioni si applicano ad un prodotto importato, qualora questo non rechi il nome dell’importatore di cui al paragrafo
2, anche se è indicato il nome del produttore».
IV –
Argomenti delle parti
20. Durante la fase scritta del procedimento fino alla controreplica, quest’ultima inclusa, le discussioni fra le parti si sono
concentrate sul metodo di calcolo della penalità richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il governo francese, in via di principio, ha
riconosciuto di non essersi ancora conformato alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.
21. La parziale rinuncia agli atti della [OSCURATO:PERSONA], già annunciata nella sua lettera del 15 aprile 2005 e confermata nel corso
dell’udienza dell’11 ottobre 2005, ha modificato in modo fondamentale la sostanza della controversia. Tale sostanza si trova
ora limitata al problema di stabilire se l’art. 1386‑7, primo comma, del codice civile francese, come modificato dalla legge
del 2004 (
7
), sia conforme all’art. 3, n. 3, della direttiva e, nell’ipotesi di una soluzione negativa, se sia adeguata la penalità richiesta
ora dalla [OSCURATO:PERSONA].
22. [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato che, alla scadenza del termine fissato con il parere motivato, vale a dire l’11 settembre 2003,
la Repubblica francese non aveva ancora adottato alcun provvedimento per conformarsi alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.
Ai sensi della giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto far dichiarare l’inadempimento per assoluta mancata
esecuzione della suddetta sentenza. Tuttavia, per scrupolo di razionalità e di efficacia, essa ha deciso di restringere l’ambito
sostanziale del ricorso, così reagendo ai provvedimenti legislativi adottati dalla Repubblica francese. Tale riduzione della
sostanza del ricorso per inadempimento è lecita, ai sensi della costante giurisprudenza della Corte sull’applicazione dell’art. 226 CE,
purché l’oggetto della controversia non sia né ampliato né modificato.
23. Alla luce di un’approfondita analisi delle modifiche apportate dal legislatore francese alla legislazione nazionale, la [OSCURATO:PERSONA]
è giunta alla conclusione che la prima e la terza parte del ricorso erano divenute prive di oggetto. Manca ancora soltanto
la trasposizione dell’art. 3, n. 3, della direttiva. Quindi, essa ha deciso di tener fermo il proprio ricorso nei limiti in
cui la Repubblica francese non si è integralmente conformata al secondo gravame accolto dalla Corte nella citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Francia. A tal proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, non si tratterebbe di
un nuovo gravame, bensì di quanto ancora rimane di una delle parti iniziali del presente ricorso.
24. In sostanza, ciò che la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla Repubblica francese è che l’art. 1386‑7 del codice civile francese, come
modificato dalla legge del 2004 – che lascia sussistere la responsabilità del fornitore nel caso in cui quest’ultimo comunichi
al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del proprio fornitore – non sia totalmente conforme all’art. 3, n.
3, della direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che quest’ultima disposizione della direttiva implica che il fornitore sia esonerato
dalla propria responsabilità qualora comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole, l’identità del produttore o della
persona che gli ha fornito il prodotto.
25. Per quanto concerne la penalità da essa proposta, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, dati i recenti e notevoli sforzi da parte delle
autorità francesi che hanno fatto venir meno la maggior parte dei gravami iniziali, occorre ridurre il fattore di gravità
da 10 su 20 a 1 su 20, il che conduce, restando invariati gli altri parametri del calcolo, ad un importo di EUR 13 715 per
ciascun giorno di ritardo a partire dalla pronuncia della sentenza della Corte.
26. Nel corso dell’udienza, il governo francese ha ribadito la propria posizione, già espressa con lettera del 17 maggio 2005
alla Corte, secondo la quale il gravame tenuto fermo dalla [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe in realtà un nuovo gravame che esso non
avrebbe ancora avuto modo di discutere.
27. Infatti, nel corso del procedimento che ha portato alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato
alla Repubblica francese soltanto la non corretta trasposizione dell’art. 3, n. 3, della direttiva, in quanto l’art. 1386-7
del codice civile non assicurava che la responsabilità del fornitore operasse soltanto a titolo sussidiario quando non fosse
noto il produttore. A tal proposito, il governo francese rinvia al punto 36 della citata sentenza, così come ai punti 37‑39
del ricorso nella causa C‑52/00 e ai punti 34‑36 della controreplica della [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa.
28. Quindi, fino alla lettera del 15 aprile 2005, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai contestato al governo francese ciò che deduce
ora, vale a dire che quest’ultimo avrebbe dovuto prevedere all’art. 1386-7 del codice civile che il distributore di un prodotto
difettoso sia esonerato dalla propria responsabilità non soltanto qualora comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole,
l’identità del produttore, ma anche qualora comunichi l’identità del proprio fornitore.
29. Orbene, se la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la trasposizione dell’art. 3, n. 3, della direttiva non fosse ancora corretta poiché
lascia sussistere la responsabilità del fornitore nel caso in cui quest’ultimo comunichi al danneggiato l’identità del proprio
fornitore, essa avrebbe dovuto intentare un procedimento nei confronti della Repubblica francese ai sensi dell’art. 226 CE.
Tale nuovo gravame sarebbe irricevibile nel presente procedimento.
30. Nel merito, il governo francese ha altresì osservato, in subordine, che la trasposizione effettuata con la legge del 2004
era corretta. La natura giuridica della direttiva non obbliga a riprodurre lo stesso tenore letterale di una direttiva nel
diritto nazionale. Per di più, la facoltà per un fornitore di comunicare al danneggiato il proprio fornitore – di cui all’art. 3,
n. 3, della direttiva – opera soltanto in modo sussidiario, vale a dire quando non è noto il produttore, circostanza abbastanza
rara. Infine, l’azione diretta del danneggiato nei confronti del fornitore del fornitore non impedisce necessariamente azioni
molteplici da parte sua, per evitare, ad esempio, il rischio di comportamenti dilatori. Ne conseguirebbe che, riguardo al
risultato perseguito dalla direttiva, il diritto francese sarebbe conforme a quest’ultima sul detto punto.
31. Il governo francese ha inoltre fatto valere di aver comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], già nella sua lettera del 27 giugno 2003,
in risposta alla diffida, il testo della modifica prevista all’art. 1386-7 del codice civile, volta a dare esecuzione alla
citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. Secondo il principio della leale cooperazione fra le istituzioni comunitarie e gli Stati
membri, sancito all’art. 10 CE, la [OSCURATO:PERSONA], se avesse inteso sollevare obiezioni sul testo comunicatole dal governo francese,
avrebbe dovuto rivolgersi a quest’ultimo, invece di attendere l’adozione del testo da parte del Parlamento francese.
32. Al riguardo, il governo francese richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale uno degli obiettivi del procedimento
precontenzioso è quello di consentire allo Stato membro interessato di conformarsi il più rapidamente e integralmente possibile
al diritto comunitario. Questo implica che la [OSCURATO:PERSONA] comunichi prima possibile allo Stato membro le eventuali obiezioni
su una bozza di testo avente ad oggetto la trasposizione di una direttiva.
33. Non essendovi state obiezioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla bozza di testo, il governo francese ne ha dedotto che essa
lo riteneva accettabile. Pertanto, il progetto di legge è stato sottoposto al Parlamento francese al fine della sua adozione.
34. Infine, il governo francese ha fatto riferimento alla risposta scritta della [OSCURATO:PERSONA] del 5 luglio 2005 ai quesiti formulati
dalla Corte, segnatamente in merito al metodo per stabilire il coefficiente della durata dell’infrazione. A suo parere, tale
metodo, deciso dal collegio dei commissari il 2 aprile 2001, avrebbe dovuto essere pubblicato o, in ogni caso, reso noto agli
Stati membri.
V –
Valutazione
35. Emerge da quanto precede che, allo stato attuale della controversia, vi sono ancora tre punti sui quali le parti non concordano:
– la ricevibilità del gravame residuo della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la Repubblica francese non ha ancora trasposto correttamente
l’art. 3, n. 3, della direttiva nella legislazione nazionale;
– la fondatezza del suddetto gravame;
– infine, il problema di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato il metodo corretto per il calcolo del coefficiente della
durata dell’infrazione.
36. La Repubblica francese ha contestato la ricevibilità del gravame residuo con due argomenti:
– tale gravame parziale costituirebbe in realtà un nuovo gravame, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non aveva esplicitamente richiesto
alla Corte, nella causa C‑52/00, di dichiarare che la Repubblica francese avrebbe dovuto escludere espressamente la responsabilità
del fornitore nei casi in cui quest’ultimo poteva comunicare al danneggiato soltanto l’identità del proprio fornitore;
– in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto comunicare immediatamente alle autorità francesi che il testo dell’art. 1386‑7
quale risultava dal progetto di legge di modifica al momento in cui era stato trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] – con lettera del
27 giugno 2003 – non assicurava ancora in misura soddisfacente la corretta trasposizione della direttiva.
37. I suddetti due argomenti, a mio parere, non sono convincenti.
38. L’oggetto del presente ricorso consiste nella mancata esecuzione entro i termini stabiliti della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia.
Tale sentenza ha definito e delimitato gli obblighi sostanziali della Repubblica francese, come emerge del resto chiaramente
dal fascicolo del procedimento precontenzioso e dai documenti scambiati dalle parti nella presente causa.
39. In seguito alla nota del 23 febbraio 2005, nella quale il governo francese ha fatto valere che l’art. 29 della legge del 2004,
in combinato disposto con il decreto del 2005, garantiva l’integrale esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto all’analisi e alla valutazione di tale informazione. Queste ultime hanno portato ad accertare
che il detto governo aveva effettivamente dato esecuzione alla maggior parte della sentenza, ma non all’integralità. [OSCURATO:PERSONA]
ha deciso di proseguire il presente ricorso in relazione alla parte a cui non era stata data esecuzione.
40. È pacifico, infatti, che la parte dell’art. 3, n. 3, della direttiva la cui integrale esecuzione è ancora controversa rientra
totalmente nell’ambito del presente procedimento, come definito nella diffida e nel parere motivato della [OSCURATO:PERSONA]. Il
suo oggetto è soltanto più limitato. Al posto dei tre elementi indicati nel dispositivo della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
ora si tratta soltanto di una parte del secondo elemento del detto dispositivo.
41. Ai sensi della costante giurisprudenza della Corte sull’applicazione dell’art. 226 CE, il procedimento precontenzioso persegue
tre obiettivi:
– consentire allo Stato membro di porre fine all’eventuale infrazione;
– metterlo in grado di esercitare i propri diritti della difesa;
– delimitare l’oggetto della controversia in vista di un’eventuale adizione della Corte (
8
).
Ne consegue che, una volta terminato il procedimento precontenzioso, la [OSCURATO:PERSONA] non può più ampliare o modificare l’oggetto
della controversia. Per contro, essa ha assolutamente il diritto di ridurne l’oggetto, poiché tale riduzione non pregiudica
le garanzie procedurali essenziali per gli Stati membri.
42. Nell’ambito dell’applicazione dell’art. 228, n. 2, CE, il procedimento precontenzioso svolge funzioni analoghe a quelle del
procedimento di cui all’art. 226 CE. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre l’oggetto della lite nel corso del procedimento
contenzioso, purché non lo modifichi dal punto di vista sostanziale.
43. Orbene, in questo caso, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’oggetto della lite, mentre il suo contenuto sostanziale è rimasto il medesimo,
vale a dire l’esecuzione corretta ed integrale della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Francia. La circostanza che il governo francese
e la [OSCURATO:PERSONA] siano ora in disaccordo sulla portata esatta degli obblighi derivanti dall’art. 3, n. 3, della direttiva
nulla toglie a tale constatazione. Infatti, ogni obbligo di dare esecuzione ad una sentenza della Corte può implicare problemi
riguardanti il suo preciso contenuto. All’occorrenza, questi ultimi devono essere risolti nel corso del procedimento di cui
all’art. 228 CE. A tal proposito rinvio ancora alla recente sentenza in un’altra causa [OSCURATO:PERSONA]/Francia (
9
), in cui la Corte ha dovuto prima stabilire gli obblighi esatti della Repubblica francese quali risultavano dalla normativa
comunitaria pertinente per poi accertare se la Repubblica francese avesse omesso di dare completa e corretta esecuzione alla
sentenza anteriore della Corte 11 giugno 1991 (
10
).
44. La tesi sostenuta dal governo francese, del resto, condurrebbe al risultato poco soddisfacente, o addirittura paradossale,
che la parziale esecuzione di una sentenza della Corte ai sensi dell’art. 226 CE obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] ad intentare
un nuovo procedimento ai sensi del medesimo articolo. Tale conseguenza sarebbe, a mio parere, davvero non auspicabile dal
punto di vista dell’economia processuale.
45. Al riguardo, desidero ricordare la cronistoria della presente causa. Già con sentenza 13 gennaio 1993 (
11
) la Corte ha dovuto dichiarare che la Repubblica francese era venuta meno ai propri obblighi omettendo di trasporre la direttiva
entro il termine di cui all’art. 19. Successivamente, con sentenza 25 aprile 2002 (
12
), la Corte ha dichiarato che la Repubblica francese non aveva dato corretta esecuzione alla direttiva. L’accoglimento della
tesi francese, che trovo del resto intrinsecamente priva di fondamento, farebbe sorgere l’ipotesi di un quarto e perfino di
un quinto procedimento per la trasposizione della direttiva da parte della Repubblica francese.
46. È alla luce di quanto precede che si deve valutare la tesi secondo la quale gli obblighi degli Stati membri, quando devono
dare esecuzione ad una sentenza della Corte resa nei loro confronti ai sensi dell’art. 226 CE, sono delimitati dal contenuto
dei gravami formulati dalla [OSCURATO:PERSONA] in detto procedimento anteriore.
47. Sostenendo quest’ultima tesi, il governo francese ha ignorato che l’oggetto del procedimento di cui all’art. 228 CE era sempre
stabilito dalla precedente sentenza della Corte. Il presente procedimento può avere ad oggetto soltanto la mancata esecuzione,
l’esecuzione non corretta o l’esecuzione incompleta della suddetta sentenza.
48. È effettivamente ipotizzabile che, nel corso del procedimento di cui all’art. 228 CE, possano sorgere problemi sulla portata
della precedente sentenza. Tuttavia, tali questioni non riguardano la ricevibilità del ricorso ma la sua fondatezza. Per questo
motivo ritornerò più avanti su tale argomento del governo francese.
49. L’argomento sollevato in subordine dal governo francese è, a mio parere, anch’esso insostenibile.
50. Se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse comunicare alle autorità francesi la sua opinione secondo cui la prevista formulazione dell’art. 1386‑7
del codice civile costituiva una trasposizione incompleta dell’art. 3, n. 3, della direttiva ovvero se spettasse alla Repubblica
francese invitare espressamente la [OSCURATO:PERSONA] a comunicarle i suoi commenti sul testo di cui trattasi è un problema irrilevante
per valutare la ricevibilità del presente ricorso.
51. Non voglio escludere che carenze nella cooperazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri in ordine all’esecuzione delle sentenze
della Corte possano determinare conseguenze nella fase della valutazione della fondatezza di un ricorso ai sensi dell’art. 228 CE
ovvero della gravità delle eventuali sanzioni, ma suddetti elementi circostanziali non sono tali da pregiudicare la ricevibilità
di un ricorso che sarebbe peraltro assolutamente ricevibile.
52. Per quanto riguarda il merito della presente causa, occorre stabilire se l’art. 1386‑7 del codice civile, nella sua versione
attuale, soddisfi i requisiti di cui all’art. 3, n. 3, della direttiva.
53. Nella citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, la Corte ha espressamente dichiarato che la direttiva perseguiva,
sugli aspetti da essa disciplinati, un’armonizzazione globale delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri (
13
). Ne consegue che gli Stati membri non hanno più la facoltà di mantenere un regime generale di responsabilità per danno da
prodotti difettosi diverso da quello previsto dalla direttiva. Quindi, per stabilire esattamente gli obblighi degli Stati
membri, occorre fare riferimento al tenore letterale e al sistema della direttiva medesima.
54. Orbene, il testo dell’art. 3, n. 3, non lascia spazio ad incertezze. Ai sensi della sua prima frase, «(…) si considera [produttore]
ogni fornitore [di un prodotto difettoso] a meno che quest’ultimo comunichi al danneggiato, entro un termine ragionevole,
l’identità del produttore o
della persona
(
14
) che gli ha fornito il prodotto». Il primo comma dell’art. 1386‑7 del codice civile è ora formulato come segue: «Il venditore
(…) od ogni altro fornitore esercente un’attività professionale è responsabile per ogni difetto di sicurezza del prodotto
alle stesse condizioni del
produttore
(
15
) soltanto qualora quest’ultimo rimanga ignoto».
55. Comparando tali due testi, è evidente, a prima vista, che il legislatore francese ha trascurato di inserire «il fornitore
del fornitore» nel nuovo tenore dell’art. 1386‑7 del codice civile. Quindi, la trasposizione dell’art. 3, n. 3, della direttiva
nel diritto francese è tutt’ora incompleta.
56. Tale constatazione, già di per sé, è sufficiente per concludere che il presente ricorso è fondato.
57. Tuttavia, per completezza, commenterò brevemente la tesi sostenuta dal governo francese in ordine all’oggetto residuo della
controversia.
58. Come ho innanzi ricordato al paragrafo 53, la Corte aveva già deciso al punto 24 della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia,
che la direttiva perseguiva un’armonizzazione globale delle disposizioni degli Stati membri sulla responsabilità per danno
da prodotti difettosi. La Repubblica francese non può quindi eccepire di essere obbligata a modificare l’art. 1386‑7 del codice
civile soltanto nei limiti in cui la Corte abbia espressamente stabilito la mancata conformità alla direttiva.
59. L’argomento fatto valere dalla Repubblica francese in risposta a un quesito formulato dalla Corte, secondo cui uno Stato membro
disporrebbe sempre di un certo margine discrezionale riguardo alla trasposizione di una direttiva, dato lo speciale carattere
giuridico di tale strumento, è anch’esso irrilevante.
60. Ai sensi di una cospicua giurisprudenza, gli obblighi degli Stati membri in materia di trasposizione delle direttive sono
stabiliti dalla loro natura, dal loro oggetto e dal loro tenore. Data la natura della direttiva di cui trattasi nel caso di
specie, che – come è stato detto – prevede l’armonizzazione globale delle norme concernenti un oggetto preciso, non vi è alcun
punto nel suo testo a sostegno dell’argomento secondo il quale le autorità francesi avevano il diritto di omettere il riferimento
al «fornitore del fornitore» nell’art. 1386‑7 modificato del codice civile.
61. Alla luce di quanto precede, si arriva quindi alla conclusione che il presente ricorso è ricevibile e fondato.
62. Rimane ancora da stabilire se sia ragionevole la penalità ridotta tuttora richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare,
ci si chiede se sia ammissibile il metodo applicato per il calcolo del coefficiente di durata dell’infrazione.
63. [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato, in data 8 gennaio 1997, una comunicazione sul metodo di calcolo della penalità prevista dall’art. 171
del Trattato CEE (art. 228 CE) (
16
). In detta comunicazione si precisa che «[a] seconda della durata dell’infrazione, l’importo fisso [è] moltiplicato per un
coefficiente variante da 1 a 3».
64. Non sorprende che nella prassi l’applicazione di una formula così concisa sia poco agevole, in quanto non offre alcun criterio
preciso per la valutazione della durata dell’infrazione. Perciò non desta neanche stupore che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso l’iniziativa
di stabilire criteri più precisi ed obiettivi. Per contro, appare strano che la [OSCURATO:PERSONA] abbia trascurato fino ad oggi
di comunicare agli Stati membri la propria relativa decisione 2 aprile 2001.
65. Sebbene la condotta della [OSCURATO:PERSONA] sia contestabile sul piano etico, essa non è di per sé illegale o illegittima. Questo
dipende dal problema se l’applicazione del nuovo metodo di calcolo generi un risultato positivo o negativo per lo Stato membro
interessato. Nel primo caso, l’applicazione senza previa pubblicazione del nuovo metodo dovrà ritenersi ammissibile. Nel secondo
caso, tale applicazione sarebbe del tutto illecita, in quanto contraria al principio della tutela del legittimo affidamento (
17
).
66. Nel caso di specie, va constatato che si tratta di una precisazione apportata ad un metodo di calcolo già pubblicato, la quale
non amplia l’ambito di applicazione di tale metodo e la cui concreta applicazione non genera un risultato più sfavorevole
per lo Stato membro interessato rispetto all’applicazione del metodo originario. Infatti, se si paragona il risultato del
«nuovo» metodo, vale a dire un coefficiente di 1,3, con il risultato al quale – secondo le informazioni della [OSCURATO:PERSONA]
nella sua risposta del 5 luglio 2005 ai quesiti formulati dalla Corte – si sarebbe verosimilmente giunti con il metodo originario,
ossia un coefficiente di 1,5, si deve constatare che l’applicazione del nuovo metodo è stata più favorevole per la Repubblica
francese.
67. Quindi, dato che il governo francese non ha più sollevato obiezioni nei confronti dell’applicazione degli altri due elementi
di calcolo, il coefficiente di gravità dell’infrazione e il fattore fisso per la Repubblica francese, si giunge alla conclusione
che non si deve ridurre l’importo richiesto della penalità residua.
68. Tuttavia, non condivido la posizione della [OSCURATO:PERSONA] quando esige l’applicazione della penalità richiesta «a partire dal
giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa». A tale riguardo, appare utile ritornare sulla mancanza di trasparenza
che ha pregiudicato la comunicazione fra le autorità francesi e i servizi della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle previste modifiche
del codice civile, quali trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 27 giugno 2003.
69. [OSCURATO:PERSONA] aveva allora trascurato di avvertire le autorità francesi dell’evidente imperfezione del testo proposto dell’art. 1386‑7
del codice civile. Omissione curiosa, dato che un tale avviso non avrebbe inciso sulla responsabilità del governo francese
per la corretta esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/Francia. Da parte loro, le autorità francesi
non hanno ritenuto utile sollecitare esplicitamente il parere della [OSCURATO:PERSONA] per evitare di prolungare inutilmente il termine,
già eccessivo, della corretta trasposizione della direttiva. Nessuno di tali due comportamenti è conforme alle norme dell’art. 10 CE.
70. Comunque sia, quando viene comminata una penalità, si concede allo Stato membro interessato un breve termine supplementare
per consentirgli di adempiere ancora ai propri obblighi (
18
). In particolare quando, come nel caso di specie, il contenuto preciso di tali obblighi viene stabilito in modo definitivo
soltanto nella medesima sentenza che commina la penalità, si deve concedere tale termine supplementare.
71. Per questi motivi propongo di comminare alla Repubblica francese una penalità di EUR 13 715 per ciascun giorno di ritardo
nell’esecuzione della citata sentenza 25 aprile 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, a partire da tre mesi dopo il giorno della pronuncia
della sentenza nella presente causa.
72. La Repubblica francese dev’essere condannata a sopportare le spese della causa in conformità dell’art. 69, n. 2, del regolamento
di procedura.
VI –
Conclusione
73. Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di:
1. dichiarare che la Repubblica francese, avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al secondo elemento
della sentenza della Corte 25 aprile 2002, causa C‑52/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, vertente sulla non corretta trasposizione della
direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, e, più in particolare,
avendo continuato a ritenere responsabile il distributore di prodotti difettosi allo stesso titolo del produttore, quando
il produttore non possa essere identificato, anche se il distributore abbia comunicato al danneggiato, entro un termine ragionevole,
l’identità del proprio fornitore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 228, n. 1, CE;
2. comminare alla Repubblica francese il pagamento di una penalità di EUR 13 715 per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione
della sentenza pronunciata nella causa C‑52/00, a partire da tre mesi dopo il giorno della pronuncia della sentenza nella
presente causa fino al giorno in cui verrà data esecuzione alla sentenza pronunciata nella causa C‑52/00;
3. condannare la Repubblica francese alle spese.
1
– Lingua originale: il francese.
2
– [OSCURATO:PERSONA]52/00 (Racc. pag. I‑3827).
3
– GU L 210, pag. 29.
4
– GU L 171, pag. 12.
5
– JORF 10 dicembre 2004, pag. 20857.
6
– JORF 12 febbraio 2005.
7
– Cit. supra al paragrafo 10.
8
– Sentenza 10 dicembre 2002, causa C-362/01, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda (Racc. pag. I‑11433, punti 16-18).
9
– Sentenza 12 luglio 2005, causa C-304/02 (Racc. pag. I‑0000).
10
– [OSCURATO:PERSONA]/Francia, causa C-64/88 (Racc. pag. I‑2727).
11
– [OSCURATO:PERSONA]/Francia, causa C-293/91 (Racc. pag. I‑1)
12
– [OSCURATO:PERSONA]/Francia, cit. supra.
13
– Punto 24.
14
– Il corsivo è mio.
15
– Idem.
16
– GU C 63, pag. 2.
17
– Esiste un parallelismo con le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul calcolo delle penalità comminate ai sensi dell’art. 15,
n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del
Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), come con gli orientamenti pubblicati sulla GU 1998, C 9, pag. 3.
18
– Sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I‑14141, punto 53).