CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2023
Cassazione n. 28110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27559/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] COLOMBO 426 C/D, AGENZIA DELLE ENTRATE,[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 709/2015 depositata il 20/04/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della verifica fiscale effettuata dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Padova veniva rilevata l’errata compilazione del modello degli studi di settore da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di autoscuola, sia con riferimento all’indicazione dei beni strumentali utilizzati (5 autovetture a doppi comandi anziché 4), sia con riferimento al valore dei beni strumentali utilizzati, il cui valore veniva indicato pari ad euro 138.423,00, mentre il valore risultante dai registri dei beni ammortizzabili era pari ad euro 273.065,75. 2. Con i valori inseriti originariamente dalla società i ricavi dichiarati, pari ad euro 449.005,00, risultavano in linea con i ricavi determinati sulla base dello studio di settore, sulla base del quale il ricavo puntuale risultava – a dette condizioni – pari ad euro 448.668,00. Al contrario, inserendo nello studio di settore i dati corretti, i ricavi venivano determinati in euro 477.306,00 e pertanto il contribuente risultava incongruo, ed altresì incoerente per l’anno d’imposta considerato. 3. L’Ufficio procedeva quindi, in base agli artt. 62 sexies co.3 D.L. 331/1993 e 39, commi 1, lett. d) e 2), alla ricostruzione analitico induttiva dei ricavi in capo alla società e procedeva alla notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società, che veniva impugnato avanti la [OSCURATO:PERSONA] di Padova. 4. Successivamente, accertata la ristretta base partecipativa della società (costituita da sei soci legati da vincoli di parentela), e l’esistenza di utili extracontabili in capo alla società, l’Ufficio emetteva cinque distinti avvisi di accertamento in capo ai soci, che venivano anch’essi impugnati. Con i suddetti ricorsi i contribuenti lamentavano da un lato l’invalidità dell’avviso di accertamento societario sotto il profilo della carenza dei presupposti per procedere all’avviso di accertamento induttivo e sotto il profilo della carenza motivazionale, nonché l’infondatezza dello stesso, ed infine una supposta violazione del principio di collaborazione e buona fede. Dall’altro, contestavano gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, con particolare riferimento alla pretesa violazione dell’art. 47 comma 1 del D.P.R. 917/1986, per avere l’Ufficio proceduto alla tassazione degli utili nella misura del 100%, anziché del 40%. 5. Riuniti i ricorsi, la CTP, con sentenza n. 137/01/2012, depositata il 14/11/2012, li accoglieva con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese di lite. 6. L’Amministrazione ricorreva avanti alla Commissione regionale del Veneto che, con sentenza n. 709/18/15, depositata il 20/04/2015, accoglieva l’appello dell’Ufficio. 7. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso la società e i soci, con tredici motivi. Ha resistito l’Amministrazione con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 8. I contribuenti hanno quindi depositato, in data 15 settembre 2023, copia delle doman de di definizione delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022, nelle quali si dà atto che gli importi dovuti per la definizione sono stati versati nel corso del giudizio, unitamente alla copia della PEC di trasmissione delle istanze all’Ufficio. All’udienza di discussione le parti hanno concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, occorre rilevare che i contribuenti hanno definito le controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186-202 della L. n. 197/2022, adempiendo anche all’onere di deposito previsto dall’art. 1, comma 197, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022. 2. L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui ̀ parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi ̀ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia ̀ stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». L'art. 1, comma 197, della legge cit., come modificato dall’art. 20, lett. c) del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo ̀ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; L’art. 1, comma 196 della legge cit. dispone che “Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa” e l’art. 1, comma 194, ultimo periodo, precisa che “Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda”. L’art. 1, comma 198 della l. cit., infine, dispone che “Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. 3. Vanno pertanto ravvisati i presupposti per la definizione agevolata della lite pendente e per la dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 1, comma 198 della l. n. 197 del 2022, da pronunciarsi con ordinanza. Le spese, come da previsione di legge, restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte