CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 23821/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso 7010-2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] 26 S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E TIZIANA DELL’ORTO, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] –AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege -2 - dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1068 del 2021 della Corte d’appello di Milano, depositata il primo settembre 2020 (RG 352/2021), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. (art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizioe regolando le spese, che possono essere integralmente compensate, in quanto, sulla declaratoria d’inammissibilità prefigurata nella proposta di definizione, dispiegano influenza decisiva le novità normative e il recente intervento chiarificatore di questa Corte sulla portata applicativa dello ius superveniens; P.Q.M Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese. Roma, 22agosto 2025 Il C