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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31149/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 27 marzo 2014 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza il Bevilacqua ha proposto ricorso, sia personalmente, sia a mezzo del suo difensore; - che il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore dell'imputato, con il quale si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo, in quanto solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n, 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); - che il secondo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore dell'imputato, con il quale si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene egli avesse optato per il rito abbreviato, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (ex multis, Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271).- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del 27 marzo 2014 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza il Bevilacqua ha proposto ricorso, sia personalmente, sia a mezzo del suo difensore; - che il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile ai sensi degli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. nel testo modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo i quali il ricorso in cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore dell'imputato, con il quale si duole della violazione dell'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha fornito sufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che è stato ritenuto congruo, in quanto solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n, 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288); - che il secondo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore dell'imputato, con il quale si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, sebbene egli avesse optato per il rito abbreviato, è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all'imputato (ex multis, Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271).- che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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