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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15700/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controMINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1255/2021 depo-sitata il 17/02/2021.Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1255/2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellatied appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-SINATO e [OSCURATO:PERSONA] PROV-VIDENZA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (di se-guito, per brevità “CONGREGAZIONE”), ha accolto parzialmente l'ap-pello proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE av-verso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2651/2015, mentre ha di-satteso l'appello incidentale.2.

Il Tribunale di Roma, infatti, all'esito di un'istruttoria che avevavisto anche l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, avevacondannato il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE alla cor-responsione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ai qualiera succeduta mortis causa la CONGREGAZIONE), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle somme, rispettivamente spet-tanti a titolo di residuo indennizzo per la perdita di beni in Somalia,appartenuti al comune dante causa [OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte capitolina, nell'accogliere parzialmente il gravame delMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha osservato che ‒vertendo l'appello, in primo luogo, sul tema del mancato assolvimentodell'onere della prova da parte degli appellati in ordine alla sussistenzadel diritto al riconoscimento di maggiori importi rispetto a quelli giàliquidati in sede amministrativa – dovevano trovare applicazione i prin-cipi generali in tema di onere della prova, precisando ulteriormente,che né la consulenza tecnica d'ufficio poteva sopperire a tali oneri, nonSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/2026essendo mezzo istruttorio, né potevano assumere valore diverso daquello indiziario le dichiarazioni giurate ex art. 1, comma 3, Legge n.98/1994 e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, avendo pe-raltro gli odierni ricorrenti prodotto degli atti notori il cui tenore nonavrebbe in ogni caso consentito una esatta stima del danno.La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto di fare proprie – giungendoa riprodurle in larga misura nel corpo della motivazione – le conclusionirassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di una nuovaconsulenza disposta dalla Corte medesima, rideterminando, conse-guentemente, l'ulteriore indennizzo dovuto dal MINISTERO DELL'ECO-NOMIA E DELLE FINANZE per l'intera azienda nella misura di €73.020,60.La Corte d'appello ha invece respinto l'appello incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla CON-GREGAZIONE in relazione al riconoscimento degli interessi moratoridalla sola data di introduzione del giudizio, ritenendo corretta la deci-sione del Giudice di prime cure, in considerazione dell'assenza di unaspecifica richiesta degli odierni ricorrenti in epoca antecedente alla in-staurazione del giudizio.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CON-[OSCURATO:PERSONA] PROVVIDENZA - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/20261.

Il ricorso è affidato a due motivi.1.1.

Il primo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato “Nullitàdella sentenza impugnata per nullità della CTU disposta in violazione efalsa applicazione dell'art. 194 cpc per avere la Corte assegnato al CTUun potere di valutazione delle prove, ai sensi dell'art. 360 primo comman. 3 cpc.

Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132c.p.c., comma 4, siccome la Corte ha omesso di dare conto e motivarein ordine alle puntuali critiche espresse alla CTU del grado di Appello,ai sensi dell'art. 360 primo comma 5 c.p.c.

Nullità della sentenza im-pugnata per violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, siccome la motiva-zione di tale decisione è affetta da irriducibile illogicità nella parte in cuiper un verso richiama l'obbligo a valutare l'atto notorio quanto menocome elemento indiziario e dall'altra ne esclude la valutazione ai sensidell'art. 360 primo comma n. 3 cpc.

Violazione e falsa applicazione leggi15/1980, 135/1985, 98/1994 in relazione alla utilizzabilità di atti notoririlasciati da quattro cittadini diversi dall'istante e indifferenti (nel casodi specie atto notorio del 21/7/1982), ai fini della esatta individuazionedei beni perduti rilevabile ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 non-ché errato esame/valutazione degli atti notori in questione anche inconfronto delle altre emergenze processuali in relazione al disposto de-gli arti. 115 e 116 cpc, cpc nonché come omessa valutazione di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, rilevabile ai sensi dell'art,360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.Come sintetizzato dalla parte “La Corte di Appello, nel decidere dirinnovare la consulenza di ufficio del primo grado, ha assegnato al CTUun quesito con il quale questo viene investito di un potere di valuta-zione delle prove ad esso precluso, di qui la nullità del quesito, dellaCTU e della sentenza.

Inoltre la Corte ha totalmente omesso di valutaree motivare (anche succintamente) in ordine alle analitiche criticheSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/2026mosse dagli appellati odierni ricorrenti alla CTU rendendo con ciò vi-ziata la parte motiva.

La Corte ha ritenuto per un verso di escludere icontenuti degli atti notori provenienti da terzi dal novero delle risul-tanze valutabili ai fini del decidere con ciò violando e non dando cor-retta applicazione alle norme di settore che assegnano all'atto notoriouna valenza ai fini della ricostruzione dei fatti in mancanza di altri ele-menti; per altro verso ha condotto un ragionamento illogico e contrad-dittorio laddove a supporto dell'argomento della inutilizzabilità in am-bito giudiziario richiama l'orientamento della Suprema Corte che indicainvece l'utilizzo come fonte indiziaria di convincimento nel contesto ditutti gli elementi a disposizione, Ha in ogni caso omesso di valutare ilcontenuto dell'atto notorio del 21 luglio 1982 a rogito notaio Boschettiin grado di fornire elementi di supporto alla ricostruzione dei beni con-fiscati e da indennizzare, con ciò omettendo l'esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle leggi n. 16/1980, n. 135/1985, n. 98/1994 nonché degli artt. 1176, 1218, 1219,1224 e 1281 c.c.

“in tema di decorrenza degli interessi in relazione allanatura corrispettiva, ovvero in relazione all'atto di messa in mora rav-visabile nella domanda di revisione di stima del 6 giugno 1994”.Come sintetizzato dalla stessa parte, “La Corte ha omesso di valu-tare la prospettazione offerta in tema di qualificazione degli interessida cui far discendere la corretta data di decorrenza; inoltre ha erratonel non considerare, ove comunque fossero qualificati come moratorigli interessi, l'istanza d 1994 [sic] come messa in mora non essendoquesto un mero atto di impulso amministrativo”.2.

Il primo motivo di ricorso, nei vari profili in cui si viene ad arti-colare è privo di pregio.Sez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/20262.1.

Il primo profilo sollevato, e cioè quello concernente il conte-nuto dell'incarico conferito al C.T.U. da parte della Corte territoriale nelgiudizio di secondo grado, risulta inammissibile, in quanto neppureviene a confrontarsi con la ratio di fondo esposta dalla decisione impu-gnata.Quest'ultima, infatti, ben lungi dall'affermare in linea di principioche la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova, è venuta adaffermare – in senso esattamente opposto – che la Corte aveva asse-gnato al consulente il compito di svolgere una valutazione meramentetecnica, dovendosi tuttavia svolgere tale valutazione tenendo in con-siderazione solo gli elementi tecnici ed i dati fattuali che potevanoritenersi affidabili.La Corte territoriale, quindi, non ha attribuito al consulente alcunincarico a valenza suppletiva rispetto agli oneri probatori gravanti sulleparti, ma ha dichiarato espressamente che il Consulente avrebbe dovu-to basare le propre conclusioni non su elementi aleatori ma su datiritenuti affidabili.La scelta della Corte d'appello, quindi, non ha in alcun modoesorbitato dai limiti che caratterizzano il ricorso alla consulenza tecnicad'ufficio, dovendosi comunque richimare il costante orientamento diquesta Corte in ordine alla possibilità che la consulenza tecnica assumacarattere c.d.

“percipiente” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 36638 del 25/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020; Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1190 del 22/01/2015).Al di là di tale ultima puntualizzazione, tuttavia, il profilo fondamen-tale di inammissibilità del motivo è costituito proprio dal suo caratte-rizzarsi per una contestazione meramente apodittica dell'effettivo con-Sez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026tenuto della consulenza e ciò, appunto, a causa di una inadeguata va-lutazione della ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata,ratio che risulta invece del tutto compatibile con gli enunciati di princi-pio invocati nel ricorso.2.2.

Quanto al secondo profilo – e cioè quello riferito all'assenzanella decisione impugnata di motivazione a riscontro alle censuremosse alla consulenza tecnica – si deve, in primo luogo, osservare cheil vizio prospettato nel mezzo non rientra neppure in linea teorica trale residue ipotesi in relazione alle quali ancora oggi ‒ a seguito dellariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dalloart. 54, D.L. n. 83/2012, conv. con Legge 7 n. 134/2012 – risulta am-missibile il c.d.

"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, daultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.7090 del 03/03/2022), dovendosi rammentare che la giurisprudenzadi questa Corte ha ormai chiarito che l'adesione della decisione di me-rito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio è passibile di cen-sura solo in relazione all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c. ove taleadesione si sia tradotta nell'omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.15596 del 11/06/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023; Cass. Sez.L - Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022).L'inammissibilità di quanto dedotto dal mezzo, peraltro, non impe-disce di rilevare che, per espressa indicazione contenuta nel ricorso,nel corso della consulenza tecnica d'ufficio svolta in grado di appello siè verificato lo scambio della bozza della consulenza e delle successiveosservazioni delle parti.Sez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026Rilievo, questo, che giustifica, a questo punto, il richiamo al prin-cipio per cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazionecon l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve neces-sariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentitecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restanoimplicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa confi-gurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendonoal riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico,si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 2/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009).2.3.

Radicalmente inammissibili risultano le deduzioni svolte nelterzo e nel quarto profilo del motivo – esaminabili congiuntamente es-sendo correlati ‒ e ciò in quanto, ancora una volta, il ricorso non siconfronta concretamente con l'effettiva ratio decidendi esposta nellasentenza impugnata.Quest'ultima, infatti, ben lungi dall'incorrere in insanabile contrad-dizione – come asserisce il ricorso – ha bensì richiamato il valore indi-ziario che può essere rivestito dagli atti notori, ma ha ritenuto nel con-creto – con valutazione in fatto che non viene censurata in modo am-missibile nella presente sede – che gli atti notori invocati dagli odierniricorrenti, in virtù del loro tenore, non presentavano in ogni caso ele-menti certi e quindi idonei a permettere una esatta stima del danno, intal modo conformandosi pienamente ai principi espressi sul punto daquesta Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10791 del 16/05/2014; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25183 del 11/10/2018; Cass. Sez. 1 - Ordi-nanza n. 9507 del 6/04/2023).Sez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026Le deduzioni svolte in relazione ai due profili affrontati dal mezzo,quindi, si sostanziano in una censura indirizzata esclusivamente allavalutazione degli elementi probatori e cioè ad una valutazione che èriservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), e nonsindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione che sisottragga al già richiamato c.d.

“minimo costituzionale” del sindacatodi legittimità sulla motivazione e che non risulti viziata – anche sotto ilprofilo del travisamento di una prova (Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 5792del 5/03/2024) - dall'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbiacarattere decisivo.3.

Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.Sarebbe, invero, sufficiente richiamare il contenuto letterale dellosviluppo del motivo nel ricorso per pervenire alla conclusione che ilmezzo non viene a censurare alcun inadeguato governo delle previsioniin tema di decorrenza degli interessi, dal momento che le argomenta-zioni del ricorso risultano incentrate su profili eccentrici rispetto allaprevisione di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., imputandosi, ad esempio,alla Corte territoriale di aver “omesso di valutare la prospettazione of-ferta in tema di qualificazione degli interessi”.Occorre, allora, rammentare che il vizio della sentenza previstodall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4,c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violateSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegi-bili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo de-terminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurispru-denza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento dellalamentata violazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le afferma-zioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.23745 del 28/10/2020).Tornando, allora, all'esame del motivo, risulta inevitabile consta-tare che lo stesso, non solo non si confronta concretamente con le af-fermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, ma ancheomette radicalmente di misurarsi con il costante orientamento espres-so da questa Corte per cui in tema di indennizzo dovuto per i beniperduti da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla so-vranità dello Stato, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previstodall'art. 4 della Legge n. 135/1985 per le richieste presentate dopo il1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimentoSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquida-zione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi mora-tori maturati alla stessa data, che per l'eventuale maggior danno exart. 1224, secondo comma, c.c. con la conseguenza che gli ulterioriinteressi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata,sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in moradell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che,pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decretiministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ri-condotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale(Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21191 del 19/10/2016; Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 7468 del 19/03/2020).A tali principi la decisione impugnata ha prestato pieno ossequio,rilevando, nello specifico, l'assenza di prova di un precedente atto dicostituzione in mora, svolgendo un accertamento in fatto che il motivoviene a censurare inammissibilmente sulla scorta di circostanze in fattoche non risultano essere state dedotte specificamente nell'atto di ap-pello, sostanzialmente sollecitando a questa Corte un altrettanto inam-missibile sindacato nei confronti dell'accertamento del giudice di me-rito.4.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controri-corrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo, sulla base del valore di lite di € 933.111,00 dichiarato inricorso.5.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 15.000,00 oltre spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controMINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1255/2021 depo-sitata il 17/02/2021.Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1255/2021, pubblicata in data 17 febbraio 2021,la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione degli appellatied appellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-SINATO e [OSCURATO:PERSONA] PROV-VIDENZA - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (di se-guito, per brevità “CONGREGAZIONE”), ha accolto parzialmente l'ap-pello proposto dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE av-verso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2651/2015, mentre ha di-satteso l'appello incidentale.2. Il Tribunale di Roma, infatti, all'esito di un'istruttoria che avevavisto anche l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, avevacondannato il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE alla cor-responsione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (ai qualiera succeduta mortis causa la CONGREGAZIONE), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delle somme, rispettivamente spet-tanti a titolo di residuo indennizzo per la perdita di beni in Somalia,appartenuti al comune dante causa [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte capitolina, nell'accogliere parzialmente il gravame delMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, ha osservato che ‒vertendo l'appello, in primo luogo, sul tema del mancato assolvimentodell'onere della prova da parte degli appellati in ordine alla sussistenzadel diritto al riconoscimento di maggiori importi rispetto a quelli giàliquidati in sede amministrativa – dovevano trovare applicazione i prin-cipi generali in tema di onere della prova, precisando ulteriormente,che né la consulenza tecnica d'ufficio poteva sopperire a tali oneri, nonSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/2026essendo mezzo istruttorio, né potevano assumere valore diverso daquello indiziario le dichiarazioni giurate ex art. 1, comma 3, Legge n.98/1994 e le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, avendo pe-raltro gli odierni ricorrenti prodotto degli atti notori il cui tenore nonavrebbe in ogni caso consentito una esatta stima del danno.La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto di fare proprie – giungendoa riprodurle in larga misura nel corpo della motivazione – le conclusionirassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito di una nuovaconsulenza disposta dalla Corte medesima, rideterminando, conse-guentemente, l'ulteriore indennizzo dovuto dal MINISTERO DELL'ECO-NOMIA E DELLE FINANZE per l'intera azienda nella misura di €73.020,60.La Corte d'appello ha invece respinto l'appello incidentale propostoda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla CON-GREGAZIONE in relazione al riconoscimento degli interessi moratoridalla sola data di introduzione del giudizio, ritenendo corretta la deci-sione del Giudice di prime cure, in considerazione dell'assenza di unaspecifica richiesta degli odierni ricorrenti in epoca antecedente alla in-staurazione del giudizio.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CON-[OSCURATO:PERSONA] PROVVIDENZA - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/20261. Il ricorso è affidato a due motivi.1.1. Il primo motivo di ricorso è, testualmente, rubricato “Nullitàdella sentenza impugnata per nullità della CTU disposta in violazione efalsa applicazione dell'art. 194 cpc per avere la Corte assegnato al CTUun potere di valutazione delle prove, ai sensi dell'art. 360 primo comman. 3 cpc. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132c.p.c., comma 4, siccome la Corte ha omesso di dare conto e motivarein ordine alle puntuali critiche espresse alla CTU del grado di Appello,ai sensi dell'art. 360 primo comma 5 c.p.c. Nullità della sentenza im-pugnata per violazione dell'art. 132 comma 2, n. 4, siccome la motiva-zione di tale decisione è affetta da irriducibile illogicità nella parte in cuiper un verso richiama l'obbligo a valutare l'atto notorio quanto menocome elemento indiziario e dall'altra ne esclude la valutazione ai sensidell'art. 360 primo comma n. 3 cpc. Violazione e falsa applicazione leggi15/1980, 135/1985, 98/1994 in relazione alla utilizzabilità di atti notoririlasciati da quattro cittadini diversi dall'istante e indifferenti (nel casodi specie atto notorio del 21/7/1982), ai fini della esatta individuazionedei beni perduti rilevabile ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 non-ché errato esame/valutazione degli atti notori in questione anche inconfronto delle altre emergenze processuali in relazione al disposto de-gli arti. 115 e 116 cpc, cpc nonché come omessa valutazione di un fattodecisivo oggetto di discussione tra le parti, rilevabile ai sensi dell'art,360, primo comma, n. 5, c.p.c.”.Come sintetizzato dalla parte “La Corte di Appello, nel decidere dirinnovare la consulenza di ufficio del primo grado, ha assegnato al CTUun quesito con il quale questo viene investito di un potere di valuta-zione delle prove ad esso precluso, di qui la nullità del quesito, dellaCTU e della sentenza. Inoltre la Corte ha totalmente omesso di valutaree motivare (anche succintamente) in ordine alle analitiche criticheSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicazione 22/05/2026mosse dagli appellati odierni ricorrenti alla CTU rendendo con ciò vi-ziata la parte motiva. La Corte ha ritenuto per un verso di escludere icontenuti degli atti notori provenienti da terzi dal novero delle risul-tanze valutabili ai fini del decidere con ciò violando e non dando cor-retta applicazione alle norme di settore che assegnano all'atto notoriouna valenza ai fini della ricostruzione dei fatti in mancanza di altri ele-menti; per altro verso ha condotto un ragionamento illogico e contrad-dittorio laddove a supporto dell'argomento della inutilizzabilità in am-bito giudiziario richiama l'orientamento della Suprema Corte che indicainvece l'utilizzo come fonte indiziaria di convincimento nel contesto ditutti gli elementi a disposizione, Ha in ogni caso omesso di valutare ilcontenuto dell'atto notorio del 21 luglio 1982 a rogito notaio Boschettiin grado di fornire elementi di supporto alla ricostruzione dei beni con-fiscati e da indennizzare, con ciò omettendo l'esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione delle leggi n. 16/1980, n. 135/1985, n. 98/1994 nonché degli artt. 1176, 1218, 1219,1224 e 1281 c.c. “in tema di decorrenza degli interessi in relazione allanatura corrispettiva, ovvero in relazione all'atto di messa in mora rav-visabile nella domanda di revisione di stima del 6 giugno 1994”.Come sintetizzato dalla stessa parte, “La Corte ha omesso di valu-tare la prospettazione offerta in tema di qualificazione degli interessida cui far discendere la corretta data di decorrenza; inoltre ha erratonel non considerare, ove comunque fossero qualificati come moratorigli interessi, l'istanza d 1994 [sic] come messa in mora non essendoquesto un mero atto di impulso amministrativo”.2. Il primo motivo di ricorso, nei vari profili in cui si viene ad arti-colare è privo di pregio.Sez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/20262.1. Il primo profilo sollevato, e cioè quello concernente il conte-nuto dell'incarico conferito al C.T.U. da parte della Corte territoriale nelgiudizio di secondo grado, risulta inammissibile, in quanto neppureviene a confrontarsi con la ratio di fondo esposta dalla decisione impu-gnata.Quest'ultima, infatti, ben lungi dall'affermare in linea di principioche la consulenza tecnica può costituire mezzo di prova, è venuta adaffermare – in senso esattamente opposto – che la Corte aveva asse-gnato al consulente il compito di svolgere una valutazione meramentetecnica, dovendosi tuttavia svolgere tale valutazione tenendo in con-siderazione solo gli elementi tecnici ed i dati fattuali che potevanoritenersi affidabili.La Corte territoriale, quindi, non ha attribuito al consulente alcunincarico a valenza suppletiva rispetto agli oneri probatori gravanti sulleparti, ma ha dichiarato espressamente che il Consulente avrebbe dovu-to basare le propre conclusioni non su elementi aleatori ma su datiritenuti affidabili.La scelta della Corte d'appello, quindi, non ha in alcun modoesorbitato dai limiti che caratterizzano il ricorso alla consulenza tecnicad'ufficio, dovendosi comunque richimare il costante orientamento diquesta Corte in ordine alla possibilità che la consulenza tecnica assumacarattere c.d. “percipiente” (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 36638 del 25/11/2021; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13736 del 03/07/2020; Cass.Sez. 3 - Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.1190 del 22/01/2015).Al di là di tale ultima puntualizzazione, tuttavia, il profilo fondamen-tale di inammissibilità del motivo è costituito proprio dal suo caratte-rizzarsi per una contestazione meramente apodittica dell'effettivo con-Sez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026tenuto della consulenza e ciò, appunto, a causa di una inadeguata va-lutazione della ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata,ratio che risulta invece del tutto compatibile con gli enunciati di princi-pio invocati nel ricorso.2.2. Quanto al secondo profilo – e cioè quello riferito all'assenzanella decisione impugnata di motivazione a riscontro alle censuremosse alla consulenza tecnica – si deve, in primo luogo, osservare cheil vizio prospettato nel mezzo non rientra neppure in linea teorica trale residue ipotesi in relazione alle quali ancora oggi ‒ a seguito dellariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dalloart. 54, D.L. n. 83/2012, conv. con Legge 7 n. 134/2012 – risulta am-missibile il c.d. "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, daultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez.6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.7090 del 03/03/2022), dovendosi rammentare che la giurisprudenzadi questa Corte ha ormai chiarito che l'adesione della decisione di me-rito alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio è passibile di cen-sura solo in relazione all'ipotesi di cui all'art. 360, n. 5), c.p.c. ove taleadesione si sia tradotta nell'omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione tra le parti (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n.15596 del 11/06/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 7716 del 21/03/2024; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 18886 del 04/07/2023; Cass. Sez.L - Ordinanza n. 31511 del 25/10/2022).L'inammissibilità di quanto dedotto dal mezzo, peraltro, non impe-disce di rilevare che, per espressa indicazione contenuta nel ricorso,nel corso della consulenza tecnica d'ufficio svolta in grado di appello siè verificato lo scambio della bozza della consulenza e delle successiveosservazioni delle parti.Sez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026Rilievo, questo, che giustifica, a questo punto, il richiamo al prin-cipio per cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni delconsulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi,dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazionecon l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve neces-sariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentitecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restanoimplicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa confi-gurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendonoal riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico,si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. Sez. 1 - Ordinanzan. 33742 del 16/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 2/02/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del 9/01/2009).2.3. Radicalmente inammissibili risultano le deduzioni svolte nelterzo e nel quarto profilo del motivo – esaminabili congiuntamente es-sendo correlati ‒ e ciò in quanto, ancora una volta, il ricorso non siconfronta concretamente con l'effettiva ratio decidendi esposta nellasentenza impugnata.Quest'ultima, infatti, ben lungi dall'incorrere in insanabile contrad-dizione – come asserisce il ricorso – ha bensì richiamato il valore indi-ziario che può essere rivestito dagli atti notori, ma ha ritenuto nel con-creto – con valutazione in fatto che non viene censurata in modo am-missibile nella presente sede – che gli atti notori invocati dagli odierniricorrenti, in virtù del loro tenore, non presentavano in ogni caso ele-menti certi e quindi idonei a permettere una esatta stima del danno, intal modo conformandosi pienamente ai principi espressi sul punto daquesta Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10791 del 16/05/2014; Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25183 del 11/10/2018; Cass. Sez. 1 - Ordi-nanza n. 9507 del 6/04/2023).Sez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026Le deduzioni svolte in relazione ai due profili affrontati dal mezzo,quindi, si sostanziano in una censura indirizzata esclusivamente allavalutazione degli elementi probatori e cioè ad una valutazione che èriservata al giudice del merito (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004), e nonsindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione che sisottragga al già richiamato c.d. “minimo costituzionale” del sindacatodi legittimità sulla motivazione e che non risulti viziata – anche sotto ilprofilo del travisamento di una prova (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 5792del 5/03/2024) - dall'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbiacarattere decisivo.3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.Sarebbe, invero, sufficiente richiamare il contenuto letterale dellosviluppo del motivo nel ricorso per pervenire alla conclusione che ilmezzo non viene a censurare alcun inadeguato governo delle previsioniin tema di decorrenza degli interessi, dal momento che le argomenta-zioni del ricorso risultano incentrate su profili eccentrici rispetto allaprevisione di cui all'art. 360, n. 3), c.p.c., imputandosi, ad esempio,alla Corte territoriale di aver “omesso di valutare la prospettazione of-ferta in tema di qualificazione degli interessi”.Occorre, allora, rammentare che il vizio della sentenza previstodall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a penad'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4,c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violateSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegi-bili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo de-terminate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici dellafattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurispru-denza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice diadempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento dellalamentata violazione (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 5/08/2020; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l'o-nere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione,di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le afferma-zioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenutoespressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultimecontrastano col precetto normativo, non potendosi demandare allaCorte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. Un., Sentenza n.23745 del 28/10/2020).Tornando, allora, all'esame del motivo, risulta inevitabile consta-tare che lo stesso, non solo non si confronta concretamente con le af-fermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata, ma ancheomette radicalmente di misurarsi con il costante orientamento espres-so da questa Corte per cui in tema di indennizzo dovuto per i beniperduti da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla so-vranità dello Stato, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previstodall'art. 4 della Legge n. 135/1985 per le richieste presentate dopo il1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimentoSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquida-zione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi mora-tori maturati alla stessa data, che per l'eventuale maggior danno exart. 1224, secondo comma, c.c. con la conseguenza che gli ulterioriinteressi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata,sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in moradell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che,pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decretiministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ri-condotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale(Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 21191 del 19/10/2016; Cass. Sez. 1 - Or-dinanza n. 7468 del 19/03/2020).A tali principi la decisione impugnata ha prestato pieno ossequio,rilevando, nello specifico, l'assenza di prova di un precedente atto dicostituzione in mora, svolgendo un accertamento in fatto che il motivoviene a censurare inammissibilmente sulla scorta di circostanze in fattoche non risultano essere state dedotte specificamente nell'atto di ap-pello, sostanzialmente sollecitando a questa Corte un altrettanto inam-missibile sindacato nei confronti dell'accertamento del giudice di me-rito.4. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con con-seguente condanna dei ricorrenti alla rifusione in favore del controri-corrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamentein dispositivo, sulla base del valore di lite di € 933.111,00 dichiarato inricorso.5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup-posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte-riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 1586/2022Numero sezionale 457/2026Numero di raccolta generale 15700/2026Data pubblicaz ion e 22/05/2026il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto",spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con-creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve-nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. Un., Sentenza n.4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 15.000,00 oltre spese prenotatea debito.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua-ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 gennaio 2026.Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 1586/2022 – CC 28/01/2026 - Pagina nr. 12 di 12
Sentenza Cassazione n. 15700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris