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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 19861/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le memorie sopravvenute; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché sviluppa valutazioni di merito; considerato che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. a causa della professionalità dell'imputato nell'agire e del suo coinvolgimento in un circuito criminale organizzato che gli ha consentito di negoziare un assegno trafugato, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta insussistenza di un inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2, dove si afferma che l'imputato ha contratto un'obbligazione nella piena consapevolezza di non voler successivamente adempiere; pertanto, tagli doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le memorie sopravvenute; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché sviluppa valutazioni di merito; considerato che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui esclude l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. a causa della professionalità dell'imputato nell'agire e del suo coinvolgimento in un circuito criminale organizzato che gli ha consentito di negoziare un assegno trafugato, non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la ritenuta insussistenza di un inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 2, dove si afferma che l'imputato ha contratto un'obbligazione nella piena consapevolezza di non voler successivamente adempiere; pertanto, tagli doglianze devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 Il Consigliere estensore
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