CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 10 mesi di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello dell'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ritenuto che le doglianze;con cui la difesa, deducendo violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., lamenta la mancata rivalutazione della pericolosità sociale dopo alcuni anni di detenzione, siano state articolate, per la prima, nel giudizio di legittimità, secondo quanto può evincersi dal testo del provvedimento impugnato, che non ne fa menzione, e da quello del ricorso, che non deduce l'avvenuta proposizione della questione nel giudizio di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così decis