CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2021
Cassazione n. 29999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ROMEO Giuseppe, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 22 aprile 2021 con la quale il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 marzo 2021 in relazione a numerose ipotesi di truffa aggravata contestate al ricorrente. 2. Il ricorrente lamenta, come unico motivo di impugnazione ex art. 606 lettera b) cod. proc. pen., la violazione degli artt. 640 quater e 322 ter cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto legittimo il sequestro preventivo esclusivamente di beni di proprietà del ricorrente nonostante le condotte illecite siano contestate in concorso ad altri indagati unitamente ad una dettagliata indicazione dei profitti percepiti da ciascun concorrente. I giudici di merito, in violazione dei principio di proporzionalità e dell'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità, hanno sottoposto a sequestro un bene immobile di valore superiore all'ipotizzato profitto dei reati rubricati, senza alcuna preventiva ricerca di ulteriori beni del ricorrente sottoponibili a sequestro e senza alcuna valutazione tecnica in punto di divisibilità dell'immobile sequestrato. 3. In data 27 aprile il difensore del ROMEO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato perché sono infondati i motivi posti a base di esso. Il ricorrente si è limitato a reiterare le medesime allegazioni difensive che sostiene essere state pretermesse dal Tribunale del Riesame, facendo riferimento ad orientamenti giurisprudenziali difformi da quelli posto a base dell'ordinanza oggetto di ricorso. 2. In relazione alla prima doglianza, questo Collegio ritiene che la motivazione impugnata faccia corretto uso del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla quota riferibile ad ognuno dei correi, ed anche qualora il destinatario del provvedimento ablativo non sia entrato nella disponibilità di alcuna parte del provento illecito (vedi Sez. 5, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494 - 01). Tale soluzione applicativa si ritiene coerente con il principio solidaristico che ispira la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché con la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio (ex multis Sez. 6, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 2, n. 45389 del 06/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241974). 2.1. Si tratta dunque di principi coerenti con la finalità dissuasiva e deterrente riferibile alla confisca per equivalente in considerazione della sua ormai pacifica qualificazione come sanzione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435), ed in linea con lo scopo di sottrarre alla disponibilità del reo qualsivoglia vantaggio economico derivante dalla commissione dell'illecito, anche quando non sia esperibile la confisca diretta.In virtù di tali finalità non è rilevante accertare quale sia la «quota» di profitto incamerata dal correo ovvero se lo stesso abbia effettivamente ricavato una parte dello stesso. Ciò che conta è solo che il suddetto profitto sia effettivamente conseguito e che non sia possibile individuare ed apprenderlo, in tutto o in parte, nella sua consistenza originaria. In presenza di tali presupposti il giudice può procedere l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza e non in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto, non essendo il profitto del reato ricollegabile all'arricchimento di uno piuttosto che di un altro soggetto coinvolto, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito, senza che rilevi il riparto del relativo onere tra i concorrenti, che costituisce fatto interno a questi ultimi. 2.2. Tale interpretazione non può ritenersi tale da violare i principi di personalità della responsabilità penale e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, in considerazione del fatto che la misura ablativa è conseguente e proporzionata alla produzione del profitto illecito e non alla sua effettiva disponibilità, essendo quindi ragionevole che tutti coloro che siano concorsi a produrlo rispondano con i propri beni dell'impossibilità di recuperarlo, (Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, cit., in motivazione). 2.3. L'orientamento prospettato nei ricorsi, sostenuto da una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità e che può dirsi ormai superato, non può pertanto essere condiviso per le ragioni indicate con conseguente rigetto della doglianza. 3. La motivazione impugnata ha risolto anche la questione giuridica oggetto della seconda doglianza lamentata dal ricorrente; in particolare il Tribunale del Riesame ha correttamente applicato il condivisibile e consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte in virtù del quale il giudice che proceda alla conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non deve accertare, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, l'esatta corrispondenza tra profitto del reato e quantum sottoposto a vincolo cautelare, essendo, invece, sufficiente che il valore dei beni sequestrati non sia esorbitante rispetto al credito garantito. 3.1. Il provvedimento ablativo può essere, infatti, ritenuto illegittimo solo nel caso in cui non contenga alcuna valutazione sul valore dei beni sequestrati, carenza motivazionale sicuramente non riscontrabile nel provvedimento impugnato e nel provvedimento genetico del giudice per le indagini preliminari; tale valutazione è, infatti, necessaria al fine di verificare il rispetto del principio di proporzionalità tra il credito garantito ed il patrimonio assoggettato a vincolo cautelare, non essendo consentito differire l'adempimento estimatorio alla fase esecutiva della confisca (vedi Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263656 - 01).3.2. Questa Corte ha, di conseguenza, affermato che il giudice del riesame, ad esclusione dei casi di manifesta sproporzione tra valore dei beni sequestrati ed ammontare del profitto del reato (sicuramente non rinvenibile nel caso di specie in quanto il valore dei beni sequestrati è pari ad euro 140.000,00 a fronte di un profitto di reato accertato in 110.725,36), non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità (vedi in proposito Sez. 2, n. 26340 del 28/02/2018, Ferrara, Rv. 272882 - 01). 3.3. Il Tribunale del Riesame ha, peraltro, sottolineato, nel corpo della esauriente e fondata motivazione del provvedimento impugnato, che il sequestro di beni per un valore leggermente superiore al profitto del reato è conseguenza dell'indivisibilità degli immobili di proprietà del ricorrente e non certo di una arbitraria decisione di sottoporre a vincolo reale beni di un valore esorbitante rispetto alle somme illecitamente percepite dal ricorrente e dai suoi sodali; i giudici del Riesame hanno, pertanto, fatto buon uso del condivisibile principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui il principio di proporzionalità trova il suo limite nell'ipotesi in cui il bene sequestrato sia indivisibile e nella conseguente impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (vedi Sez. 2, n. 33090 del 22/06/2017, Rv. 270922 - 01). 3.4. Anche in relazione a tale doglianza, pertanto, l'orientamento indicato dal ricorrente, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, non è condiviso da questo Collegio per i motivi appena esposti e, di conseguenza il ricorso deve esser interamente rigettato. 4. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condan