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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 47272/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 25/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina impropria aggravata e, riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Maggio, deducendo la violazione di legge con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la capacità di intendere e di voler al momento del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017,Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017,Lissandrello, Rv. 271334).c, 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 29 DIC 2921 IL I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 25/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina impropria aggravata e, riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Maggio, deducendo la violazione di legge con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la capacità di intendere e di voler al momento del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017,Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017,Lissandrello, Rv. 271334).c, 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 29 DIC 2921 IL I
Sentenza Cassazione n. 47272/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris