CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 31254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n.5410 del 20 20 proposto da: COMUNE di TARANTO, in persona del Sindaco in carica , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, alla v ia dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – per la cassazione della sentenza n. 529/2019 della CORTE d’APPELLO di LECCE , sezione distaccata di TARANTO, depositata il 22/11/2019. R.G.5410/2020 Cron. Rep. C.C. 06/10/2022 C.C. 31/3/2022 [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE - IMPROCEDIBILITÀ RICORSO R.G.5410/2020; Ad. 6/10/2022 Estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 06/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Taranto a fronte del precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di oltre diciassettemila euro (€ 17.298,00), a titolo di rendita vitalizia per il periodo luglio 2012 – maggio 2015, su titolo giudiziale costituito dalla sentenza del [OSCURATO:PERSONA] – sezione di Lecce n. 409/1988 , proponeva opposizione ai sensi dell’ art. 615 c od . p roc. c iv . deducendo che era venuto meno il titolo posto a fondamento del precetto, in ragione della sospensione della erogazione della rendita vitalizia sin dal 2009. L’opposizione all’esecuzione fu respinta dal Tribunale diTaranto ed il gravame interposto dall’ente pubblico è stato rigettato dalla Corte di Appello di Lecce, che con sentenza n. 529 del 22/11/2019 escludeva l’efficacia retroattiva dell’art. 70 del d.l. n. 112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,condividendo la ragioni del giudice di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Comune di Taranto. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni. Per l’adunanza camerale del 6/10/20222 non risulta il deposito di memorie. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Il primo motivo denuncia violazione e ( o ) falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 70 del d.l. 112/2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c od . p roc . c iv. I l Comune di R.G.5410/2020; Ad. 6/10/2022 Estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] afferma che sia stata fatta un ’ errata applicazione della previsione di cui all’art. 70 del d.l . n. 112 del 2008 per avere la Corte di Appello escluso l’efficacia retroattiva della norma e l’applicazione della stessa ai casi di attribuzione e riconoscimento della rendita vitalizia antecedentemente al 1/01/2009. L’ente pubblico evidenzia che da un’esegesi letterale e contestuale dell’art. 70 del d.l. n. 112/2008 non può che convenirsi sulla circostanza che esso faccia riferimento alle rendite già erogate e non a quelle da erogare in futuro ovvero a partire dal gennaio 2009. Il secondo motivo reca censura di violazione e ( o ) falsa applicazione di norma di diritto e in particolare del giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 cod. c iv . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 c od . pro c. civ. I l Comune di Taranto critica la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui questa ha affermatoche la produzione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 1848 del 2018 , passata in giudicato , fosse tardiva in quanto prodotta per la prima volta in appello. Il ricorrente richiama la costantegiurisprudenza di legittimità che afferma che l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, n. 2 cod. proc. civ. Il Comune di Taranto afferma in ricorso che la sentenza della Corte di Appello di Lecce gli è stata notificata il 27/11/2019, ma non ha prodotto la copia della sentenza notificatagli, posto che i n atti vi è soltanto una copia d ella sentenza d’appello richiesta dal difensore del Comune per uso ricorso in cassazione, non recante, tuttavia, alcuna attestazione di avvenuta notifica. Sul punto deve ribadirsi la oramai costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio e alla quale si intende dare R.G.5410/2020; Ad. 6/10/2022 Estensore: C. Valle continuità (Cass. n. 15832 del 07/06/2021 Rv. 661874 - 01) che in punto di produzione della copia notificata della sentenza, e più in generale di decorrenza dei termini di impugnazione, afferma: «In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio.» ribadita, con alcune precisazioni, i cui presupposti fattuali di applicazione non ricorrono nella specie, anche dalla più recente giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 21349 del 06 07 2022 Rv. 665188 –02). R.G.5410/2020; Ad. 6/10/2022 Estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie la sentenza impugnata - che si assume essere notificata in data 27.11.2019 – è stata pubblicata in data 22/11/2019 e il ricorso risulta essere notificato in data 27 / 01 / 2020 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni che, giusta quanto sopra evidenziato, deve ritenersi essere decorsodal 22/11/2019. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369,comma 2, c od . p roc . c iv . Nulla per le spese di lite, non risultando costituita alcuna controparte. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stes so art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13 se dovuto. Così decis