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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 39156/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Venezia ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di LONGO [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere - in concorso con NOCENT Stefano - del reato di rapina aggravata ai danni di PAGANINI Giovanni, dal quale era stato definitivamente assolto dal GUP del Tribunale di Vicenza per non avere commesso il fatto.

2. La difesa del LONGO ha proposto ricorso, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge, in relazione alla valutazione della condizione negativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., contestando la lettura degli elementi dai quali il giudice ha inferito un comportamento ostativo.

In particolare, rileva che la Corte della riparazione avrebbe valorizzato a fini riparativi un elemento (la presenza del LONGO all'imbocco della galleria teatro dell'aggressione al PAGANINI da parte del NOCENT), ritenuto dal GUP inidoneo a sostenere l'azione crim nosa.

Trattasi di elemento che il deducente ritiene, dunque, inidoneo a tarrre in errore il giudice della cautela.

Sotto altro profilo, rileva un travisamento dei dati processuali, avendo la Corte ritenuto che il LONGO non avesse sollecitato l'amico aggressore a desistere dal pestaggio, preferendo suggerire alla vittima, invece, di spiegare perché li stesse inseguendo e spiando entrambi: il LONGO, al contrario, per come riconosciuto dal giudice dell'assoluzione, aveva invitato il NOCENT a desistere, la sola presenza sul luogo non potendo essere considerata contraria ai doveri di solidarietà sociale, tenuto anche conto dello stato di soggezione nei confronti del conoscente e del fatto che il LONGO, in ogni caso, non aveva alcun dovere di garanzia nei confronti della vittima.

Quanto all'allontanamento dal luogo del delitto, poi, il GUP ha effettivamente 'considerato in termini sfavorevoli tale comportarnento, affermando che, almeno fino a un certo punto, il LONGO aveva condiviso con il NOCENT il malanimo verso il PAGANINI, sostando all'ingresso della galleria per poi ricongiungersi con l'amico ad aggressione conclusa.Tuttavia, la difesa rileva che tale affermazione del giudice dell'assoluzione sarebbe viziata da travisamento del fatto, non essendo stato il LONGO a raggiungere il NOCENT, ma quest'ultimo a seguire il primo, allontanatosi dal luogo dell'aggressione.

Tale ric:ongiungimento, in ogni caso, avrebbe un valore neutro, non avendo inciso sul compendio indiziario.

Infine, contesta che l'atteggiamento di malanimo condiviso con il NOCENT rispetto alla vittima possa costituire espressione di un comportamento gravamente colposo, causalmente collegato alla iniziativa cautelare: anche sul punto evidenzia una contraddizione della sentenza assolutoria rispetto al contenuto del verbale di interrogatorio, dal quale emergerebbe che questa era stata la personale convinzione del NOCENT, laddove il LONGO si era limitato a suggerire al PAGANINI di spiegare perché li stesse pedinando.

In ogni caso, anche a voler ritenere la valutazione operata dal GUP vincolante per la Corte della riparazione, la difesa contesta l'utilizzo dell'elemento, trattandosi di un fattore interno mai tradottosi in condotte attive.

Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi in relazione alla mancata valutazione del comportamento del LONGO successivo all'adozione della misura, avendo costui, sin dall'interrogatorio di garanzia, ribadito la totale estraneità al delitto, chiarendo la propria posizione.

Infine, con il terzo motivo, la difesa ha dedotto mancanza della motivazione quanto alla misura della colpa, in nessun punto del provvedimento impugnato essendo spiegato in cosa sia consistita la colpa grave, essendosi la Corte territoriale limitata a indicare gli elementi dai quali ha tratto la sussistenza della colpa, senza spiegarne il grado ritenuto.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento; nella quale al LONGO era stato attribuito il ruolo di • "palo" in una rapina commessa materialmente dal NOCENT ai danni del PAGANINI, avendo il giudice della cautela valorizzato la sua presenza sul luogo del delitto, confermata dalla vittima e da un altro testimone.In sede di interrogatorio di garanzia, il LONGO aveva professato la sua innocenza, spiegando di essersi effettivamenrte trovato in quel luogo mentre l'amico faceva rovinare a terra la vittima, continuando a percuoterla, avendo tuttavia creduto che il giovane aggredito stesse pedinando lui e il suo amico.

Di qui l'iniziativa del NOCENT e quella sua propria di suggerire al PAGANINI, mentre si trovava a terra, di spiegare perché li stesse pedinando.

Una volta constatato, però, che l'amico continuava l'aggressione, aveva preferito disinteressarsi dell'accaduto, avendo anche timore nei confronti del NOCENT, siccome più forte di lui.

Nella sentenza assolutoria, debitamente richiamata dal giudice della riparazione nella motivazione dell'ordinanza censurata, era stato riconosicuto che le prove avevano dimostrato l'aggressione da parte del solo NOCENT, in un contesto tuttavia qualificato dalla ir azione del LONGO e dalla sua presa di distanza dal teatro dell'azione delittuosa mentre essa era ancora in corso, sebbene egli si fosse poi riunito all'amico, insieme al quale, infatti, era stato sorpreso dalle forze dell'ordine.

Da tale complesso di elementi, confermati dallo stesso istante in sede di interrogatorio, la Corte ha inferito una macroscopica negligenza e la altrettanto grave violazione di doveri di solidarietà sociale, sinergicamente conducente alla produzione dell'evento "detenzione": egli si era posto all'ingresso della galleria frontistante il luogo dell'aggressione nel momento in cui il NOCENT assaliva di sorpresa e buttava a terra il PAGANINI continuando a percuoterlo; aveva agito in base alla impressione che la vittima li stesse seguendo; non aveva preso iniziative per fare desistere l'amico NOCENT; aveva suggerito, di contro, alla vittima di spiegare perché li stesse seguendo; si era dato alla fuga disinteressandosi delle sorti dell'aggredito.

3. I motivi sono infondati.

In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il 'presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine.

Ai medesimi fini, il giudice deve apDrezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458).

Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, R.v. 271739); e può anche ravvisare la colpa grave ostativa in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, Rv. 263139).

4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità.

Dal canto suo, la difesa, nel formulare le proprie doglianze, non ha operato una critica effettiva di tali conclusioni e del ragionamento che le ha sostenute, limitandosi ad opporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, certamente non smentite in sede assolutoria, prospettazione che, tuttavia, non può avere ingresso in sede di legittimità, spingendosi sino a rilevare addirittura un travisamento dei fatti da parte del giudice dell'assoluzione.

Anche con riferimento al mantenimento della misura, peraltro, la difesa tralascia di considerare che gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione attengono anche all'apporto dichiarativo dello stesso indagato, non smentito dal giudice dell'assoluzione e da questi valutato nell'ottica propria del giudizio di merito.

5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Venezia ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di LONGO [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla privazione della libertà da costui subita nell'ambito di un procedimento, nel quale era stato chiamato a rispondere - in concorso con NOCENT Stefano - del reato di rapina aggravata ai danni di PAGANINI Giovanni, dal quale era stato definitivamente assolto dal GUP del Tribunale di Vicenza per non avere commesso il fatto. 2. La difesa del LONGO ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione e erronea applicazione della legge, in relazione alla valutazione della condizione negativa di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., contestando la lettura degli elementi dai quali il giudice ha inferito un comportamento ostativo. In particolare, rileva che la Corte della riparazione avrebbe valorizzato a fini riparativi un elemento (la presenza del LONGO all'imbocco della galleria teatro dell'aggressione al PAGANINI da parte del NOCENT), ritenuto dal GUP inidoneo a sostenere l'azione crim nosa. Trattasi di elemento che il deducente ritiene, dunque, inidoneo a tarrre in errore il giudice della cautela. Sotto altro profilo, rileva un travisamento dei dati processuali, avendo la Corte ritenuto che il LONGO non avesse sollecitato l'amico aggressore a desistere dal pestaggio, preferendo suggerire alla vittima, invece, di spiegare perché li stesse inseguendo e spiando entrambi: il LONGO, al contrario, per come riconosciuto dal giudice dell'assoluzione, aveva invitato il NOCENT a desistere, la sola presenza sul luogo non potendo essere considerata contraria ai doveri di solidarietà sociale, tenuto anche conto dello stato di soggezione nei confronti del conoscente e del fatto che il LONGO, in ogni caso, non aveva alcun dovere di garanzia nei confronti della vittima. Quanto all'allontanamento dal luogo del delitto, poi, il GUP ha effettivamente 'considerato in termini sfavorevoli tale comportarnento, affermando che, almeno fino a un certo punto, il LONGO aveva condiviso con il NOCENT il malanimo verso il PAGANINI, sostando all'ingresso della galleria per poi ricongiungersi con l'amico ad aggressione conclusa.Tuttavia, la difesa rileva che tale affermazione del giudice dell'assoluzione sarebbe viziata da travisamento del fatto, non essendo stato il LONGO a raggiungere il NOCENT, ma quest'ultimo a seguire il primo, allontanatosi dal luogo dell'aggressione. Tale ric:ongiungimento, in ogni caso, avrebbe un valore neutro, non avendo inciso sul compendio indiziario. Infine, contesta che l'atteggiamento di malanimo condiviso con il NOCENT rispetto alla vittima possa costituire espressione di un comportamento gravamente colposo, causalmente collegato alla iniziativa cautelare: anche sul punto evidenzia una contraddizione della sentenza assolutoria rispetto al contenuto del verbale di interrogatorio, dal quale emergerebbe che questa era stata la personale convinzione del NOCENT, laddove il LONGO si era limitato a suggerire al PAGANINI di spiegare perché li stesse pedinando. In ogni caso, anche a voler ritenere la valutazione operata dal GUP vincolante per la Corte della riparazione, la difesa contesta l'utilizzo dell'elemento, trattandosi di un fattore interno mai tradottosi in condotte attive. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi in relazione alla mancata valutazione del comportamento del LONGO successivo all'adozione della misura, avendo costui, sin dall'interrogatorio di garanzia, ribadito la totale estraneità al delitto, chiarendo la propria posizione. Infine, con il terzo motivo, la difesa ha dedotto mancanza della motivazione quanto alla misura della colpa, in nessun punto del provvedimento impugnato essendo spiegato in cosa sia consistita la colpa grave, essendosi la Corte territoriale limitata a indicare gli elementi dai quali ha tratto la sussistenza della colpa, senza spiegarne il grado ritenuto. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda che fa da sfondo al presente procedimento; nella quale al LONGO era stato attribuito il ruolo di • "palo" in una rapina commessa materialmente dal NOCENT ai danni del PAGANINI, avendo il giudice della cautela valorizzato la sua presenza sul luogo del delitto, confermata dalla vittima e da un altro testimone.In sede di interrogatorio di garanzia, il LONGO aveva professato la sua innocenza, spiegando di essersi effettivamenrte trovato in quel luogo mentre l'amico faceva rovinare a terra la vittima, continuando a percuoterla, avendo tuttavia creduto che il giovane aggredito stesse pedinando lui e il suo amico. Di qui l'iniziativa del NOCENT e quella sua propria di suggerire al PAGANINI, mentre si trovava a terra, di spiegare perché li stesse pedinando. Una volta constatato, però, che l'amico continuava l'aggressione, aveva preferito disinteressarsi dell'accaduto, avendo anche timore nei confronti del NOCENT, siccome più forte di lui. Nella sentenza assolutoria, debitamente richiamata dal giudice della riparazione nella motivazione dell'ordinanza censurata, era stato riconosicuto che le prove avevano dimostrato l'aggressione da parte del solo NOCENT, in un contesto tuttavia qualificato dalla ir azione del LONGO e dalla sua presa di distanza dal teatro dell'azione delittuosa mentre essa era ancora in corso, sebbene egli si fosse poi riunito all'amico, insieme al quale, infatti, era stato sorpreso dalle forze dell'ordine. Da tale complesso di elementi, confermati dallo stesso istante in sede di interrogatorio, la Corte ha inferito una macroscopica negligenza e la altrettanto grave violazione di doveri di solidarietà sociale, sinergicamente conducente alla produzione dell'evento "detenzione": egli si era posto all'ingresso della galleria frontistante il luogo dell'aggressione nel momento in cui il NOCENT assaliva di sorpresa e buttava a terra il PAGANINI continuando a percuoterlo; aveva agito in base alla impressione che la vittima li stesse seguendo; non aveva preso iniziative per fare desistere l'amico NOCENT; aveva suggerito, di contro, alla vittima di spiegare perché li stesse seguendo; si era dato alla fuga disinteressandosi delle sorti dell'aggredito. 3. I motivi sono infondati. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il 'presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).Inoltre, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionato ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine. Ai medesimi fini, il giudice deve apDrezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). Quanto alla natura del comportamento ostativo, inoltre, il giudice di merito può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, R.v. 271739); e può anche ravvisare la colpa grave ostativa in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (sez. 4 n. 15745 del 19/2/2015, Rv. 263139). 4. Tale essendo, dunque, la cornice di diritto nella quale va esaminato il caso di specie, il provvedimento impugnato risulta del tutto coerente con i suindicati principi e il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per giustificare le proprie conclusioni non evidenzia alcuna contraddittorietà, nè manifesta illogicità. Dal canto suo, la difesa, nel formulare le proprie doglianze, non ha operato una critica effettiva di tali conclusioni e del ragionamento che le ha sostenute, limitandosi ad opporre una diversa lettura delle risultanze fattuali, certamente non smentite in sede assolutoria, prospettazione che, tuttavia, non può avere ingresso in sede di legittimità, spingendosi sino a rilevare addirittura un travisamento dei fatti da parte del giudice dell'assoluzione. Anche con riferimento al mantenimento della misura, peraltro, la difesa tralascia di considerare che gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazione attengono anche all'apporto dichiarativo dello stesso indagato, non smentito dal giudice dell'assoluzione e da questi valutato nell'ottica propria del giudizio di merito. 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che li
Sentenza Cassazione n. 39156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris