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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02564/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposto nell'unico motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di inesistenza di una condizione di detenzione inumana e degradante con riferimento ad un periodo trascorso dal ricorrente presso la Casa circondariale di Vigevano, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e la deduzione contenuta in ricorso secondo cui l'ordinanza impugnata non avrebbe scomputato dallo spazio minimo disponibile per ciascun detenuto la superficie del termosifone si scontra con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, che "con riferimento al termosifone, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nulla in modo specifico circa la incidenza di esso rispetto allo spazio a disposizione considerato anche che, come noto, i caloriferi sono fissati al muro e quindi non diminuiscono la superficie calpestabile ed utilizzabile" (Sez. 1, n. 11561 del 08/02/2024, Musicò, n.nn.), mentre il riferimento alle bilancette non è comprensibile, non spiegandosi in cosa consista questo tipo di arredo, se lo stesso esistesse nella camera di detenzione e se lo stesso fosse infisso al suolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti proposto nell'unico motivo di ricorso, volto a contestare il giudizio di inesistenza di una condizione di detenzione inumana e degradante con riferimento ad un periodo trascorso dal ricorrente presso la Casa circondariale di Vigevano, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e la deduzione contenuta in ricorso secondo cui l'ordinanza impugnata non avrebbe scomputato dallo spazio minimo disponibile per ciascun detenuto la superficie del termosifone si scontra con la giurisprudenza di legittimità che ritiene, invece, che "con riferimento al termosifone, si rileva che il ricorrente non ha dedotto nulla in modo specifico circa la incidenza di esso rispetto allo spazio a disposizione considerato anche che, come noto, i caloriferi sono fissati al muro e quindi non diminuiscono la superficie calpestabile ed utilizzabile" (Sez. 1, n. 11561 del 08/02/2024, Musicò, n.nn.), mentre il riferimento alle bilancette non è comprensibile, non spiegandosi in cosa consista questo tipo di arredo, se lo stesso esistesse nella camera di detenzione e se lo stesso fosse infisso al suolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicemb
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