CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11383-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. [OSCURATO:PERSONA] N 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 17190/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11383/2021 Numero sezionale 3306/2022 Numero di raccolta generale 14121/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento dell’appello avverso sentenza del giudice di pace con compensazione delle spese. 2. Agenzia Entrate e Riscossione, [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Interno sono rimaste intimati. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Manifesta infondatezza del ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento dell’appello avverso sentenza del giudice di pace con compensazione delle spese. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese in ragione delle incertezze giurisprudenziali derivanti dalla nota questione sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Il definitivo assestarsi della giurisprudenza in materia è successivo all’instaurazione del giudizio, sicché rientra nei poteri del giudice disporre la compensazione delle spese di lite. Si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese Ric. 2021 n. 11383 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 11383/2021 Numero sezionale 3306/2022 Numero di raccolta generale 14121/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019)». 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendoci altre parti costituite oltre al ricorrente. 5. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 25 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11383 sez. M2 - ud. 25-03-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C