CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 00736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; etto ll ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ntenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare giurdicamente corretto, puntuale e lineare rispetto alle emergenze probatorie dal giudice di merito avuto riguardo alla finalità costrittiva della frase minatoria rivolta al soggetto qualificato (si veda quanto argomentato dal primo capoverso di pagina 2), rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. n P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cr'=7, deciso il 4 novembre 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]