CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41014/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 03 ottobre 2022, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza, del 26 luglio 2022, presentata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 327 bis e 391 bis co. 10-11 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era chiesto di procedere con incidente probatorio all'escussione dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ( rispettivamente figli e vedova del deceduto [OSCURATO:PERSONA]), sul presupposto che, da tali dichiarazioni possano pervenire - nella prospettazione difensiva - nuove prove ai fini della revisione del giudicato di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Napoli, del 15 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 22 gennaio 2008, in conseguenza della sentenza Corte di cassazione n. 5636/2008, ai sensi dell'art. 630 co. 1 lett. c), cod. proc. pen.. 1.1. La Corte di appello ha ritenuto, in premessa, la astratta ammissibilità dell'istanza, dando atto che i tre testi, pure citati dalla Difesa istante, con invito a presentarsi presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 giugno 2022 - ricevuto, rispettivamente, il 3 giugno ( [OSCURATO:PERSONA]), il 6 giugno 2022 ( [OSCURATO:PERSONA]), e il 2 giugno 2022 ( [OSCURATO:PERSONA]) - non si erano presentati né ( a quanto pare) avevano fornito giustificazioni in merito, quest'ultima circostanza interpretata nel senso che i tre testimoni avrebbero esercitato la facoltà di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 391 - bis cod. proc. pen. Segue, nell'ordinanza impugnata, un ampio excursus riepilogativo della lunga storia giudiziaria che è seguita al giudicato che si vorrebbe rimuovere: tre istanze di revisione - una delle quali accolta dalla Corte di appello di Roma, che aveva assolto l'imputato; sentenza poi annullata dalla V sezione penale della Corte di cassazione - due ricorsi straordinari per errore di fatto, la sentenza delle Sezioni Unite 'N u nziata'. 1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, la Corte di assise di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno, quale responsabile, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], del tentativo di rapina con armi, posto in essere il 21 ottobre 1991, sull'autostrada Caserta-Salerno, ai danni dell'autoarticolato, contenente un carico di nocciole, condotto da [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'omicidio di quest'ultimo. La sentenza era stata confermata in appello e questa Corte, con sentenza del 22 gennaio 2008, aveva annullato con rinvio la condanna dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - successivamente assolti - rigettando, invece, il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, era stato ucciso mentre era alla guida del suo autoarticolato in territorio del comune di Acerra, verso le 21.15 del 21/10/1991 ( l'ora risultava dal cronotachigrafo dell'autoarticolato); era stato colpito dai due proiettili, alla giugulare e sotto la scapola, sparati da un mezzo che gli si era affiancato ( nel procedimento si discuterà se trattavasi di un'auto, come affermato da Addeo, o piuttosto di un autoarticolato, come sostiene la Difesa), sull'autostrada nella quale si era immesso pochi chilometri prima, dal casello di Noia; aveva infatti, caricato sul proprio veicolo - un autoarticolato di una ditta di trasporti di Viterbo - 400 sacchi di nocciole presso un'azienda di Roccarainola ( CE) per una spedizione diretta in Svizzera. La polizia era stata avvisata dieci minuti dopo l'omicidio da una telefonata anonima, e non sono stati reperiti testimoni del fatto; le indagini si erano dirette verso i rapinatori di carichi di nocciole che, nei mesi precedenti, avevano effettuato altre rapine in quella zona. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era stata affermata, essenzialmente, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che - tratto in arresto nel 1994 a titolo di concorso nelle medesime condotte e ristretto in carcere insieme al [OSCURATO:PERSONA] - aveva riferito agli inquirenti di avere ricevuto l'esplicita confessione del [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva detto di avere commesso la rapina con un'autovettura insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che il Lamperti era stato colpito a morte da [OSCURATO:PERSONA], che aveva sparato quando la vittima aveva accennato a scartare con il suo automezzo. L'Addeo aveva aggiunto di essersi determinato alla rivelazione quando ( mentre erano entrambi in carcere, nel 1994) [OSCURATO:PERSONA] gli aveva rivelato la sua intenzione di allestire, e propinare agli inquirenti, una versione "di comodo" dell'accaduto, tale da coinvolgere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parente di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1992 ( che, quindi non avrebbe potuto smentirli), chiedendo all'Addeo di concertare tale versione, che li discolpasse entrambi. Rispetto a tale chiamata in reità, erano stati individuati adeguati riscontri, consistiti: - nella circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] aveva, in seguito, effettivamente reso dichiarazioni fornendo una versione dell'omicidio nel senso indicato dall'Addeo; - nelle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], già complice del [OSCURATO:PERSONA] in analoghe imprese criminose, dalle quali il primo si sarebbe, successivamente, ritirato una volta appreso della contrarietà ad esse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva, in particolare, riferito di avere visto - il giorno successivo all'agguato - il camion del Lamperti abbandonato sul ciglio dell'autostrada, di avere interpellato [OSCURATO:PERSONA] il giorno ulteriormente seguente e di avere appreso da questi - senza ammissione di un personale coinvolgimento nei fatti - significativi particolari della vicenda ( l'aveva trovato informatissimo, riferirà Vinciguerra); di essere tornato qualche giorno dopo dal [OSCURATO:PERSONA], su mandato di un sodale di [OSCURATO:PERSONA], e di averlo in tale ulteriore circostanza sentito negare ogni conoscenza dei fatti; - nella professionalità acquisita dal [OSCURATO:PERSONA] nell'effettuare rapine ai danni di veicoli carichi di nocciole, confessate dall'imputato che aveva anche affermato di non conoscere rapine del genere non commesse da lui o che lui non avesse ricettato. - nel fallimento dell'alibi fornito da [OSCURATO:PERSONA] (l'essere egli stato, la sera del fatto, in compagnia del suo dipendente Aschettino, circostanza riferita da Aschettino durante la sua deposizione, che, tuttavia, è stata ritenuta non dimostrata, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] non ne aveva mai parlato e che neppure l'Aschettino si era mai presentato, per riferire di essere stato con il [OSCURATO:PERSONA], fino al dibattimento di primo grado, pur essendo stato tratto in arresto il suo datore di lavoro) e nella perizia balistica (congruente con la ricostruzione ricavabile dal racconto dei collaboratori). 1.3. Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] aveva introdotto un primo giudizio di revisione della condanna, incentrato sul tema dei riscontri alla chiamata in reità dell'Addeo. La prima istanza di revisione, al termine di un articolato iter processuale, era stata respinta dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 luglio 2013. Questa Corte, in data 21 gennaio 2015, aveva rigettato il ricorso dell'imputato. La sentenza della Corte di appello di Perugia era confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 21/01/2015. 1.4. Un secondo giudizio di revisione era stato avviato nel 2015, anch'esso finalizzato a porre in discussione i riscontri alla chiamata in correità, fondato, quali prove nuove, sulle dichiarazioni del Vinciguerra, rese in sede di incidente probatorio ex art. 391-bis, comma 2, cod. proc. pen., (in ordine al momento in cui aveva visto il camion del Lamperti riverso sulla careggiata autostradale, alla notorietà acquisita dal fatto fin dalle prime ore del mattino del 22/10/1991 a proposito delle modalità della rapina, della direzione del mezzo e del contenuto dello stesso), e su ulteriore documentazione giornalistica. 1.4.1. All'esito del dibattimento, dopo avere rinnovato l'istruttoria - nella quale erano stati sentiti il giornalista di cronaca [OSCURATO:PERSONA], accorso sul luogo del fatto, e il dipendente di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e ascoltata la registrazione del servizio del GR2 del 22/10/1991 in cui si era parlato dell'omicidio - la Corte di appello di Roma, Quarta sezione penale, con sentenza 10 maggio 2016, assolveva l'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc.pen., ritenendo che tali prove avessero messo in dubbio la conoscenza di alcuni particolari del fatto, da parte del [OSCURATO:PERSONA], prima di altri soggetti, e che, quindi, sul punto, non vi fosse alcun riscontro alle dichiarazioni dell'Addeo. Nel valutare le nuove prove addotte, la Corte capitolina ha, infatti, collocato il colloquio intercorso tra il Vinciguerra ed il [OSCURATO:PERSONA] nel giorno 23 ottobre 1991, reputando così che il ricorrente avesse già acquisito, tanto dai media che dalle notizie circolanti nell'ambiente degli autotrasportatori, ogni particolare sull'accaduto, in tal modo depotenziando la regola d'esperienza, utilizzata per validare il riscontro, secondo cui i particolari del delitto non potevano che provenire da chi vi avesse preso parte. 1.4.2. Su impugnazione della Procura generale territoriale, questa stessa Sezione annullava con rinvio la predetta decisione, con sentenza del 26 marzo 2018. Con sentenza del 27 marzo 2019, la Corte di appello di Roma, Terza sezione penale, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato inammissibile la seconda istanza di revisione. Con sentenza n. 30010 del 2020 la I Sezione penale di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Roma. 1.5. Con provvedimento della Corte di appello di Roma del 23 marzo 2022, è stata respinta una terza istanza di revisione, corroborata da dodici "prove nuove". Anche tale ultima decisione della Corte di appello di Roma è stata impugnata con ricorso per cassazione, che è stato rigettato da questa Sezione con sentenza n. 33800 del 24 maggio 2023 (dep. 01/08/2023). 1.6. Nelle more della celebrazione del giudizio di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] presentava una nuova istanza, chiedendo di procedere con incidente probatorio, teso a contrastare uno solo degli elementi indicati dalla sentenza della Corte di appello del 23 marzo 2022, ovvero quello riferito alla circostanza che le nocciole caricate quel giorno, 21 ottobre 1991, recassero il marchio della ditta viterbese ( Stelliferi) e non quello della ditta locale Vitulano. Il ricorrente ha chiesto, quindi, di interrogare i due figli e la vedova del titolare della ditta di Roccarainola dove venne effettuato il carico, [OSCURATO:PERSONA] (intanto, deceduto), affinchè riferiscano se la circostanza che i sacchi di nocciole recanti il marchio di una ditta di Viterbo fossero caricati nel comune di Roccarainola esattamente come quelli della ditta Vitulano "fosse a conoscenza di una cerchia ristretta di individui, autori del delitto, ovvero fosse nota o, comunque, conoscibile da parte di altri soggetti". 1.6.1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza così formulata, per la palese superfluità o inidoneità della richiesta escussione dei testi "a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio", e tanto alla luce di quanto riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, mai, ebbe a dichiarare, durante le indagini e nel dibattimento, di avere appreso i dettagli del carico e del trasporto dai mezzi di informazione, bensì dai due originari correi, da lui visti, secondo la sua stessa versione, la sera dell'omicidio. In tal senso, osserva la Corte di appello, l'indagine che vorrebbe svolgere la difesa, in merito alla diffusione tra gli autotrasportatori, già la sera dei fatti, delle notizie attinenti al carico trasportato dalla vittima si rivela del tutto priva di utilità, "senza contare tutti gli altri elementi che già più volte la Suprema Corte di Cassazione nella presente vicenda ha chiarito come elementi non superati ad oggi". 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia l'abnormità della declaratoria di inammissibilità 'in concreto' della richiesta di procedere con incidente probatorio; la nullità del provvedimento impugnato ex art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli articoli 393 - 327 bis 2^ comma cod. proc. pen.. 2.1.1. Con un preliminare rilievo, la difesa ricorrente - sul presupposto che l'ordinamento non contemplerebbe un mezzo di impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio, formulata ai sensi degli artt. 391-bis - 327 bis 2^ comma cod. proc. pen. - invoca una interpretazione estensiva della disciplina di cui all'art. 666 co. 6 cod. proc. pen, onde consentirne - per scongiurare la irrazionalità del sistema e il contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale, - l'operatività anche al provvedimento del Giudice della revisione. Diversamente, atteso il principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., si sollecita l'intervento del giudice delle Leggi sulla compatibilità costituzionale del combinato disposto degli artt. 391 bis co. 10 e 327 -bis co. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la impugnabilità del provvedimento negativo del Giudice della revisione. 2.1.2. Con un secondo rilievo, denuncia la abnormità del provvedimento impugnato, poiché la Corte territoriale, effettuando una valutazione "in concreto" dell'istanza, non si sarebbe limitata al vaglio di una "immediatamente evidente superfluità" delle prove da acquisire con l'incidente probatorio, incorrendo , altresì, in un "equivoco" circa il "reale tenore della richiesta": quanto all'oggetto delle deposizione dei testi Vitulano e Arvoino, sostiene, infatti, la difesa ricorrente che la Corte territoriale avrebbe interpretato la richiesta nel senso di acquisire l'informazione intorno alla circostanza che i sacchi di noccioline, caricati sull'autoarticolato condotto dalla vittima, la sera dell'omicidio, recassero un cartellino con la indicazione di una ditta diversa da quella del Vitulano. Diversamente, l'istanza è finalizzata a conoscere se fosse nota nell'ambiente familiare e lavorativo del Vitulano, che questi effettuasse carichi anche per conto della ditta del Viterbese. i 2.2. Con il secondo motivo, è denunciata nullità dell'ordinanza in relazione agli artt. 127, 178 lett. b) e c), 185 co. 1 cod. proc. pen., per omessa instaurazione del contraddittorio con il Pubblico ministero, giacché la Corte di appello ha assunto la decisione impugnata, de plano, senza sollecitare il parere del Procuratore Generale che, verosimilmente, sarebbe stato favorevole all'accoglimento dell'istanza. Da qui la dedotta nullità ex art. 178 lett. b) cod. proc.pen. per violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio. 3. Il Procuratore generale - premessa la competenza del Giudice della revisione, così come correttamente individuata dal ricorrente, e la ricorribilità del provvedimento di rigetto, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., a cui consegue la infondatezza dell'ultima doglianza relativa al mancato previo "coinvolgimento" del Pubblico ministero, nonché il potere del Giudice della revisione, in fase rescindente, di vagliare la rilevanza della deposizione rispetto ai presupposti della revisione - ha concluso per il rigetto del ricorso per carenza dell'interesse attuale, sul rilievo che l'istanza in esame era stata presentata nella pendenza del giudizio di legittimità istaurato con ricorso avverso l' ordinanza di rigetto della terza istanza di revisione ( nelle more deciso all'udienza del 24 maggio 2023). 4. Ha presentato memoria integrativa la difesa del ricorrente, con la quale, nel replicare al P.G., insiste nel richiamare il principio per cui, nella fase rescindente, viene in rilievo solo una valutazione da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), che va effettuato con le garanzie del contraddittorio . ritenuto sussistente e attuale l'interesse del ricorrente, all'esito del rigetto del ricorso per cassazione avente a oggetto la terza istanza di revisione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1. Con riguardo al preliminare tema della impugnabilità del provvedimento, si osserva che la richiesta di incidente probatorio, finalizzata alla assunzione della testimonianza che la difesa non abbia potuto raccogliere in vista della richiesta di revisione, trova riferimento normativo nel disposto di cui al secondo comma dell'art. 327 bis cod. proc. pen. e va rivolta al Giudice della revisione, come già affermato da questa Corte, in analogia a quanto previsto nell'art. 391 bis cod. proc. pen., commi 10 e 11, secondo cui il pubblico ministero ed il giudice ivi indicati per il caso particolare (paradigmatico) della fase delle indagini preliminari si identificano in generale nel pubblico ministero e nel giudice della fase cui l'indagine difensiva è funzionale. Nel caso in esame, essa è quella (sia pure futura ed eventuale) della revisione del processo (Così, Sez. 1, n. 15433 del 24/02/2010, Rv. 247239). Consegue a ciò che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello può dichiarare, anche d'ufficio, la inammissibilità dell'istanza, e, quindi, l'infondatezza della censura per il mancato previo "coinvolgimento" del Pubblico ministero.1.1. Quanto al tema della ricorribilità per cassazione, essa è consentita dalla citata disposizione di legge, da cui deriva anche il superamento dei "dubbi" difensivi sul punto. 2. Manifestamente infondata la questione con la quale si deduce la abnormità del provvedimento impugnato. Con riguardo all'ambito del controllo che compete alla Corte distrettuale, deve ritenersi che, diversamente da quanto lamentato, il giudice debba vagliare la rilevanza della deposizione rispetto ai presupposti della revisione. 2.1. Per un verso, si è, infatti, affermato che la richiesta, effettuata ai sensi dell'art. 391-bis, comma undicesimo, cod. proc. pen., e diretta a che il giudice proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non presuppone alcun automatismo, implicando una valutazione positiva del giudice circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita. (Sez. 3, n. 1399 del 14/12/2011 (dep. 2012 ) Rv. 251645). 2.2. Sotto altro profilo, in tema di revisione, questa Corte ha già chiarito che la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta, quando abbia ad oggetto "prove nuove", «implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496). Più chiaramente, si è affermato che il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti ( Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Rv. 260563). Da queste premesse, discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, Rv. 255477; conf. Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422).4. 2.3. Ora, nel caso di specie, come si è visto, viene in rilievo una richiesta di incidente probatorio in vista di un instaurando giudizio di revisione, in relazione alla quale l'ordinanza impugnata, dopo avere ritenuto possibile procedere con incidente probatorio all'escussione dei testimoni che la Difesa indica come necessari per formare quella prova nuova sulla quale intende chiedere il giudizio di revisione, ha affrontato il tema della verifica dell'effettivo rispetto, nell'esercizio di tale facoltà, delle regole che più in generale presiedono alla valutazione delle richieste di revisione, e, ritenuta soddisfatta, per facta concludentia, la prima condizione, costituita dal rifiuto dei testimoni a rendere le dichiarazioni a loro richieste in sede di investigazioni difensive, ha, invece, considerato non soddisfatta l'ulteriore condizione, costituita dalla idoneità o non superfluità delle circostanze sulle quali i testimoni avrebbero dovuto essere escussi a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. Nello specifico, la Corte di appello ha ritenuto che la circostanza che, presso la ditta Vitulano, venissero caricati anche sacchi di nocciole di altre ditte fosse nota ( o meno) a un ampio numero di persone, non presentasse il carattere della decisività, come già peraltro affermato in precedenti decisioni anche del giudice di legittimità, essendo stato già posto in evidenza come lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di avere appreso delle circostanze della rapina e dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da lui indicati come gli autori del fatto delittuoso. La Corte di appello - al di là della classificazione di cui si legge nel provvedimento impugnato - ha proceduto, quindi, pur sempre sul piano astratto, prima alla verifica della ammissibilità della domanda introduttiva, secondo richiamati parametri normativi, e, poi, ancora in limine, alla verifica che le prove che si chiedeva di acquisire presentassero, ictu °culi, il carattere della decisività, che, nella prospettiva della istauranda revisione, è da intendersi quale determinante idoneità di produrre, in linea teorica, un ribaltamento del giudizio di condanna. In tal senso, risulta chiaro dal provvedimento impugnato che la Corte di appello ha ritenuto le testimonianze in questione "inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio". 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.