CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04112/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su una censura manifestamente inconferente: diversamente da quanto prospettato dal ricorso l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. quale conseguenza del giudizio rescindente non ha fatto gioco, né del resto avrebbe potuto farlo, sul già operato bilanciamento tra circostanze, ritenute tra loro equivalenti, atteso che tra quelle comparate v'era la recidiva qualificata ex 99 comma 4 c.p. sicchè, come messo in evidenza dalla sentenza gravata, ogni eventuale valutazione diversa dall'equivalenza risultava preclusa, pur in presenza di altra e nuova attenuate riconosciuta in accoglimento del gravame, dal disposto ostativo di cui all'art. 69 comma 4. c.p.; piuttosto, la riduzione del trattamento sanzionatorio accordata dalla decisione gravata è stata determinata non facendo direttamente leva sul riconoscimento (aggiuntivo) della detta attenuante bensi direttamente incidendo sulla misura della pena base determinata per la tentata rapina e su quella dell'aumento apportato per il capo b), decurtate rispetto a quanto in precedenza statuito con valutazione che, non interessa se consentita alla luce della decisione di annullamento e del devoluto al giudice del rinvio ( in assenza di ricorso della parte pubblica), rende immediatamente eccentriche le prospettazioni difensive in punto di asserita violazione e di vizio motivazionale riferiti all'art 69 c.p. rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennai